Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Compensazione orizzontale oltre ogni limite, come va regolarizzata
Si applica la sanzione anche se il credito esiste ma è utilizzato in misura superiore al tetto fissato dalla legge
Costituisce violazione tributaria la compensazione del credito d'imposta effettuata in misura eccedente il limite di 516.456,90 euro previsto dall'articolo 34 della legge 388/2000.
Tale violazione deve essere regolarizzata mediante il versamento di una somma equivalente all'importo indebitamente utilizzato in compensazione, maggiorato degli interessi e con il pagamento della sanzione (articolo 13, Dlgs 471/1997), eventualmente ridotta se il contribuente intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.
È in sintesi il parere espresso nella risoluzione n. 452/E del 27 novembre, con la quale l'agenzia delle Entrate si è discostata dalla soluzione interpretativa del contribuente che ha presentato istanza di interpello, il quale ha compensato il credito Iva con ritenute Irpef e contributi previdenziali per un importo superiore al limite massimo.
Il contribuente, nel tentativo di rimediare all'errore e di "annullare" la parte di compensazione eccedente il limite di legge, ha in seguito provveduto al pagamento dei contributi Inps e delle ritenute Irpef oggetto dell'erronea compensazione.
Al riguardo, si ricorda che l'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997 consente di utilizzare in compensazione, mediante modello F24, i crediti per estinguere i debiti relativi a tributi differenti (cosiddetta compensazione orizzontale). L'articolo 34 della legge 388/2000, tuttavia, stabilisce il limite massimo quantitativo dei crediti compensabili per ciascun periodo d'imposta. Se l'ammontare del credito è superiore a 516.456,90 euro, l'eccedenza può essere portata in compensazione l'anno successivo oppure può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari. Nel caso in esame, invece, tale eccedenza è stata utilizzata in compensazione nel medesimo periodo d'imposta.
Con la risoluzione, si precisa che la compensazione dei crediti tributari con debiti previdenziali attraverso il modello di pagamento F24 consente al sistema informatico di procedere automaticamente all'imputazione della somma nella contabilità dell'ente beneficiario (Inps) contro addebito a carico dell'ente depositario del credito (Erario).
Ciò significa che all'ente previdenziale viene accreditato il versamento oggetto di compensazione, a prescindere dalla verifica dell'esistenza del credito indicato nell'F24 ovvero del rispetto del limite di compensabilità del credito stesso.
A parere dell'agenzia delle Entrate, non è corretto il comportamento del contribuente che, per rimediare all'errata compensazione del credito Iva utilizzato in misura eccedente il limite, abbia effettuato il pagamento dei contributi previdenziali e delle ritenute Irpef per un importo pari a tale eccedenza. Difatti, la ripetizione dei versamenti contributivi ed erariali non fa venir meno l'illegittima diminuzione del credito Iva.
In altre parole, l'utilizzo di un credito d'imposta (sebbene esistente e spettante) in compensazione oltre il limite quantitativo di legge non configura una violazione meramente formale poiché incide sul versamento del tributo e, pertanto, deve essere regolarizzata non solo mediante il versamento degli interessi maturati dal momento dell'indebita compensazione e della sanzione dovuta (in misura ridotta, in caso di ravvedimento) ma anche ripristinando la posizione creditoria che, nella sostanza, già esiste ma è stata impropriamente utilizzata.
Il riversamento a posteriori del credito Iva utilizzato in eccesso attraverso il pagamento del tributo (Iva) comporta, difatti, il successivo riconoscimento del medesimo quantum quale credito Iva compensabile secondo i modi ordinari.
La soluzione adottata dall'Agenzia appare rigorosa ma funzionale alla tutela delle ragioni erariali al fine di porre un freno agli utilizzi illegittimi dell'istituto della compensazione orizzontale.
Si osserva, inoltre, che la compensazione dei crediti Iva (esistenti e spettanti) effettuata per un ammontare superiore al limite legale, sebbene rappresenti un'ipotesi diversa dall'utilizzo in compensazione dei crediti inesistenti o non spettanti, riceve lo stesso trattamento sanzionatorio.
In entrambi i casi, difatti, la sanzione da applicare è quella prevista per l'omesso versamento di imposte (articolo 13, Dlgs 471/1997).
La risoluzione, nel richiamare la circolare n. 101/2000, precisa che la sanzione, pari al 30% del credito eccedente, può essere ridotta in rapporto alla data del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997.
