Normativa e prassi
Consolidato e riallineamento.
Svalutazioni rilevanti per intero
Va assunto l’importo globale, a prescindere dai quinti dedotti durante il periodo di osservazione 2002-2003
bilancia
La svalutazione dedotta per quinti rileva per il suo intero importo ai fini del riallineamento dei valori patrimoniali della consolidata, imposto dall’articolo 128 del Tuir. La stessa svalutazione, operata da una controllante/consolidata, si qualifica come rettifica di valore temporaneamente indeducibile per la parte non ancora dedotta. E’ quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 244/E, del 1° settembre 2009.

Il quadro normativo di riferimento
La riforma Ires ha segnato, fra l’altro, il passaggio da un sistema che ammetteva la svalutazione delle partecipazioni ad uno che permette la tassazione di gruppo. Risultato, in assenza di meccanismi correttivi, gli stessi costi potrebbero ridurre più volte l’imponibile: prima con la svalutazione da parte della controllante, poi, in regime di fiscal unit, con la variazione in diminuzione della consolidata per recuperare, ad esempio, il fondo non riconosciuto all’atto del suo utilizzo.

La norma contro tali dalle doppie deduzioni è contenuta nell’articolo 128 del Tuir, ai sensi del quale “fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore e accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione…e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l’opzione…i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo della società partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell’importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell’attivo e del passivo e l’ammontare complessivo di tali differenze”.
 
La consolidata è, dunque, obbligata, nel primo periodo di tassazione di gruppo, all’adeguamento dei propri valori patrimoniali (diminuendo il valore fiscale degli elementi dell’attivo e aumentando quelli del passivo) quando:
  • nel suo bilancio, relativo all’esercizio che precede quello da cui decorre la tassazione di gruppo, sia presente un disallineamento fra valori civili e fiscali
  • ci sia stata una svalutazione “rilevante” da parte della controllante
  • tale svalutazione (effettuata, ai sensi dell’articolo 61, comma 3, lettera b) del Tuir ante-Ires, in relazione alla diminuzione patrimoniale subita dalla controllata), sia frutto di rettifiche di valore e/o accantonamenti, effettuati dalla consolidata negli esercizi in perdita (ai fini dell’adeguamento, le rettifiche e gli accantonamenti rilevano proprio nella misura in cui gli stessi hanno contribuito a determinare la perdita).
 
Sono “rilevanti” le svalutazioni relative a partecipazioni
  • detenute direttamente nelle consolidate
  • operate da parte della consolidante, delle controllate che partecipano alla tassazione di gruppo o che, pur possedendone i requisiti, non hanno esercitato l’opzione, delle società partecipanti alla tassazione di gruppo, o che hanno i requisiti per parteciparvi, che hanno ceduto le partecipazioni ad altre società con i medesimi requisiti, delle società o enti che controllano, direttamente o indirettamente, la consolidante
  • dedotte nei dieci periodi d’imposta che precedono quello dal quale ha effetto l’opzione per la tassazione di gruppo.
 
Il quadro di riferimento si completa con l’articolo 1, lettera b), del Dl 209/2002, in base al quale le svalutazioni delle partecipazioni (immobilizzazioni finanziarie), operate a decorrere dal periodo d’imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, potevano dedursi in quote costanti nell’esercizio di iscrizione e nei quattro successivi.
 
La risoluzione è intervenuta a chiarire proprio alcuni aspetti relativi a tali “quinti”, ancora in piedi in regime di consolidato, fornendo risposta ai seguenti quesiti:
  1. le svalutazioni di partecipazioni operate nel biennio 2002-2003, e dedotte per quinti dalla partecipante, rilevano (sono da considerarsi “rilevanti”) per l’intero ammontare contabilizzato, a prescindere dalle quote dedotte (si considerano integralmente dedotte)?
  2. le svalutazioni di partecipazioni operate nel biennio 2002-2003, e dedotte per quinti dalla partecipante/consolidata, costituiscono un disallineamento da riallineare, in quanto rettifiche di valore temporaneamente indeducibili? In altri termini, una svalutazione in quinti operata dalla consolidata, in esercizi in perdita, costituisce una rettifica di valore generatrice dell’obbligo di riallineamento?
 
In relazione al primo punto, l’Agenzia ha ricordato come già con la circolare n. 53/E/2004 fosse stato precisato che, per la quantificazione delle svalutazioni rilevanti, “nel caso di svalutazioni dedotte per quinti…durante il periodo di osservazione (2002-2003), l’importo da assumere deve essere pari all’intero ammontare delle svalutazioni effettuate a prescindere dalla quota parte che ha avuto rilevanza fiscale”.
 
Riguardo al secondo quesito, nella risoluzione è stato affermato che le svalutazioni per quinti assumono rilevanza ai fini dell’applicazione dell’articolo 128 del Tuir, “qualora siano state contabilizzate dalla consolidata in esercizi in perdita e nella misura in cui le stesse abbiano contribuito a determinare per quest’ultima una perdita d’esercizio cui consegua una diminuzione del proprio patrimonio netto e, conseguentemente, una svalutazione per la partecipante”.
 
Se così non fosse, si andrebbe incontro proprio a quella doppia deduzione che la norma intende evitare, prima con la svalutazione  - fiscalmente rilevante - della partecipazione nella consolidata, poi con l’imputazione alla base imponibile del gruppo - da parte della consolidata - di un reddito ridotto dalle variazioni in diminuzione per i quinti da dedurre.
 
In conclusione, ipotizzando le due società, B, consolidata che ha svalutato la propria partecipazione in C, deducendola per quinti, A, consolidante che, conseguentemente, ha svalutato la propria partecipazione in B, deducendola per quinti:
  • la svalutazione operata da A rileva per il suo intero importo, a prescindere dalla quota fiscalmente dedotta (dai quinti già dedotti)
  • la svalutazione operata da B è da considerarsi quale rettifica di valore per la parte non ancora dedotta (per i quinti non dedotti). 
r.fo.
pubblicato Martedì 1 Settembre 2009

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