Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Deduzione di 3mila euro per gli imprenditori
operanti nei piccoli comuni montani
operanti nei piccoli comuni montani
La circolare 23 del 10 giugno individua l'ambito territoriale di applicazione della norma
La legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003) ha preceduto la riforma del sistema tributario statale, introducendone il "primo modulo".
La legge delega per la riforma (legge n. 80 del 7 aprile 2003) prevede, relativamente alle novità in tema di "imposta sul reddito", una particolare attenzione per le piccole attività nei comuni montani non a vocazione turistica.
Nel delineare i principi e i criteri direttivi sui quali si articola la riforma dell'imposta sul reddito, l'articolo 3 della legge delega prevede, oltre al potenziamento degli studi di settore (che consentono di valorizzare in modo personalizzato le particolarità delle piccole aziende), che è da annoverare tra gli obiettivi, nell'ottica di una sempre maggiore semplificazione, "l'introduzione di un sistema forfetario di tassazione agevolata per le piccole attività nei piccoli comuni montani non a vocazione turistica" [cfr. lettera e), punto 4), articolo 3 citato].
Il bonus fiscale previsto dalla legge finanziaria 2003
Già prima della legge delega n. 80, la legge finanziaria 2003 anticipando, in parte, i principi della riforma fiscale sopra delineati, ha previsto, all'articolo 32, comma 4, un bonus fiscale a favore degli imprenditori che, rispondendo a determinati requisiti soggettivi, svolgono la propria attività nei piccoli comuni di montagna.
La disposizione normativa in commento prevede che "per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro".
Si introduce, pertanto, un sistema di incoraggiamento all'attività d'impresa per quegli imprenditori che, nell'ambito dei requisiti soggettivi previsti dalla norma, continuano a operare nei piccoli comuni di montagna caratterizzati da progressivo spopolamento o non ricettivi sotto il profilo turistico.
I requisiti soggettivi e oggettivi
Puntualizzando le condizioni previste dalla norma, affinché l'imprenditore possa godere della deduzione dal reddito d'impresa prevista dall'articolo 32, comma 4, della legge n. 289 del 2002, occorre che sussistano i seguenti requisiti:
- si deve trattare di impresa individuale
- il volume d'affari dell'impresa non deve superare i 75mila euro
- l'attività d'impresa deve essere svolta nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano non turistici ovvero abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio.
I due requisiti da ultimo citati, riferiti al comune ove viene svolta l'attività, sono tra loro alternativi cioè possono anche non coesistere.
La deduzione dal reddito d'impresa in Unico 2004
Il bonus previsto dall'articolo 32 della legge n. 289/2002 rappresenta un'agevolazione una tantum, in quanto la norma ne prevede la fruibilità solo per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge (1o gennaio 2003). Essendo i soggetti destinatari della norma agevolativa persone fisiche, esercenti attività di impresa, la dichiarazione interessata dall'esenzione di 3.000 euro è il modello "Unico 2004-PF" (redditi 2003).
Nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione, approvate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 16 marzo 2004 viene dato conto della novità in commento.
Per i contribuenti in "contabilità ordinaria", le istruzioni per la compilazione del quadro RF (fascicolo 3), evidenziano che, qualora si abbia diritto alla deduzione di cui all'articolo 32, comma 4, della legge n. 289/2002, la stessa deve essere indicata nella colonna 2 del rigo RF44 fino a concorrenza del reddito di impresa di cui alla stessa colonna 1, con un massimo di euro 3.000, ponendo l'attenzione sulla circostanza che la compilazione del rigo RF44 segue modalità diverse rispetto a quelle ordinariamente previste per i contribuenti che non hanno diritto alla deduzione in commento.
L'importo da indicare a colonna 3 del rigo RF44 è dato, poi, dalla differenza tra il valore esposto a colonna 1 e la deduzione indicata a colonna 2.
Per i contribuenti in "contabilità semplificata", le istruzioni per la compilazione del quadro RG (fascicolo 3), evidenziano che la deduzione spettante di cui si tratta va indicata nella colonna 2 del rigo RG29, fino a concorrenza del reddito di impresa di cui alla colonna 1 dello stesso rigo, con un massimo di euro 3.000.
Per i "contribuenti minimi", invece, l'indicazione della deduzione va effettuata al rigo RG 32.
In virtù del chiaro disposto normativo (e secondo quanto ribadito nelle istruzioni a Unico 2004-PF), l'importo della deduzione in argomento, per un massimo di 3.000 euro, non può essere in ogni caso superiore al valore indicato quale reddito d'impresa prima della deduzione.
I comuni interessati: i chiarimenti della circolare n. 23/E
Con l'approssimarsi della scadenza dei termini connessi alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2003 (Unico 2004), l'Agenzia delle Entrate è intervenuta, in merito alla deduzione dal reddito d'impresa introdotta dall'articolo 32, comma 4, della legge finanziaria 2003, a fare chiarezza sulla corretta individuazione dell'ambito territoriale di applicazione della norma.
