Martedì 18 Giugno 2013 - Aggiornato alle 19:30
Normativa e prassi
Cellulari: squilla il reverse charge.
L’Agenzia risponde alla chiamata
L’Agenzia risponde alla chiamata
Dal 1° aprile l’inversione contabile va applicata anche alle cessioni di dispositivi a circuito integrato
Quando la vendita del cellulare è accessoria alla fornitura del traffico telefonico non c’è spazio per il reverse charge. Via libera invece all’inversione contabile per i componenti destinati all’installazione in server aziendali.
Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella risoluzione 36/E del 31 marzo, con cui l’Agenzia delle Entrate, in risposta a un’istanza di consulenza giuridica presentata da un’associazione di categoria, chiarisce ulteriormente la portata dell’obbligo di inversione contabile (reverse charge) per le cessioni di “telefoni cellulari” e “dispositivi a circuito integrato”. Il nuovo documento di prassi, insieme alla circolare 59/2010, completa il quadro delle istruzioni necessarie per applicare correttamente il meccanismo alle cessioni dei beni in argomento effettuate dal 1° aprile 2011.
Va ricordato, innanzitutto che, con la decisione di esecuzione del Consiglio Ue del 22 novembre 2010 (la n. 2010/710/Ue), l’Italia, in deroga al principio di carattere generale, è stata autorizzata a designare quale debitore dell’Iva il soggetto passivo destinatario della cessione di:
- telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo
- dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
Con la risoluzione odierna, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi – sotto il profilo soggettivo – sulle ipotesi di esclusione dall’obbligo di reverse charge.
In proposito, con la circolare 59/2010, l’Amministrazione finanziaria aveva già specificato – secondo un’interpretazione conforme alla ratio della richiamata decisione del Consiglio Ue – che l’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile alle fattispecie in esame, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del Dpr 633/1972, trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.
Con il nuovo documento di prassi viene, pertanto, precisato che sono escluse dall’obbligo di inversione contabile le cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato effettuate:
- dai commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante (articolo 22, Dpr 633/1972). Ciò in quanto, in tali ipotesi, le cessioni dei beni in argomento sono, di regola, effettuate direttamente a cessionari - utilizzatori finali dei beni, ancorché soggetti passivi Iva
- dai soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 22 che, tuttavia, effettuano (in favore di cessionari - utilizzatori finali) cessioni di telefoni cellulari in via accessoria alla fornitura principale del cosiddetto “traffico telefonico”.
È evidente, infatti, che in quest’ultima ipotesi – evidenzia l’Agenzia – la cessione del “telefono cellulare” è effettuata non per la successiva rivendita dello stesso a terzi ma costituisce il mezzo per consentire al cessionario - utilizzatore finale la fruizione del servizio di traffico telefonico. Ciò, anche nei casi in cui nell’ambito del medesimo rapporto principale di cessione del traffico telefonico siano ceduti all’utente (titolare di una o più simcard) più “telefoni cellulari” (anche in sostituzione di altri) che appaiono, ragionevolmente, riconducibili a un rapporto di accessorietà con l’operazione principale di cessione del traffico telefonico. Circostanza che può ritenersi sussistente quando il numero dei telefoni cellulari ceduti non ecceda del 10% il numero delle simcard cedute all’utente del rapporto contrattuale principale di fornitura del traffico telefonico.
Sotto il profilo oggettivo, la risoluzione precisa che il riferimento ai “telefoni cellulari” deve intendersi riferito a quei dispositivi la cui funzione principale sia quella di permettere di fruire dei servizi di fonia in mobilità. Mentre, il reverse charge non torna applicabile alle cessioni di componenti e accessori dei “telefoni cellulari”, salvo che gli stessi risultino ceduti unitamente alla vendita principale del telefono cellulare, al fine di completare o integrare quest’ultima e devono, pertanto, essere assoggettati, ai fini Iva, al medesimo trattamento fiscale previsto per l’operazione principale (articolo 12, comma 1, del Dpr 633/1972).
Riguardo alle cessioni di “dispositivi a circuito integrato”, l’Agenzia ha chiarito, altresì, che,per individuare i beni riconducibili in quella definizione, può farsi riferimento al codice NC 8542 3190 della nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (allegato I del Regolamento Cee n. 2658/87).
In particolare, in linea con quanto già affermato dalla circolare 59/2010 a proposito di “cessioni di personal computer e dei loro componenti e accessori”, nella risoluzione viene ribadito che il meccanismo dell’inversione contabile si applica alla cessione di tutti i “dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione”, compresa quella dei beni da installare in apparati analoghi ai personal computer, ad esempio i server aziendali.
Per tali dispositivi, il reverse charge si applica a tutte le cessioni degli stessi effettuate prima della loro installazione in beni destinati al consumo finale, indipendentemente dalla circostanza che il cessionario abbia intenzione di provvedere, dopo l’acquisto, all’installazione/assemblaggio dei beni su prodotti destinati al consumo finale.
Di conseguenza, il cessionario – soggetto passivo d’imposta – che acquista dispositivi a circuito integrato, è debitore dell’Iva mediante il meccanismo dell’inversione contabile. Questi, a sua volta, emetterà una fattura senza applicazione dell’imposta quando opererà la successiva cessione dei componenti in argomento, mentre utilizzerà l’ordinaria modalità di fatturazione quando venderà un bene complesso, nel quale il componente si è incorporato o quando renderà una prestazione di servizi (ad esempio, una riparazione) per la quale ha utilizzato il dispositivo.
Altri chiarimenti contenuti nel documento di prassi riguardano i profili procedurali connessi all’applicazione del reverse charge.
In proposito, è stato chiarito che:
- nel caso di rettifica degli imponibili o dell’imposta – in aumento o in diminuzione – il meccanismo dell’inversione contabile torna applicabile anche alle note di variazione (articolo 26, Dpr 633/1972) sempre che l’operazione principale cui si riferisce la variazione sia stata anch’essa soggetta al meccanismo dell’inversione contabile. In tali casi, l’obbligo/facoltà di rettifica deve intendersi posto in capo al cessionario (debitore dell’imposta) sotto la propria responsabilità nei casi e nei termini consentiti dall’articolo 26
- per le cessioni dei beni in discorso, che si verificano in tutte le fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, il destinatario della cessione ancorché non residente nel territorio dello Stato, ma identificato ai fini Iva in Italia, è obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente
- il reverse charge è applicabile alle fattispecie in esame anche nei passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione (articolo 2, comma 2, n. 3), del Dpr 633/1972)
- non sussiste l’obbligo da parte del cedente di acquisire specifica attestazione e/o dichiarazione del cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo Iva.
Antonino Iacono
pubblicato Giovedì 31 Marzo 2011
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