Mercoledì 22 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Normativa e prassi
Controlli sanatorie Iva 2002.
Le istruzioni dell’Agenzia
Le istruzioni dell’Agenzia
Nella circolare emanata oggi, le indicazioni dell’Amministrazione agli uffici sulla linea di condotta da tenere in relazione alle verifiche nei confronti di chi ha aderito al condono
Le annualità coperte dalle sanatorie previste dalla legge 289/2002, per le quali non sono ancora decaduti i termini per l’accertamento, “raddoppiati” dall’esistenza di violazioni penali, saranno controllate qualora gli uffici dispongano di specifici elementi probatori delle violazioni stesse. E’ questa la direttiva contenuta nella circolare n.1/E del 13 gennaio, che prende spunto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247, depositata il 25 luglio 2011, secondo la quale il raddoppio dei termini per l’accertamento opera “automaticamente” in presenza della speciale condizione obiettiva rappresentata dall’obbligo di denuncia per i reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, risultando “del tutto irrilevante che detto obbligo…possa insorgere anche dopo il decorso del termine "breve" o possa non essere adempiuto entro tale termine.”
Una pronuncia con cui i giudici hanno anche affermato che dalle decisioni della Corte di giustizia europea del 2008 discende una riespansione del potere accertativo dell’Amministrazione, con la conseguente applicabilità proprio della normativa che prevede il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni tributarie di rilevanza penale .
Seguendo tale indirizzo - di reviviscenza del potere di accertamento per le annualità condonate a seguito della giurisprudenza comunitaria che ha considerato illegittimo il “condono tombale” in materia di Iva - la circolare precisa che i controlli possono riguardare le posizioni interessate dalle sanatorie Iva di cui agli articoli 7, 8 , 9 e 15 della legge 289 del 2002, tenuto conto della recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha esteso la portata delle pronunzie comunitarie.
Il tutto, tenendo presente che i dati relativi ai condoni non possono in nessun caso costituire, di per sé soli, indizi di violazioni penali tali da imporre l’obbligo di denuncia e la correlata “riespansione” del potere di accertamento, essendo sempre necessari specifici elementi idonei a configurare le violazioni stesse.
Una pronuncia con cui i giudici hanno anche affermato che dalle decisioni della Corte di giustizia europea del 2008 discende una riespansione del potere accertativo dell’Amministrazione, con la conseguente applicabilità proprio della normativa che prevede il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni tributarie di rilevanza penale .
Seguendo tale indirizzo - di reviviscenza del potere di accertamento per le annualità condonate a seguito della giurisprudenza comunitaria che ha considerato illegittimo il “condono tombale” in materia di Iva - la circolare precisa che i controlli possono riguardare le posizioni interessate dalle sanatorie Iva di cui agli articoli 7, 8 , 9 e 15 della legge 289 del 2002, tenuto conto della recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha esteso la portata delle pronunzie comunitarie.
Il tutto, tenendo presente che i dati relativi ai condoni non possono in nessun caso costituire, di per sé soli, indizi di violazioni penali tali da imporre l’obbligo di denuncia e la correlata “riespansione” del potere di accertamento, essendo sempre necessari specifici elementi idonei a configurare le violazioni stesse.
r.fo.
pubblicato Venerdì 13 Gennaio 2012
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