Normativa e prassi
Detrazioni per carichi familiari, conta la durata del contratto
Se il rapporto di lavoro è inferiore all'anno il sostituto deve riconoscerle in relazione ai mesi di reale durata
detrazioni per carichi familiari

Le detrazioni per familiari a carico relative a rapporti di lavoro inferiori a un anno devono essere riconosciute dal sostituto d'imposta soltanto in relazione al periodo di effettiva permanenza in servizio a meno che il dipendente non richieda espressamente di poterne usufruire per un periodo superiore. La dichiarazione di spettanza delle detrazioni per familiari a carico deve poi essere presentata annualmente ed è condicio sine qua non per poterne usufruire. Quanto poi alle sue modalità di presentazione, non è fondamentale la scelta tra mezzo cartaceo o telematico purchè sia garantita la riconducibilità al singolo lavoratore e sempre che permetta (nel caso dell'invio telematico) un controllo sugli adempimenti effettuati dal sostituto d'imposta.
Sono le due conclusioni a cui è pervenuta l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 29/E del 30 gennaio, in risposta a una istanza di interpello.

La soluzione prospettata dall'istante
La risposta dell'Agenzia prende le mosse dal caso di un ente locale che ha chiesto di conoscere quali siano le modalità di attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro risulti inferiore a un anno e, in subordine, se risulti corretto l'utilizzo di una procedura informatica per l'acquisizione annuale delle dichiarazioni di spettanza. L'istante prevede infatti di utilizzare una procedura informatica per acquisire annualmente le dichiarazioni che, dal 2008, i dipendenti sono tenuti a presentare al sostituto d'imposta per calcolare le detrazioni d'imposta. In questo modo, ciascun dipendente ne potrebbe disporre utilizzando la rete Intranet dell'ente locale, con il vantaggio di accedere al foglio detrazioni, per correggere o confermare la correttezza delle informazioni, con l'inserimento della stessa password usata per l'accesso alla posta elettronica che sopperisce alla mancanza della firma del dipendente in calce alla dichiarazione di spettanza. A loro volta, gli uffici che si occupano del trattamento economico potrebbero scaricare mensilmente le informazioni inserite per attribuire nuove detrazioni, revocarle e controllare le dichiarazioni non rese entro i termini previsti annualmente. L'istante prevede poi di conservare in un archivio informatico le dichiarazioni in ordine cronologico per risalire indietro nel tempo alle richieste di modifica, integrazione ed eventuale revoca delle detrazioni d'imposta per i familiari a carico nel caso di eventuali controlli da parte del Fisco sull'operato dei sostituti. La procedura informatica permetterebbe di semplificare l'attività degli uffici e di garantire risparmio di risorse.

La risposta dell'Amministrazione finanziaria
L'Agenzia ha chiarito che, in base alla normativa vigente, il sostituto, quando il rapporto di lavoro è inferiore a un anno, deve riconoscere le detrazioni per familiari a carico soltanto in relazione ai mesi di effettiva durata, salvo che il dipendente non richieda di poterne usufruire per un periodo superiore. In ogni caso, alla luce delle modifiche apportate alla normativa dalla legge finanziaria per il 2008, la dichiarazione di spettanza delle detrazioni per familiari a carico deve essere presentata annualmente ed è essenziale per godere delle detrazioni. Quanto poi alla procedura utilizzata dal contribuente, su cui l'Agenzia non ha nulla da eccepire, l'Amministrazione ricorda che la modalità (cartacea o telematica) utilizzata per fornire la dichiarazione non è fondamentale purchè sia garantita la riconducibilità al singolo lavoratore e sempre che permetta (nel caso dell'invio telematico) un controllo sugli adempimenti effettuati dal sostituto d'imposta da parte del Fisco. Considerato poi che i dipendenti hanno la possibilità di accedere al proprio foglio telematico delle detrazioni utilizzando la stessa password personale per l'accesso alla posta elettronica, conclude l'Agenzia, la dichiarazione di spettanza è riconducibile al singolo lavoratore anche in assenza di sottoscrizione.

Gianluca Di Muro
pubblicato Venerdì 30 Gennaio 2009

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