Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Normativa e prassi
Codice tributo definito,
autotrasporto merci facilitato
autotrasporto merci facilitato
Agevolati i veicoli di massa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e quelli con una massa superiore a 11,5 tonnellate
Il recente decreto-legge del 1° luglio 2009, n. 78, all'articolo 15, comma 8-septies ha previsto "la concessione di un credito d'imposta corrispondente ad una quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009" per una determinata categoria di veicoli posseduti e utilizzati nelle attività autorizzate di autotrasporto merci.
Tale credito d'imposta è stato determinato, nella sostanza, con il provvedimento del 6 agosto 2009 firmato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, fissando nella misura del 38,50% dell'importo pagato come tassa automobilistica per l'anno 2009 per i veicoli di massa compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Anche per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate è stato previsto un credito d'imposta, ma del 77%.
L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 208/E del 10 agosto 2009, ha dato forma alla misura del bonus fissando il codice tributo "6819" da esporre nella sezione erario del modello F24. Tale indicazione sarà posta in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero nella colonna "importi a debito versati", per la restituzione comprensiva di interessi. Ciò vale nei casi di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Inoltre, il campo "anno di riferimento" è valorizzato, nel formato "AAAA", con l'anno "2009", per il quale il credito è concesso.
Gli autotrasportatori dovranno indicare il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi, tenendo presente che potrà essere fruito alle condizioni e nei limiti disposti dalla Ue per gli "aiuti di importo limitato". In particolare, tali aiuti si riferiscono relativamente al finanziamento delle imprese nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica che sono stati recepiti nell'ordinamento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009.
Tale credito d'imposta è stato determinato, nella sostanza, con il provvedimento del 6 agosto 2009 firmato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, fissando nella misura del 38,50% dell'importo pagato come tassa automobilistica per l'anno 2009 per i veicoli di massa compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Anche per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate è stato previsto un credito d'imposta, ma del 77%.
L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 208/E del 10 agosto 2009, ha dato forma alla misura del bonus fissando il codice tributo "6819" da esporre nella sezione erario del modello F24. Tale indicazione sarà posta in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero nella colonna "importi a debito versati", per la restituzione comprensiva di interessi. Ciò vale nei casi di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Inoltre, il campo "anno di riferimento" è valorizzato, nel formato "AAAA", con l'anno "2009", per il quale il credito è concesso.
Gli autotrasportatori dovranno indicare il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi, tenendo presente che potrà essere fruito alle condizioni e nei limiti disposti dalla Ue per gli "aiuti di importo limitato". In particolare, tali aiuti si riferiscono relativamente al finanziamento delle imprese nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica che sono stati recepiti nell'ordinamento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009.
Paolo Tenaglia
pubblicato Lunedì 10 Agosto 2009
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