Normativa e prassi
Con il turno di notte meno tasse,
anche sul compenso ordinario
Irpef agevolata per l’intera retribuzione e non solo per la quota relativa al disagio connesso all’orario
Imposta sostituiva del 10% applicabile a tutto il compenso corrisposto per il lavoro notturno e non solo alle relative indennità o maggiorazioni. Questo è uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in tema di bonus “produttività”, con la risoluzione n. 83/E del 17 agosto. Una confederazione, chiede, infatti, alcune precisazioni sull’agevolazione fiscale prevista dal decreto legge n. 93/2008 per incrementare la produttività e la competitività delle imprese. Il trattamento di favore (riservato al settore privato), introdotto inizialmente per il secondo semestre 2008, è stato prorogato anche per gli anni 2009 e 2010 limitatamente ai premi di produttività.
 
Con le circolari congiunte 49/E e 59/E del 2008, Agenzia delle Entrate e ministero del Welfare avevano già fornito indicazioni su modalità e termini di applicazione del bonus. A esse fanno riferimento sia l’istante sia i tecnici dell’Amministrazione per formulare le risposte. La risoluzione odierna rappresenta un documento di consulenza giuridica, con il quale le Entrate forniscono un parere conforme alle valutazioni espresse dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
 
Il turno migliora la produttività
Per rispondere, l’Agenzia, torna quindi sulle due circolari del 2008. Innanzitutto ribadisce quanto già indicato nella n. 59/E, precisando che l’imposta sostitutiva può essere applicata a tutte le maggiorazioni o indennità corrisposte per lavoro regolato normalmente su turni, visto che “l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa”.
Inoltre, come chiarito dalla circolare 49/E, l’agevolazione non è prevista soltanto nel caso in cui la turnazione venga adottata per la prima volta, ma anche nell’ipotesi di ampliamento dello sistema di turnazione, a patto che i cambiamenti abbiano come fine il requisito richiesto dalla legge, e cioè che incrementino “…produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa”.
 
In pratica non è importate il fattore “novità”, ma che la variazione frutti maggiore efficienza e risultati riscontrabili di crescita per l’azienda.
 
Bonus a tutto tondo per chi lavora di notte
Il lavoro notturno guadagna per intero lo sconto Irpef. L’imposta sostitutiva del 10% può essere applicata, infatti, (a differenza di quanto accade per la turnazione diurna) a tutto il compenso ricevuto e non soltanto all’extra relativo all’orario disagiato.
Anche in questo caso, però, non si può prescindere dal requisito base della ratio che ha ispirato la norma agevolativa: il lavoro notturno deve avere come prospettiva un potenziamento della produttività e miglioramenti di natura economica per l’impresa.
 
Nella circolare n. 59/E, precisa la risoluzione a sostegno del parere formulato, le retribuzioni relative al lavoro notturno sono trattate come quelle relative alle prestazioni straordinarie, per le quali l’imposta sostitutiva è applicabile alle “... somme complessivamente erogate a questo titolo (es. l’intera ora di lavoro straordinario comprensivo di retribuzione ordinaria e maggiorazione)”.
La conferma viene anche dall’assenza di indicazioni specifiche di esclusione, come avviene invece per altre ipotesi. È il caso del lavoratore in turnazione diurna che usufruisce dello sconto soltanto per la quota relativa alla maggiorazione.
 
Estensione del medesimo trattamento fiscale (imposta sostitutiva sia su compenso ordinario sia su indennità), “per coerenza logico-sistematica”, anche ai lavoratori non turnisti da contratto, che si trovano però ugualmente a svolgere la loro attività giornaliera normale nelle ore notturne e a coloro che lo fanno occasionalmente.
 
Straordinario, sconto fiscale “condizionato”
Infine, a determinate condizioni, l’imposta sostitutiva del 10% è estendibile anche ai compensi percepiti per lavoro straordinario. Da valutare, anche in questo caso, la presenza dei presupposti richiesti dalla norma e che, quindi, le prestazioni “siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. n. 93 del 2008”.
 
La risoluzione, oltre a ricordare i requisiti e i limiti per beneficiare della tassazione ridotta, ricorda che chi ha sottoposto a tassazione ordinaria somme che in realtà potevano usufruire del bonus “produttività”, può recuperare l’imposta presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o chiedere il rimborso. Il datore di lavoro dovrà certificare l’importo sul quale non ha applicato la tassazione sostitutiva.
Anna Maria Badiali
pubblicato Martedì 17 Agosto 2010

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