Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
E' soggetta a Iva
la cessione gratuita di un centro civico
la cessione gratuita di un centro civico
La destinazione dell'immobile alla collettività non è sufficiente per ritenere che si tratti di un centro sociale
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione gratuita, da parte di una società di costruzione a un ente locale, di una porzione di fabbricato, con annessa area verde, da utilizzare come centro civico e, in particolare, a sala riunioni per gli abitanti del Comune, rientra nel campo di applicazione dell'Iva (risoluzione n. 37/E del 21 febbraio 2003).
L'ente locale che ha proposto istanza di interpello era del parere che la cessione in argomento, realizzata tramite un'apposita convenzione relativa a un piano particolareggiato, non dovesse rientrare nel campo di applicazione dell'Iva, in forza dell' 51 della legge n. 342/2000, ciò in quanto il medesimo immobile, trattandosi di un'opera destinata alla collettività al fine di migliorare l'aspetto qualitativo della propria popolazione, era qualificabile come "opera di urbanizzazione".
La problematica trattata dall'Agenzia nella citata risoluzione è del tutto similare a quella oggetto della risoluzione n. 6/E del 14 gennaio 2003. L'aspetto, importante, che la differenzia è costituito dalla circostanza che in quest'ultimo documento viene precisato che un "centro civico" non può essere qualificato come opera di urbanizzazione.
Infatti, a tal riguardo è stato precisato che per individuare con esattezza se si è in presenza di opera di urbanizzazione, sia essa primaria o secondaria, ancorché le stesse vengano realizzate al servizio di centri abitati e quindi devono essere finalizzate al miglioramento dello standard di vita degli abitanti, occorre in ogni caso richiamare quanto espressamente previsto dall'articolo 4 della legge n. 847 del 1964, come successivamente integrato dall'articolo 44 della legge n. 865 del 1971.
Dette disposizioni contengono l'elenco tassativo delle opere di urbanizzazione, tra le quali non sono annoverati i centri civici, mentre vengono ricompresi i "centri sociali", in particolare tra le opere di urbanizzazione secondarie.
A tal fine, l'Agenzia si è premurata, sostanzialmente, di precisare che il centro civico non può essere equiparato a un centro sociale. Infatti, seppur non vi sia una definizione esatta di centro sociale, la stessa può desumersi dalla prassi amministrativa, nella quale è stato chiarito che un centro sociale si identifica in buona sostanza con "un centro di ritrovo per giovani o per anziani", ossia un luogo nel quale vengono svolte stabilmente attività di rilevanza sociale. Viceversa, il centro civico è configurabile più precisamente come un luogo in cui ci si riunisce sporadicamente per lo svolgimento di attività non propriamente riconducibile nell'ambito sociale.
Pertanto, non potendo qualificarsi il centro civico quale opera di urbanizzazione, non trova, conseguentemente, applicazione il disposto del citato articolo 51 della legge n. 342/2000.
Infatti, detta disposizione prevede l'irrilevanza, agli effetti dell'Iva, anche relativamente all'esercizio del diritto di detrazione, delle cessioni effettuate nei confronti di comuni di aree od opere di urbanizzazione a scomputo degli annessi contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazioni.
Tale normativa, come è stato precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 207 del 2000, si giustifica alla luce del medesimo trattamento Iva di cui beneficiano i contributi di urbanizzazione quando vengono versati in denaro dal concessionario.
Pertanto, in considerazione del fatto che l'impresa concessionaria può, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, alternativamente effettuare, in luogo del versamento in numerario del contributo, direttamente le opere di urbanizzazione e cedere gratuitamente le stesse al comune concedente oppure cedere, al medesimo ente, le aree in esecuzione di convenzioni di lottizzazioni dei contributi, il legislatore (legge n. 342/200, articolo 51) ha ritenuto di equiparare fiscalmente, ai fini Iva, i suddetti rapporti al fine di non favorire alcune operazioni in luogo di altre, considerato che le stesse vengono spesso effettuate in relazione alle situazione concrete, in termini di organizzazione e capacità finanziarie, in cui vengono a trovarsi gli stessi enti locali.
