Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Normativa e prassi
Dalla convenzione all'esenzione.
Niente bollo per il modello 5000-IT
Niente bollo per il modello 5000-IT
Figlio dell'intesa contro le doppie imposizioni, è predisposto dall'Amministrazione fiscale transalpina
Il modello 5000-IT, predisposto dall'Amministrazione finanziaria transalpina sulla base della Convenzione Italia-Francia contro la doppia imposizione, è esente dall'imposta di bollo.
Il chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 271/E del 5 novembre.
La disposizione di riferimento è l'articolo 5 della Tabella B allegata al Dpr 642/1972, che riconosce l'esenzione assoluta dal tributo ad "Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti Uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente". Una norma che - in quanto di esenzione, non è richiamabile al di là dei casi espressamente previsti - trova applicazione, come chiarito dalla Cassazione con la sentenza 95/1981, in relazione agli atti presentati agli uffici "per l'applicazione di una norma tributaria". E il "5000-IT" assolve tale funzione, consentendo, ai fini della tassazione, l'applicazione del regime convenzionale in luogo di quello ordinario.
Il modello (composto da tre copie, di cui due sono restituite al contribuente, mentre la terza viene trattenuta dall'ufficio locale delle Entrate), infatti, ha lo scopo di certificare il possesso, da parte del contribuente, dei requisiti previsti per l'applicazione del regime convenzionale (in primo luogo la residenza).
L'Agenzia si è anche espressa sull'applicazione, al caso in esame, dei tributi speciali - disciplinati dal Dpr 648/1972 - individuando nel Titolo I della tabella A (Personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette) e, in particolare, nei numeri d'ordine 1, lettere a), b) e c), e 4, i corretti riferimenti normativi, in base ai quali sono dovuti:
Il chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 271/E del 5 novembre.
La disposizione di riferimento è l'articolo 5 della Tabella B allegata al Dpr 642/1972, che riconosce l'esenzione assoluta dal tributo ad "Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti Uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente". Una norma che - in quanto di esenzione, non è richiamabile al di là dei casi espressamente previsti - trova applicazione, come chiarito dalla Cassazione con la sentenza 95/1981, in relazione agli atti presentati agli uffici "per l'applicazione di una norma tributaria". E il "5000-IT" assolve tale funzione, consentendo, ai fini della tassazione, l'applicazione del regime convenzionale in luogo di quello ordinario.
Il modello (composto da tre copie, di cui due sono restituite al contribuente, mentre la terza viene trattenuta dall'ufficio locale delle Entrate), infatti, ha lo scopo di certificare il possesso, da parte del contribuente, dei requisiti previsti per l'applicazione del regime convenzionale (in primo luogo la residenza).
L'Agenzia si è anche espressa sull'applicazione, al caso in esame, dei tributi speciali - disciplinati dal Dpr 648/1972 - individuando nel Titolo I della tabella A (Personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette) e, in particolare, nei numeri d'ordine 1, lettere a), b) e c), e 4, i corretti riferimenti normativi, in base ai quali sono dovuti:
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r.fo.
pubblicato Giovedì 5 Novembre 2009
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