Con la circolare n. 23/E del 10 giugno, l'Agenzia fornisce, in allegato al documento di prassi, un duplice elenco, ordinato per regione:
- l'elenco dei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i quali l'Istat ha riscontrato un decremento demografico nell'ultimo triennio
- l'elenco che individua i comuni montani con popolazione inferiore ai mille abitanti che, pur non avendo subito un decremento demografico, sono destinatari della agevolazione in quanto qualificati non turistici sulla base dei criteri adottati dall'Istat per le statistiche sul turismo nonché delle modifiche a tale qualificazione comunicate dalle competenti Regioni e Province autonome.
La legge delega per la riforma (legge n. 80 del 7 aprile 2003) prevede, relativamente alle novità in tema di "imposta sul reddito", una particolare attenzione per le piccole attività nei comuni montani non a vocazione turistica.
Nel delineare i principi e i criteri direttivi sui quali si articola la riforma dell'imposta sul reddito, l'articolo 3 della legge delega prevede, oltre al potenziamento degli studi di settore (che consentono di valorizzare in modo personalizzato le particolarità delle piccole aziende), che è da annoverare tra gli obiettivi, nell'ottica di una sempre maggiore semplificazione, "l'introduzione di un sistema forfetario di tassazione agevolata per le piccole attività nei piccoli comuni montani non a vocazione turistica" [cfr. lettera e), punto 4), articolo 3 citato].
Il bonus fiscale previsto dalla legge finanziaria 2003
Già prima della legge delega n. 80, la legge finanziaria 2003 anticipando, in parte, i principi della riforma fiscale sopra delineati, ha previsto, all'articolo 32, comma 4, un bonus fiscale a favore degli imprenditori che, rispondendo a determinati requisiti soggettivi, svolgono la propria attività nei piccoli comuni di montagna.
La disposizione normativa in commento prevede che "per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro".
Si introduce, pertanto, un sistema di incoraggiamento all'attività d'impresa per quegli imprenditori che, nell'ambito dei requisiti soggettivi previsti dalla norma, continuano a operare nei piccoli comuni di montagna caratterizzati da progressivo spopolamento o non ricettivi sotto il profilo turistico.
I requisiti soggettivi e oggettivi
Puntualizzando le condizioni previste dalla norma, affinché l'imprenditore possa godere della deduzione dal reddito d'impresa prevista dall'articolo 32, comma 4, della legge n. 289 del 2002, occorre che sussistano i seguenti requisiti:
- si deve trattare di impresa individuale
- il volume d'affari dell'impresa non deve superare i 75mila euro
- l'attività d'impresa deve essere svolta nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano non turistici ovvero abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio.
I due requisiti da ultimo citati, riferiti al comune ove viene svolta l'attività, sono tra loro alternativi cioè possono anche non coesistere.
La deduzione dal reddito d'impresa in Unico 2004
Il bonus previsto dall'articolo 32 della legge n. 289/2002 rappresenta un'agevolazione una tantum, in quanto la norma ne prevede la fruibilità solo per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge (1o gennaio 2003). Essendo i soggetti destinatari della norma agevolativa persone fisiche, esercenti attività di impresa, la dichiarazione interessata dall'esenzione di 3.000 euro è il modello "Unico 2004-PF" (redditi 2003).
Nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione, approvate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 16 marzo 2004 viene dato conto della novità in commento.
Per i contribuenti in "contabilità ordinaria", le istruzioni per la compilazione del quadro RF (fascicolo 3), evidenziano che, qualora si abbia diritto alla deduzione di cui all'articolo 32, comma 4, della legge n. 289/2002, la stessa deve essere indicata nella colonna 2 del rigo RF44 fino a concorrenza del reddito di impresa di cui alla stessa colonna 1, con un massimo di euro 3.000, ponendo l'attenzione sulla circostanza che la compilazione del rigo RF44 segue modalità diverse rispetto a quelle ordinariamente previste per i contribuenti che non hanno diritto alla deduzione in commento.
L'importo da indicare a colonna 3 del rigo RF44 è dato, poi, dalla differenza tra il valore esposto a colonna 1 e la deduzione indicata a colonna 2.
Per i contribuenti in "contabilità semplificata", le istruzioni per la compilazione del quadro RG (fascicolo 3), evidenziano che la deduzione spettante di cui si tratta va indicata nella colonna 2 del rigo RG29, fino a concorrenza del reddito di impresa di cui alla colonna 1 dello stesso rigo, con un massimo di euro 3.000.
Per i "contribuenti minimi", invece, l'indicazione della deduzione va effettuata al rigo RG 32.
In virtù del chiaro disposto normativo (e secondo quanto ribadito nelle istruzioni a Unico 2004-PF), l'importo della deduzione in argomento, per un massimo di 3.000 euro, non può essere in ogni caso superiore al valore indicato quale reddito d'impresa prima della deduzione.
I comuni interessati: i chiarimenti della circolare n. 23/E
Con l'approssimarsi della scadenza dei termini connessi alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2003 (Unico 2004), l'Agenzia delle Entrate è intervenuta, in merito alla deduzione dal reddito d'impresa introdotta dall'articolo 32, comma 4, della legge finanziaria 2003, a fare chiarezza sulla corretta individuazione dell'ambito territoriale di applicazione della norma.
Con la circolare n. 23/E del 10 giugno, l'Agenzia fornisce, in allegato al documento di prassi, un duplice elenco, ordinato per regione:
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Giuseppe Tucci
pubblicato Lunedì 14 Giugno 2004
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