Ovviamente, il contribuente potrà chiedere ai rispettivi enti (Erario e Inps) la restituzione di quanto pagato, ai fini Irpef e contributivi, in base alla normativa relativa a ciascun tributo o contributo.
Tale violazione deve essere regolarizzata mediante il versamento di una somma equivalente all'importo indebitamente utilizzato in compensazione, maggiorato degli interessi e con il pagamento della sanzione (articolo 13, Dlgs 471/1997), eventualmente ridotta se il contribuente intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.
È in sintesi il parere espresso nella risoluzione n. 452/E del 27 novembre, con la quale l'agenzia delle Entrate si è discostata dalla soluzione interpretativa del contribuente che ha presentato istanza di interpello, il quale ha compensato il credito Iva con ritenute Irpef e contributi previdenziali per un importo superiore al limite massimo.
Il contribuente, nel tentativo di rimediare all'errore e di "annullare" la parte di compensazione eccedente il limite di legge, ha in seguito provveduto al pagamento dei contributi Inps e delle ritenute Irpef oggetto dell'erronea compensazione.
Al riguardo, si ricorda che l'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997 consente di utilizzare in compensazione, mediante modello F24, i crediti per estinguere i debiti relativi a tributi differenti (cosiddetta compensazione orizzontale). L'articolo 34 della legge 388/2000, tuttavia, stabilisce il limite massimo quantitativo dei crediti compensabili per ciascun periodo d'imposta. Se l'ammontare del credito è superiore a 516.456,90 euro, l'eccedenza può essere portata in compensazione l'anno successivo oppure può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari. Nel caso in esame, invece, tale eccedenza è stata utilizzata in compensazione nel medesimo periodo d'imposta.
Con la risoluzione, si precisa che la compensazione dei crediti tributari con debiti previdenziali attraverso il modello di pagamento F24 consente al sistema informatico di procedere automaticamente all'imputazione della somma nella contabilità dell'ente beneficiario (Inps) contro addebito a carico dell'ente depositario del credito (Erario).
Ciò significa che all'ente previdenziale viene accreditato il versamento oggetto di compensazione, a prescindere dalla verifica dell'esistenza del credito indicato nell'F24 ovvero del rispetto del limite di compensabilità del credito stesso.
A parere dell'agenzia delle Entrate, non è corretto il comportamento del contribuente che, per rimediare all'errata compensazione del credito Iva utilizzato in misura eccedente il limite, abbia effettuato il pagamento dei contributi previdenziali e delle ritenute Irpef per un importo pari a tale eccedenza. Difatti, la ripetizione dei versamenti contributivi ed erariali non fa venir meno l'illegittima diminuzione del credito Iva.
In altre parole, l'utilizzo di un credito d'imposta (sebbene esistente e spettante) in compensazione oltre il limite quantitativo di legge non configura una violazione meramente formale poiché incide sul versamento del tributo e, pertanto, deve essere regolarizzata non solo mediante il versamento degli interessi maturati dal momento dell'indebita compensazione e della sanzione dovuta (in misura ridotta, in caso di ravvedimento) ma anche ripristinando la posizione creditoria che, nella sostanza, già esiste ma è stata impropriamente utilizzata.
Il riversamento a posteriori del credito Iva utilizzato in eccesso attraverso il pagamento del tributo (Iva) comporta, difatti, il successivo riconoscimento del medesimo quantum quale credito Iva compensabile secondo i modi ordinari.
La soluzione adottata dall'Agenzia appare rigorosa ma funzionale alla tutela delle ragioni erariali al fine di porre un freno agli utilizzi illegittimi dell'istituto della compensazione orizzontale.
Si osserva, inoltre, che la compensazione dei crediti Iva (esistenti e spettanti) effettuata per un ammontare superiore al limite legale, sebbene rappresenti un'ipotesi diversa dall'utilizzo in compensazione dei crediti inesistenti o non spettanti, riceve lo stesso trattamento sanzionatorio.
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La risoluzione, nel richiamare la circolare n. 101/2000, precisa che la sanzione, pari al 30% del credito eccedente, può essere ridotta in rapporto alla data del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997.
Ovviamente, il contribuente potrà chiedere ai rispettivi enti (Erario e Inps) la restituzione di quanto pagato, ai fini Irpef e contributivi, in base alla normativa relativa a ciascun tributo o contributo.
Maria Macchia
pubblicato Giovedì 27 Novembre 2008
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