Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Contributi integrativi volontari.
Deducibili come gli obbligatori
Deducibili come gli obbligatori
I versamenti degli ex professionisti sono pur sempre finalizzati a conseguire il diritto alla pensione
Chi interrompe o cessa l’attività lavorativa autonoma può portare in deduzione i contributi integrativi versati volontariamente alla propria cassa di previdenza che, in passato, costituiva la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, trattandosi comunque di versamenti rivolti a ottenere il diritto alla pensione.
Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 25/E del 3 marzo, in risposta a un quesito formulato dall’Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (Enpab).
Il quesito
L’Ente, nel proporre la richiesta, ha ricordato che, in base al proprio Regolamento, i biologi iscritti alla Cassa di previdenza devono versare il contributo integrativo obbligatorio, determinato applicando una maggiorazione del 2% sui compensi imponibili derivanti dall’attività di libera professione, svolta anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.
Inoltre, lo stesso Regolamento prevede la possibilità di effettuare versamenti di contributi volontari, ed è proprio in merito alla deducibilità di questi ultimi che l’Enpab chiede il parere dell’Agenzia.
Il Regolamento dell’Enpab
L’esame dell’Agenzia prende le mosse proprio dal Regolamento della Cassa che disciplina la materia previdenziale.
L’iscritto deve versare obbligatoriamente il contributo soggettivo e quello integrativo.
L’ammontare annuo del primo è pari al 10% del reddito professionale; è comunque previsto un contributo minimo obbligatorio.
Per quanto riguarda il contributo integrativo, pari al 2% del corrispettivo, lo stesso non è soggetto a ritenuta d’acconto e non concorre alla formazione del reddito imponibile del professionista; pertanto, non è deducibile dal reddito del contribuente. Il professionista è comunque tenuto a versare un contributo integrativo minimo, anche se ha guadagnato poco o nulla nel corso dell’anno.
Lo stesso Regolamento, infine, prevede che l’iscritto che cessa l’attività lavorativa autonoma possa conseguire il diritto alla pensione proseguendo a versare contributi volontari, previa autorizzazione dell’Enpab.
Il parere dell’Agenzia
Circa i contributi integrativi versati volontariamente, l’articolo 10 del Tuir stabilisce - alla lettera e) del comma 1 - che dal reddito complessivo si deducono “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.
Dalla lettura della norma, quindi, scaturisce la possibilità di portare in deduzione dal proprio reddito i contributi versati facoltativamente all’ente previdenziale di appartenenza, a qualsiasi titolo (riscatto degli anni di laurea, prosecuzione volontaria di versamenti contributivi, ricongiunzione di diversi periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie).
Nel caso specifico, si tratta di biologi, inizialmente iscritti alla Cassa previdenziale come liberi professionisti, che poi, pur avendo cessato l’attività lavorativa autonoma, continuano a essere iscritti all’ordine e all’Enpab: l’Agenzia ritiene che possano fruire dello “sconto” fiscale.
La norma del Tuir, infatti, prevede la deducibilità dei contributi versati facoltativamente all’ente pensionistico obbligatorio di appartenenza e, di conseguenza, ne possono beneficiare anche coloro che continuano a effettuare volontariamente versamenti alla cassa che, in passato, rappresentava la forma pensionistica obbligatoria, poiché si tratta, in ogni caso, di versamenti finalizzati al conseguimento del diritto alla pensione.
Sempre che, come già precisato per i contributi integrativi minimi obbligatori, i contributi volontari siano effettivamente rimasti a carico del contribuente.
La risoluzione, infine, ricorda che non è permesso versare contributi volontari nei periodi in cui c’è la “copertura” attraverso altre forme di previdenza obbligatoria (per dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi, liberi professionisti) e in quelli successivi alla data di decorrenza della pensione liquidata dalle citate forme di previdenza.
Lilia Chini
pubblicato Giovedì 3 Marzo 2011
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