Normativa e prassi
Dal bonus famiglia ai premi light.
L'Agenzia cala un poker di codici
Istituito anche quello per restituire le somme, non spettanti, destinate ai cosiddetti "incapienti"
poker di assi
Fruizione o restituzione del bonus straordinario famiglie. Versamento o compensazione dell'imposta sostitutiva su straordinari e premi di produttività. Restituzione del bonus incapienti non spettante da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Per tali fini sono arrivati i quattro codici tributo, istituiti dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 115/E del 28 aprile.

Due riguardano l'utilizzo del credito d'imposta derivante dal "bonus straordinario per famiglie", l'una tantum (per il solo anno 2009) istituita dal decreto legge 185/2008 ("anticrisi") a favore di famiglie a basso reddito.
Il primo (6818) consente l'utilizzo in compensazione del credito derivante dal bonus richiesto nella dichiarazione dei redditi Unico PF 2009 in quanto non erogato dal sostituto d'imposta. Va inserito, nel modello F24, nella "Sezione Erario", in corrispondenza della colonna "importi a credito compensati", indicando quale "anno di riferimento" quello cui si riferisce il beneficio fiscale.
L'altro (4711) viene istituito per consentire a chi deve restituire il bonus non spettante, in tutto o in parte, di effettuare il versamento entro i termini di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla sua erogazione. Deve essere utilizzato dai contribuenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi che, pertanto, restituiscono le somme percepite utilizzando il modello F24. Il codice va inserito nella "Sezione Erario", in corrispondenza della colonna "importi a debito versati", indicando quale "anno di riferimento" quello in cui è avvenuta l'erogazione del beneficio.

Il codice 4700 riguarda invece il "bonus incapienti", misura di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito istituita dal decreto legge 159/2007. Va utilizzato dai contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi per restituire, entro i termini previsti per il saldo Irpef 2008, il bonus non spettante. Il codice va inserito nella "Sezione Erario", in corrispondenza della colonna "importi a debito versati" con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il beneficio fiscale.

L'ultimo codice tributo istituito (1816) riguarda i lavoratori a tempo indeterminato del settore privato, beneficiari della tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, sui compensi legati agli incrementi di produttività (articolo 2 del decreto legge 93/2008). "L'imposta sostitutiva - ha chiarito la circolare 49/2008 - ove non trattenuta dal sostituto, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, sempreché ovviamente ne ricorrano i presupposti. L'imposta sostitutiva può essere oggetto di compensazione…". Il nuovo codice, quindi, è stato istituito proprio per consentire agli interessati il versamento o la compensazione dell'imposta sostitutiva in sede di Unico 2009. Va inserito nella "Sezione Erario", in corrispondenza della colonna "importi a debito versati" o della colonna "importi a credito compensati", indicando quale "anno di riferimento", rispettivamente, quello in cui si effettua il versamento e quello cui si riferisce il credito.
Lilia Chini
pubblicato Martedì 28 Aprile 2009

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