Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Cartella di pagamento aggiornata
alle nuove regole per fare ricorso
alle nuove regole per fare ricorso
Cambiano le indicazioni nelle avvertenze, dopo la manovra finanziaria di luglio che ha introdotto il contributo unificato in sostituzione dell’imposta di bollo
Alla luce delle novità introdotte dalla manovra finanziaria dello scorso luglio cambiano faccia le avvertenze della cartella di pagamento. Per i ricorsi notificati dopo il 6 luglio si applica, infatti, il contributo unificato in sostituzione dell’imposta di bollo ed è obbligatorio comunicare il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata. Le novelle avvertenze, ovviamente, non riguardano gli avvisi di accertamento esecutivo.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato oggi, vengono recepite le modifiche introdotte in materia dal Dl 98/2011 e che riguardano le modalità di presentazione del ricorso in relazione agli atti emessi dall’Amministrazione finanziaria prevalentemente a seguito dei controlli automatizzato e formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973).
Addio all’imposta di bollo
Per i ricorsi tributari notificati dopo il 6 luglio 2011 non bisogna più pagare l’imposta di bollo ma versare il contributo unificato che ha un differente valore a seconda del valore della controversia.
Nuove informazioni da comunicare
Il provvedimento chiarisce che è indispensabile indicare il codice fiscale sia del contribuente sia del rappresentante in giudizio e l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) del difensore o del contribuente.
Il contributo unificato aumenta del 50% se il ricorrente non indica il codice fiscale o il difensore non comunica l’indirizzo e-mail.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato oggi, vengono recepite le modifiche introdotte in materia dal Dl 98/2011 e che riguardano le modalità di presentazione del ricorso in relazione agli atti emessi dall’Amministrazione finanziaria prevalentemente a seguito dei controlli automatizzato e formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973).
Addio all’imposta di bollo
Per i ricorsi tributari notificati dopo il 6 luglio 2011 non bisogna più pagare l’imposta di bollo ma versare il contributo unificato che ha un differente valore a seconda del valore della controversia.
| VALORE CONTROVERSIA | CONTRIBUTO UNIFICATO |
| Fino a 2.582,28 euro | 30 euro |
| oltre 2.582,28 euro e fino a 5.000 euro | 60 euro |
| oltre 5.000 euro e fino a 25.000 euro, e per le controversie tributarie di valore indeterminabile | 120 euro |
| oltre 25.000 euro e fino a 75.000 euro | 250 euro |
| oltre 75.000 euro e fino a 200.000 euro | 500 euro |
| oltre 200.000 euro | 1.500 euro |
Il provvedimento chiarisce che è indispensabile indicare il codice fiscale sia del contribuente sia del rappresentante in giudizio e l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) del difensore o del contribuente.
Il contributo unificato aumenta del 50% se il ricorrente non indica il codice fiscale o il difensore non comunica l’indirizzo e-mail.
Valeria Ibello
pubblicato Giovedì 20 Ottobre 2011
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