In conclusione, nella fattispecie prospettata, non potendosi individuare gli elementi di cui alla citata legge n. 342 del 2000, l'Agenzia ha precisato che la cessione del centro civico con annessa area pertinenziale, debba rientrare nel campo di applicazione dell'Iva.
L'ente locale che ha proposto istanza di interpello era del parere che la cessione in argomento, realizzata tramite un'apposita convenzione relativa a un piano particolareggiato, non dovesse rientrare nel campo di applicazione dell'Iva, in forza dell' 51 della legge n. 342/2000, ciò in quanto il medesimo immobile, trattandosi di un'opera destinata alla collettività al fine di migliorare l'aspetto qualitativo della propria popolazione, era qualificabile come "opera di urbanizzazione".
La problematica trattata dall'Agenzia nella citata risoluzione è del tutto similare a quella oggetto della risoluzione n. 6/E del 14 gennaio 2003. L'aspetto, importante, che la differenzia è costituito dalla circostanza che in quest'ultimo documento viene precisato che un "centro civico" non può essere qualificato come opera di urbanizzazione.
Infatti, a tal riguardo è stato precisato che per individuare con esattezza se si è in presenza di opera di urbanizzazione, sia essa primaria o secondaria, ancorché le stesse vengano realizzate al servizio di centri abitati e quindi devono essere finalizzate al miglioramento dello standard di vita degli abitanti, occorre in ogni caso richiamare quanto espressamente previsto dall'articolo 4 della legge n. 847 del 1964, come successivamente integrato dall'articolo 44 della legge n. 865 del 1971.
Dette disposizioni contengono l'elenco tassativo delle opere di urbanizzazione, tra le quali non sono annoverati i centri civici, mentre vengono ricompresi i "centri sociali", in particolare tra le opere di urbanizzazione secondarie.
A tal fine, l'Agenzia si è premurata, sostanzialmente, di precisare che il centro civico non può essere equiparato a un centro sociale. Infatti, seppur non vi sia una definizione esatta di centro sociale, la stessa può desumersi dalla prassi amministrativa, nella quale è stato chiarito che un centro sociale si identifica in buona sostanza con "un centro di ritrovo per giovani o per anziani", ossia un luogo nel quale vengono svolte stabilmente attività di rilevanza sociale. Viceversa, il centro civico è configurabile più precisamente come un luogo in cui ci si riunisce sporadicamente per lo svolgimento di attività non propriamente riconducibile nell'ambito sociale.
Pertanto, non potendo qualificarsi il centro civico quale opera di urbanizzazione, non trova, conseguentemente, applicazione il disposto del citato articolo 51 della legge n. 342/2000.
Infatti, detta disposizione prevede l'irrilevanza, agli effetti dell'Iva, anche relativamente all'esercizio del diritto di detrazione, delle cessioni effettuate nei confronti di comuni di aree od opere di urbanizzazione a scomputo degli annessi contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazioni.
Tale normativa, come è stato precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 207 del 2000, si giustifica alla luce del medesimo trattamento Iva di cui beneficiano i contributi di urbanizzazione quando vengono versati in denaro dal concessionario.
Pertanto, in considerazione del fatto che l'impresa concessionaria può, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, alternativamente effettuare, in luogo del versamento in numerario del contributo, direttamente le opere di urbanizzazione e cedere gratuitamente le stesse al comune concedente oppure cedere, al medesimo ente, le aree in esecuzione di convenzioni di lottizzazioni dei contributi, il legislatore (legge n. 342/200, articolo 51) ha ritenuto di equiparare fiscalmente, ai fini Iva, i suddetti rapporti al fine di non favorire alcune operazioni in luogo di altre, considerato che le stesse vengono spesso effettuate in relazione alle situazione concrete, in termini di organizzazione e capacità finanziarie, in cui vengono a trovarsi gli stessi enti locali.
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Luigi Marzullo
pubblicato Venerdì 21 Febbraio 2003
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