Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Contribuenti minimi,
la semplificazione va al massimo
la semplificazione va al massimo
Continua a non emettere scontrino chi è esonerato dall'adempimento ed entra nel regime agevolato
I contribuenti esonerati dall'obbligo di rilasciare scontrino o ricevuta fiscale (come ad esempio calzolai che non hanno collaboratori o dipendenti, tassisti, tabaccai, ecc.), se accedono al regime dei minimi, che prescrive invece l'onere di certificare i corrispettivi, possono continuare a fruire dell'esonero dalla certificazione, purché provvedano a certificare i corrispettivi annotandoli in un apposito registro cronologico.
Questi, in estrema sintesi, i contenuti della risoluzione n. 108/E del 23 aprile, in cui l'Agenzia spiega chiaramente l'intento di "semplificare al massimo" gli adempimenti a carico dei "minimi", consentendo agli "esclusi" dall'obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale, di cumulare questo esonero con le altre agevolazioni dedicate a chi è dentro il regime fiscale semplificato introdotto dalla Finanziaria 2008.
In particolare, i dubbi nascono dal fatto che i contribuenti minimi, pur godendo di numerose agevolazioni specifiche - quali l'esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva - generalmente sono comunque tenuti a emettere scontrino o ricevuta fiscale. A questo proposito, secondo una logica di semplificazione massima degli adempimenti a carico dei "minimi", sarebbe paradossale che i soggetti esonerati dall'obbligo di certificazione dovessero rinunciare a questo sgravio nel momento in cui decidessero di entrare nel regime fiscale semplificato introdotto dalla Finanziaria 2008. Infatti, se è vero che il regime dei minimi è nato per alleggerire gli adempimenti fiscali a carico degli interessati, sarebbe del tutto illogico e paradossale, come precisano i tecnici delle Entrate, che coloro che già godono degli esoneri documentali li perdano con l'ingresso nel regime semplificato.
Ne deriva che i soggetti già esclusi dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, che entrano nel regime fiscale semplificato, possono cumulare questo sgravio con le altre agevolazioni previste per chi decide di entrare nei "minimi". E' sufficiente che certifichino i corrispettivi annotandoli nell'apposito registro cronologico entro il giorno (non festivo) successivo.
L'Agenzia precisa che l'obbligo di registrazione dei corrispettivi, da assolvere in alternativa alla certificazione dei corrispettivi sulle singole operazioni effettuate ogni giorno, resta saldo perché funzionale a monitorare i ricavi del contribuente e a verificare, eventualmente, se lo stesso supera il limite dei 30mila euro, soglia al di sopra della quale non si può più restare dentro i "minimi".
Questi, in estrema sintesi, i contenuti della risoluzione n. 108/E del 23 aprile, in cui l'Agenzia spiega chiaramente l'intento di "semplificare al massimo" gli adempimenti a carico dei "minimi", consentendo agli "esclusi" dall'obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale, di cumulare questo esonero con le altre agevolazioni dedicate a chi è dentro il regime fiscale semplificato introdotto dalla Finanziaria 2008.
In particolare, i dubbi nascono dal fatto che i contribuenti minimi, pur godendo di numerose agevolazioni specifiche - quali l'esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva - generalmente sono comunque tenuti a emettere scontrino o ricevuta fiscale. A questo proposito, secondo una logica di semplificazione massima degli adempimenti a carico dei "minimi", sarebbe paradossale che i soggetti esonerati dall'obbligo di certificazione dovessero rinunciare a questo sgravio nel momento in cui decidessero di entrare nel regime fiscale semplificato introdotto dalla Finanziaria 2008. Infatti, se è vero che il regime dei minimi è nato per alleggerire gli adempimenti fiscali a carico degli interessati, sarebbe del tutto illogico e paradossale, come precisano i tecnici delle Entrate, che coloro che già godono degli esoneri documentali li perdano con l'ingresso nel regime semplificato.
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Chiara Ciranda
pubblicato Giovedì 23 Aprile 2009
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- La guida può essere prelevata da internet o ritirata gratuitamente presso tutti gli uffici delle Entrate
















