Normativa e prassi
Consolidante con più del 50%:
controllo senza dubbio rilevante
Non incide che, di fatto, il potere decisionale sia esercitato, su base statutaria, dalla minoranza
riunione
In una operazione di consolidamento societario, il requisito del “controllo rilevante” va verificato a prescindere dalla reale influenza decisionale all’interno del gruppo. Per la norma, infatti, il controllo è comunque detenuto dal soggetto che dispone della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria della consolidata.

Non ha alcuna importanza il fatto che, in conseguenza di determinate clausole statutarie, l’esercizio del potere di controllo sia in realtà esercitato da un socio di minoranza.
È proprio questo il caso portato all’attenzione degli uffici centrali dell’Amministrazione finanziaria da alcune strutture periferiche della stessa Agenzia, che hanno sollevato un problema in merito alla sussistenza, o meno, del requisito soggettivo del “controllo rilevante” nell’ipotesi sinteticamente descritta.
 
I tasselli del mosaico societario sono tre: la consolidante Beta, la consolidata Alfa e la società Gamma:
  • Beta possiede il 60,99% delle azioni di Alfa, mentre la restante quota (il 39,01%) è nelle mani di Gamma
  • Beta e Alfa hanno esercitato congiuntamente l’opzione per il consolidato fiscale nazionale
  • Beta dovrebbe controllare “di diritto” Alfa.
In realtà, però, nello statuto di quest’ultima è specificato che l’assemblea di Alfa delibera con una maggioranza superiore al 61% del capitale sociale, in questo modo Beta non è nelle condizioni di determinare autonomamente l’indirizzo operativo della propria controllata. In sostanza, la gestione di Alfa dipende non soltanto da Beta, ma anche dal socio di minoranza Gamma.
Nel caso specifico si ha, quindi, un “controllo rilevante” da parte di Beta, che possiede la maggioranza delle azioni e dei voti in assemblea, nei fatti, invece l’apporto decisionale della consolidante è ininfluente senza l’approvazione di Gamma.
 
Poiché l’accesso al regime del consolidato nazionale è subordinato all’esistenza di determinate condizioni previste dagli articoli 117 e seguenti del Tuir, tra cui quella del controllo in questione, con la risoluzione n. 245/E del 1° settembre, viene precisato appunto che il requisito del controllo va appurato tenendo semplicemente conto di quanto scritto nelle norme di riferimento.
In particolare, per esercitare l’opzione, è necessario che esista tra le partecipanti un rapporto di controllo “di diritto”, nell’ambito del quale sono società controllate quelle “… in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria …” (articolo 2359 del codice civile, espressamente richiamato dall’articolo 117 del Tuir).
Cioè, “si considerano controllate le società (…) a) al cui capitale sociale la società o l’ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento, (…); b) al cui utile di bilancio la società o l’ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento (…)” (articolo 120 del Tuir).   
 
Una precisazione che aderisce, inoltre, alla intrinseca ragione del consolidato, che è stato introdotto per offrire ai soggetti coinvolti in partecipazioni societarie, “la possibilità di continuare a compensare gli imponibili all’indomani dell’abolizione del meccanismo del credito d’imposta sui dividendi e dell’eliminazione della rilevanza fiscale delle svalutazioni delle partecipazioni”.
Perché mai si dovrebbe impedire la fruizione di tali vantaggi sulla base del fatto che la controllante di diritto non lo è, poi, di fatto? Se così fosse, non ci sarebbe alcuna possibilità di consolidamento, né per Beta, né per Gamma.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Martedì 1 Settembre 2009

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