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Normativa e prassi
Cessione piattaforme elevatrici.
Si condizionato all’Iva al 4%
Si condizionato all’Iva al 4%
L’aliquota ridotta è riconosciuta solo agli impianti dedicati al superamento delle barriere architettoniche da parte di persone con ridotte e/o impedite capacità motorie
Le cessioni di piattaforme elevatrici possono beneficiare dell’Iva ridotta del 4%, a condizione che gli impianti di sollevamento, ancorché realizzati nel rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche (legge 13/1989), rispondano alle specifiche tecniche contenute nel relativo decreto attuativo (Dm 14 giugno 1989, n. 236).
Il chiarimento è contenuto nella risoluzione n. 70/E del 25 giugno.
L’intervento dell’Agenzia delle Entrate origina da un’istanza d’interpello, concernente l’individuazione dell’aliquota Iva applicabile alle cessioni di piattaforme elevatrici, realizzate ai sensi della legge n. 13/1989, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
In particolare, il documento di prassi precisa la portata applicativa della disposizione contenuta nel punto 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al Dpr 633/1972, che stabilisce l’aliquota ridotta del 4% per “servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie”.
Si tratta, nella specie, di un’agevolazione che:
In tale ottica, il legislatore ha inteso agevolare ogni stadio e fase di commercializzazione dei prodotti in questione, anche nell’ipotesi in cui destinatario dell’acquisto sia una scuola, un condominio o un ente in genere.
In relazione alla fattispecie esaminata, l’Agenzia ha quindi affermato che il riferimento alla legge 13/1989 non costituisce condizione sufficiente a stabilire se le piattaforme cedute possano scontare l’Iva al 4 per cento.
Ciò, in quanto l’articolo 2 del Dm n. 236/1989, di attuazione della legge 13/1989, definisce le barriere architettoniche in termini di “ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque…” e, in particolare, per “coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente e temporanea” … nonché “…per non vedenti, ipovedenti e sordi”.
L’ampia formulazione della norma, che fa riferimento a chiunque incontri un ostacolo alla mobilità a prescindere da uno stato oggettivo di disabilità, impedisce, di fatto, di applicare sic et simpliciter l’aliquota Iva del 4%, prevista dal punto 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al Dpr 633/1972, per i mezzi di sollevamento dedicati al superamento delle barriere architettoniche di soggetti portatori di disabilità.
Nella risoluzione viene, inoltre, evidenziato che l’aliquota ridotta si rende senz’altro applicabile ai servoscala e alle piattaforme elevatrici disciplinati dall’articolo 4.1.13 del citato decreto ministeriale che, a sua volta, rinvia al successivo articolo 8.1.13 relativamente alle specifiche tecniche degli impianti in questione, quali dimensioni, portata, velocità, sicurezze dei comandi, eccetera.
Il chiarimento è contenuto nella risoluzione n. 70/E del 25 giugno.
L’intervento dell’Agenzia delle Entrate origina da un’istanza d’interpello, concernente l’individuazione dell’aliquota Iva applicabile alle cessioni di piattaforme elevatrici, realizzate ai sensi della legge n. 13/1989, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
In particolare, il documento di prassi precisa la portata applicativa della disposizione contenuta nel punto 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al Dpr 633/1972, che stabilisce l’aliquota ridotta del 4% per “servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie”.
Si tratta, nella specie, di un’agevolazione che:
- fa esclusivo riferimento a beni le cui specificità tecniche sono, in concreto, idonee a garantire la mobilità dei soggetti portatori di handicap
- ha carattere oggettivo, in quanto guarda alla natura dei beni ceduti piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente.
In tale ottica, il legislatore ha inteso agevolare ogni stadio e fase di commercializzazione dei prodotti in questione, anche nell’ipotesi in cui destinatario dell’acquisto sia una scuola, un condominio o un ente in genere.
In relazione alla fattispecie esaminata, l’Agenzia ha quindi affermato che il riferimento alla legge 13/1989 non costituisce condizione sufficiente a stabilire se le piattaforme cedute possano scontare l’Iva al 4 per cento.
Ciò, in quanto l’articolo 2 del Dm n. 236/1989, di attuazione della legge 13/1989, definisce le barriere architettoniche in termini di “ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque…” e, in particolare, per “coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente e temporanea” … nonché “…per non vedenti, ipovedenti e sordi”.
L’ampia formulazione della norma, che fa riferimento a chiunque incontri un ostacolo alla mobilità a prescindere da uno stato oggettivo di disabilità, impedisce, di fatto, di applicare sic et simpliciter l’aliquota Iva del 4%, prevista dal punto 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al Dpr 633/1972, per i mezzi di sollevamento dedicati al superamento delle barriere architettoniche di soggetti portatori di disabilità.
Nella risoluzione viene, inoltre, evidenziato che l’aliquota ridotta si rende senz’altro applicabile ai servoscala e alle piattaforme elevatrici disciplinati dall’articolo 4.1.13 del citato decreto ministeriale che, a sua volta, rinvia al successivo articolo 8.1.13 relativamente alle specifiche tecniche degli impianti in questione, quali dimensioni, portata, velocità, sicurezze dei comandi, eccetera.
Cristina Murino
pubblicato Lunedì 25 Giugno 2012
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