Mercoledì 8 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:58
Normativa e prassi
Dalla Cciaa all’utente finale.
Senza Iva i diritti di segreteria
Senza Iva i diritti di segreteria
Diverse le norme di riferimento, stessa sostanza: i riaddebiti successivi del tributo non scontano l’imposta
Niente Iva sul riaddebito dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio, a meno che l’informazione (visura, certificato eccetera) non arrivi all’utilizzatore finale “rielaborata”. E’ in estrema sintesi il contenuto della risoluzione n. 203/E, con cui l’agenzia delle Entrate si è soffermata anche sul “titolo giuridico” alla base della non rilevanza dell’operazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Il flusso informativo
La trafila è quella usuale. L’utente che ha bisogno, ad esempio, di una visura, si rivolge a una delle società distributrici delle informazioni contenute nella banca dati delle Cciaa (Alfa). La distributrice richiede, a sua volta, la visura al soggetto che gestisce il sistema informatico camerale (una società consortile per azioni partecipata dalle Camere di commercio - Beta). Di conseguenza, i diritti di segreteria spettanti alla Cciaa sono addebitati dapprima da Beta ad Alfa (per conto della Camera di commercio), poi da quest’ultima al cliente finale. A che titolo e in che regime debbono avvenire tali riaddebiti?
Dal gestore al distributore
Contratto alla mano, il rapporto fra Beta ed Alfa è contraddistinto, fra l’altro, da un mandato con rappresentanza che la seconda conferisce alla prima per il versamento alla Cciaa dei diritti di segreteria.
Nella fattura emessa da Beta, quindi, mentre la tariffa per il servizio (la messa in linea dell’informazione) è, ovviamente, assoggettata a Iva, i diritti di segreteria saranno qualificati come “operazioni fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 15 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633”.
Una norma- l’articolo 15 - che esclude dalla base imponibile “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”.
In sostanza, proprio le operazioni rientranti nel mandato con rappresentanza, per effetto del quale le spese anticipate dal mandatario e poi rimborsate dal mandante sono escluse dalla base imponibile “a condizione che risultino regolarmente documentate da idonea fattura emessa da un terzo ed intestata direttamente al mandante (risoluzione n. 164/E/2003).
Dal distributore al cliente finale
Se la tariffa, maggiorata della provvigione, che il cliente finale versa alla società distributrice ha sicuramente natura di corrispettivo (e perciò è soggetta a Iva), il riaddebito dei diritti di segreteria non sconterà l’imposta. In questa fase, però, il riferimento non sarà l’articolo 15 del Dpr 633/1972. Come sopra puntualizzato, infatti, la norma richiede che le somme anticipate dal mandatario siano documentate con fattura intestata direttamente al mandante (il rapporto fra il cliente e Alfa configura, invece, di fatto, un mandato senza rappresentanza).
La sostanza (non assoggettamento all’Iva) rimane la stessa in virtù della natura, di tributo, dei diritti di segreteria. Una natura che ne esclude il carattere di corrispettivo e, quindi, la rilevanza agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo (articolo 3, Dpr 633/1972).
Diritti di segreteria come corrispettivo
Da rimarcare, infine, il fatto che qualora il cliente non richiedesse la semplice informazione acquisita dal sistema telematico, bensì una sua rielaborazione, i diritti di segreteria sconterebbero l’Iva, in quanto parte integrante del corrispettivo dovuto ad Alfa per un’attività unica e complessa.
r.fo.
pubblicato Mercoledì 5 Agosto 2009
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