Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Deposito Iva per conto terzi Ue,
gestore nei panni di rappresentante
gestore nei panni di rappresentante
Obblighi di fatturazione e di compilazione degli elenchi Intrastat per la società che introduce e cede i beni
La società che vuole istituire un deposito Iva per la custodia di beni per conto di un soggetto non residente e la successiva vendita della merce all'interno del locale, deve assumere i panni di rappresentante fiscale e "formalizzare" sia l'acquisto intracomunitario che la successiva vendita dei beni introdotti.
Questo, in estrema sintesi, il parere fornito dall'Agenzia con la risoluzione n. 180/E del 10 luglio, in riposta all'interpello di una società italiana, esercente attività di commercio all'ingrosso di macchine e prodotti per l'agricoltura, intenzionata a creare un deposito Iva per conto di un soggetto passivo identificato in un altro Stato membro della Ue.
Nel dettaglio, l'Agenzia ripercorre le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione a istituire un deposito Iva, dedicato alla semplice custodia delle merci per conto di soggetti non residenti. In primis, è fondamentale che i locali disponibili siano idonei a mantenere i beni. Inoltre, per gestire correttamente un deposito si deve tenere un registro ad hoc, che evidenzi i vari movimenti della merce.
Nel caso in cui i beni vengano custoditi nel locale per conto terzi, il via libera alla gestione del deposito può essere rilasciato solo a determinate società o enti, il cui capitale sociale o fondo di dotazione non scenda sotto un miliardo delle vecchie lire. La società, quindi, può avere l'ok all'apertura del deposito Iva soltanto se possiede i requisiti dettati dalla norma in materia.
Una volta verificati i presupposti per l'istituzione del locale, la società, se introduce beni nel deposito per conto di un terzo non residente, deve assumere la veste di rappresentante fiscale, assolvendo per suo conto gli obblighi tributari relativi alle operazioni sulle merci immesse. Nel caso in questione, infatti, il soggetto comunitario non ha provveduto a identificarsi direttamente in Italia ed è rimasto identificato ai fini fiscali in un altro Stato Ue.
Il ruolo di rappresentante fiscale per la società interpellante comporta la "formalizzazione" delle operazioni di introduzione e cessione dei beni ai clienti. Infatti, si tratta di operazioni senza Iva, che non implicano il pagamento dell'imposta, per cui al rappresentante fiscale non resta che eseguire gli obblighi di fatturazione delle operazioni intracomunitarie e compilare gli elenchi Intrastat.
I tecnici delle Entrate si soffermano così sugli adempimenti fiscali in capo alla società rappresentante.
In particolare, l'acquisto intracomunitario realizzato introducendo i beni nel deposito Iva deve essere formalizzato dal gestore proprio al momento dell'ingresso delle merci nel locale, con l'integrazione della fattura comunitaria, in cui va indicata, al posto dell'imposta, la causa di "non pagamento".
La stessa operazione va attuata nella fase di vendita dei beni. Nel momento in cui la merce custodita nel deposito è ceduta ai clienti, l'operazione avviene senza pagare l'Iva: andrà emessa una fattura che, al posto dell'imposta, indicherà il titolo di inapplicabilità del tributo e la relativa norma.
Infine, il pagamento dell'Iva dovrà avvenire nella fase di estrazione dei beni dal deposito. L'imposta sarà assolta, attraverso il meccanismo del reverse charge, da chi procede ad estrarre la merce.
In chiusura, la risoluzione ricorda che il gestore del deposito risponde in solido con il soggetto passivo Iva della eventuale mancata o irregolare applicazione dell'imposta al momento all'estrazione.
Questo, in estrema sintesi, il parere fornito dall'Agenzia con la risoluzione n. 180/E del 10 luglio, in riposta all'interpello di una società italiana, esercente attività di commercio all'ingrosso di macchine e prodotti per l'agricoltura, intenzionata a creare un deposito Iva per conto di un soggetto passivo identificato in un altro Stato membro della Ue.
Nel dettaglio, l'Agenzia ripercorre le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione a istituire un deposito Iva, dedicato alla semplice custodia delle merci per conto di soggetti non residenti. In primis, è fondamentale che i locali disponibili siano idonei a mantenere i beni. Inoltre, per gestire correttamente un deposito si deve tenere un registro ad hoc, che evidenzi i vari movimenti della merce.
