Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Normativa e prassi
Cessione "digitale" di quote sociali,
registrazione e pagamenti telematici
registrazione e pagamenti telematici
Pubblicato sul sito delle Entrate il provvedimento che stabilisce termini e modalità per gli adempimenti
Commercialisti e altri intermediari abilitati all'appello: definite, con provvedimento direttoriale da oggi sul sito dell'Agenzia, le modalità e i termini per registrare gli atti di trasferimento di quote societarie sottoscritti con firma digitale, e pagare, per via telematica, le relative imposte in autoliquidazione.
Le nuove disposizioni, che diventeranno operative dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento sul sito, danno attuazione agli obblighi, stabiliti dal Dl "anticrisi", relativi agli atti di cessione di quote sociali "digitali", introdotti dal decreto legge 112/2008.
L'articolo 36, comma 1-bis, della "manovra d'estate" ha infatti stabilito che l'atto di cessione di partecipazione societarie possa essere sottoscritto con firma digitale e depositato da un intermediario abilitato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese competente in base alla sede dell'impresa. Il decreto ha così introdotto una nuova modalità di autenticazione degli atti che si affianca a quella già esistente (sottoscrizione con firma autentica) e a cui è riservato lo stesso regime fiscale.
Successivamente, il decreto anticrisi (Dl 185/2008, articolo 16, comma 10-bis) ha disposto l'obbligo, per gli intermediari abilitati, di provvedere in via telematica sia alla registrazione dell'atto che al pagamento delle relative imposte.
Il provvedimento pubblicato oggi stabilisce in dettaglio le modalità operative per svolgere gli adempimenti e contiene il modello informatico, con le relative specifiche tecniche, per inviare i dati relativi alle operazioni.
Prima di tutto, gli intermediari devono essere in possesso dell'abilitazione al servizio Entratel. In caso contrario, devono farne richiesta, presso l'ufficio delle Entrate territorialmente competente, con apposita domanda, accompagnata dall'autocertificazione in cui si dichiara l'iscrizione all'albo professionale e la mancanza di provvedimenti di sospensione o radiazione a loro carico.
Entro venti giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento, l'intermediario deve provvedere a trasmetterlo insieme con il modello informatico contenente le informazioni sul documento da registrare e sul pagamento delle relative imposte. Contestualmente alla registrazione, infatti, gli intermediari devono pagare i tributi dovuti tramite addebito sul proprio conto corrente presso banche convenzionate con l'agenzia delle Entrate.
L'atto deve riportare la sottoscrizione digitale dell'intermediario e la marca temporale apposta al momento dell'ultima firma digitale delle parti.
Trasmesso il modello con i dati, la parola passa alle Entrate. Se la trasmissione del file è andata a buon fine, l'Agenzia, per via telematica, invia una comunicazione in cui ne attesta l'avvenuta ricezione e indica gli estremi di registrazione attribuiti, restituisce l'atto e certifica l'avvenuto addebito delle imposte.
In caso contrario, comunica che il modello informatico è stato respinto. Lo scarto del file può avvenire per diverse cause: il codice di autenticazione non è riconosciuto o risulta duplicato perché per errore il file è stato inviato più volte, il modello informatico inviato non è conforme alle specifiche tecniche, mancano o sono sbagliati gli estremi per il pagamento delle imposte.
La registrazione del documento si considera avvenuta il giorno in cui l'Agenzia riceve correttamente i dati.
In caso di irregolare funzionamento di Entratel, gli adempimenti vanno assolti tramite le modalità previste prima dell'entrata in vigore del provvedimento.
Per i prossimi due mesi, prima dell'avvio "ufficiale" della nuova procedura, sarà possibile avviare, tramite accordi tra le Entrate e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, una fase di sperimentazione del nuovo servizio. Gli atti registrati durante tale periodo saranno considerati validi a tutti gli effetti.
Le nuove disposizioni, che diventeranno operative dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento sul sito, danno attuazione agli obblighi, stabiliti dal Dl "anticrisi", relativi agli atti di cessione di quote sociali "digitali", introdotti dal decreto legge 112/2008.
L'articolo 36, comma 1-bis, della "manovra d'estate" ha infatti stabilito che l'atto di cessione di partecipazione societarie possa essere sottoscritto con firma digitale e depositato da un intermediario abilitato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese competente in base alla sede dell'impresa. Il decreto ha così introdotto una nuova modalità di autenticazione degli atti che si affianca a quella già esistente (sottoscrizione con firma autentica) e a cui è riservato lo stesso regime fiscale.
Successivamente, il decreto anticrisi (Dl 185/2008, articolo 16, comma 10-bis) ha disposto l'obbligo, per gli intermediari abilitati, di provvedere in via telematica sia alla registrazione dell'atto che al pagamento delle relative imposte.
Il provvedimento pubblicato oggi stabilisce in dettaglio le modalità operative per svolgere gli adempimenti e contiene il modello informatico, con le relative specifiche tecniche, per inviare i dati relativi alle operazioni.
Prima di tutto, gli intermediari devono essere in possesso dell'abilitazione al servizio Entratel. In caso contrario, devono farne richiesta, presso l'ufficio delle Entrate territorialmente competente, con apposita domanda, accompagnata dall'autocertificazione in cui si dichiara l'iscrizione all'albo professionale e la mancanza di provvedimenti di sospensione o radiazione a loro carico.
Entro venti giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento, l'intermediario deve provvedere a trasmetterlo insieme con il modello informatico contenente le informazioni sul documento da registrare e sul pagamento delle relative imposte. Contestualmente alla registrazione, infatti, gli intermediari devono pagare i tributi dovuti tramite addebito sul proprio conto corrente presso banche convenzionate con l'agenzia delle Entrate.
L'atto deve riportare la sottoscrizione digitale dell'intermediario e la marca temporale apposta al momento dell'ultima firma digitale delle parti.
Trasmesso il modello con i dati, la parola passa alle Entrate. Se la trasmissione del file è andata a buon fine, l'Agenzia, per via telematica, invia una comunicazione in cui ne attesta l'avvenuta ricezione e indica gli estremi di registrazione attribuiti, restituisce l'atto e certifica l'avvenuto addebito delle imposte.
In caso contrario, comunica che il modello informatico è stato respinto. Lo scarto del file può avvenire per diverse cause: il codice di autenticazione non è riconosciuto o risulta duplicato perché per errore il file è stato inviato più volte, il modello informatico inviato non è conforme alle specifiche tecniche, mancano o sono sbagliati gli estremi per il pagamento delle imposte.
La registrazione del documento si considera avvenuta il giorno in cui l'Agenzia riceve correttamente i dati.
In caso di irregolare funzionamento di Entratel, gli adempimenti vanno assolti tramite le modalità previste prima dell'entrata in vigore del provvedimento.
Per i prossimi due mesi, prima dell'avvio "ufficiale" della nuova procedura, sarà possibile avviare, tramite accordi tra le Entrate e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, una fase di sperimentazione del nuovo servizio. Gli atti registrati durante tale periodo saranno considerati validi a tutti gli effetti.
Alessandra Gambadoro
pubblicato Giovedì 2 Aprile 2009
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