Nel caso in cui i beni vengano custoditi nel locale per conto terzi, il via libera alla gestione del deposito può essere rilasciato solo a determinate società o enti, il cui capitale sociale o fondo di dotazione non scenda sotto un miliardo delle vecchie lire. La società, quindi, può avere l'ok all'apertura del deposito Iva soltanto se possiede i requisiti dettati dalla norma in materia.
Una volta verificati i presupposti per l'istituzione del locale, la società, se introduce beni nel deposito per conto di un terzo non residente, deve assumere la veste di rappresentante fiscale, assolvendo per suo conto gli obblighi tributari relativi alle operazioni sulle merci immesse. Nel caso in questione, infatti, il soggetto comunitario non ha provveduto a identificarsi direttamente in Italia ed è rimasto identificato ai fini fiscali in un altro Stato Ue.
Il ruolo di rappresentante fiscale per la società interpellante comporta la "formalizzazione" delle operazioni di introduzione e cessione dei beni ai clienti. Infatti, si tratta di operazioni senza Iva, che non implicano il pagamento dell'imposta, per cui al rappresentante fiscale non resta che eseguire gli obblighi di fatturazione delle operazioni intracomunitarie e compilare gli elenchi Intrastat.
I tecnici delle Entrate si soffermano così sugli adempimenti fiscali in capo alla società rappresentante.
In particolare, l'acquisto intracomunitario realizzato introducendo i beni nel deposito Iva deve essere formalizzato dal gestore proprio al momento dell'ingresso delle merci nel locale, con l'integrazione della fattura comunitaria, in cui va indicata, al posto dell'imposta, la causa di "non pagamento".
La stessa operazione va attuata nella fase di vendita dei beni. Nel momento in cui la merce custodita nel deposito è ceduta ai clienti, l'operazione avviene senza pagare l'Iva: andrà emessa una fattura che, al posto dell'imposta, indicherà il titolo di inapplicabilità del tributo e la relativa norma.
Infine, il pagamento dell'Iva dovrà avvenire nella fase di estrazione dei beni dal deposito. L'imposta sarà assolta, attraverso il meccanismo del reverse charge, da chi procede ad estrarre la merce.
In chiusura, la risoluzione ricorda che il gestore del deposito risponde in solido con il soggetto passivo Iva della eventuale mancata o irregolare applicazione dell'imposta al momento all'estrazione.
Giulia Marconi
pubblicato Venerdì 10 Luglio 2009
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
Nessun invito al contraddittorio è previsto dalla legge per la liquidazione dell’imposta eseguita con tale metodo. È inutile dialogare se i dati corrispondono al dichiarato
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
2/12/2011
Partono dai Comuni, a campione, le verifiche “in sede” sul rispetto delle norme sulla privacy chieste all’Agenzia dal Garante per la Protezione dei dati personali
23/11/2011
La fine del mese chiama all’appello i locatori che hanno scelto la nuova “tassa piatta” sostitutiva di Irpef, registro e bollo. Alla cassa il 68% dell’imposta per il 2011
14/10/2011
Da gennaio ad agosto 2011 sono cresciute di oltre 4 miliardi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rende noto il Bollettino del Ministero dell’Economia
21/9/2011
Le Entrate semplificano gli adempimenti da sbrigare. È sufficiente effettuare il versamento della sanzione minima di 129 euro entro il 4 ottobre e mettersi in regola
Notizie correlate
- I depositi Iva (2)
- 10/1/2006
- La natura dei beni oggetto del regime di deposito. Operazioni commerciali
- Il regime dei depositi fiscali Iva. Quando il valore aggiunto è sospeso
- 26/3/2009

- Panoramica sulle regole dell'istituto alla luce dell'interpretazione autentica fornita dal decreto "anticrisi"
- I depositi Iva (1)
- 10/1/2006
- La VI direttiva e le regole nazionali. Deposito Iva: caratteristiche e obblighi; procedura di autorizzazione; deposito doganale; controlli
- Operazioni agevolate e depositi fiscali (1)
- 22/11/2005

- Funzione e gestione; beni di provenienza extracomunitaria
Archivio Normativa e prassi
Maggio, 2012
(13)
Aprile, 2012
(21)
Marzo, 2012
(23)
Febbraio, 2012
(23)
Gennaio, 2012
(17)
Dicembre, 2011
(27)
Novembre, 2011
(22)
Ottobre, 2011
(15)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(14)
Luglio, 2011
(19)
Giugno, 2011
(22)
















