Normativa e prassi
Enti associativi: più controllo
per agevolare chi merita davvero
Per loro, regime fiscale di favore subordinato alla comunicazione di dati e notizie fiscalmente rilevanti
fiori

Regime fiscale agevolato per gli enti di tipo associativo subordinato alla comunicazione all'agenzia delle Entrate, mediante l'invio di un apposito modello, di dati e notizie fiscalmente rilevanti. Nuove norme in materia di Onlus. Sono, in sintesi, le disposizioni introdotte dal decreto legge "anticrisi" (Dl 185/2008) illustrate con la circolare n. 12/E del 9 aprile.

Comunicazione di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali
L'onere della comunicazione all'Agenzia di dati e di notizie rilevanti ai fini fiscali risponde all'esigenza di acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti fiscalmente assimilati (ad esempio, società sportive dilettantistiche), al fine di tutelare le vere forme associazionistiche e di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico.
Tale onere è previsto, in via generale, per gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle "decommercializzazioni" previste dagli articoli 148 del Tuir e 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del Dpr n. 633/1972.

Dopo aver confermato che presupposto di carattere generale per l'applicazione delle agevolazioni è la qualificazione dell'organismo associativo come ente non commerciale, la circolare ha riepilogato, in dettaglio, i requisiti e le condizioni per l'applicabilità dei regimi di favore previsti per gli enti associativi.

E' stato precisato, in particolare, che il modello di comunicazione deve essere presentato anche dagli enti associativi che si limitano a riscuotere quote associative o contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell'attività istituzionale svolta.

Devono comunicare i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, inoltre, anche le società sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 90 della legge 289/2002, e le organizzazioni di volontariato, a eccezione di quelle espressamente escluse dalla norma.

La presentazione del modello deve essere effettuata da tutti i soggetti associativi con autonomia giuridica tributaria e, quindi, anche dalle articolazioni territoriali o funzionali di un ente nazionale, laddove le stesse si configurino come autonomi soggetti d'imposta.

Come anticipato, gli enti associativi che fruiscono delle disposizioni fiscali di favore (i citati articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr 633/1972) non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all'onere della comunicazione nei termini e nelle modalità stabilite.
I soggetti esclusi dall'invio del modello di comunicazione sono:

  •  le associazioni pro-loco che optano per il regime della legge 398/1991
  •  gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
  •  le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 266/1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del ministro delle Finanze del 25 maggio 1995.

Norme in materia di Onlus
L'articolo 30 del Dl 185/2008 contiene, inoltre, alcune disposizioni in materia di Onlus.
La circolare ha precisato, in particolare, che il comma 5 della norma contenuta nel Dl anticrisi interviene sui requisiti necessari alle organizzazioni di volontariato per l'acquisizione della qualifica di Onlus di diritto; al fine, tali organizzazioni possono fruire della disciplina di favore prevista per le Onlus se:

  •  sono iscritte negli appositi registri del volontariato di cui alla legge 266/1991
  •  non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali elencate nel decreto del 25 maggio 1995.

Pertanto, qualora le organizzazioni di volontariato, ancorché iscritte negli anzidetti registri, svolgano attività commerciali diverse da quelle elencate nel decreto del 25 maggio 1995, non possono assumere la qualifica di Onlus di diritto e sono tenute a trasmettere all'agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.

Il comma 4 dell'articolo 30 contiene, inoltre, una disposizione che qualifica e delimita l'attività di beneficenza quale settore di attività in cui possono operare le Onlus, riconducendo in tale ambito anche l'attività di erogazione gratuita di somme di denaro provenienti dalla gestione patrimoniale della organizzazione non lucrativa o da campagne di raccolta di donazioni a favore di enti che presentino i requisiti stabiliti dallo stesso comma 4.
La circolare ha anche chiarito che la particolare formulazione adottata dal legislatore ("si considera attività di beneficenza") fa assumere alla disposizione carattere interpretativo, conferendo alla stessa efficacia retroattiva.

I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 30 prevedono, infine, un'agevolazione in materia di imposta catastale per le Onlus.
L'agenzia delle Entrate, evidenziando l'efficacia temporale delle disposizioni al 31 dicembre 2009, ha chiarito che l'agevolazione consiste nell'applicazione dell'imposta catastale in misura fissa (168 euro) per i trasferimenti a titolo oneroso a favore delle Onlus, a condizione che tali soggetti dichiarino nell'atto che intendono utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzino l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto.

Massimo Calistri
Maria Giordano
pubblicato Giovedì 9 Aprile 2009

I più letti

testo alternativo per immagine
Il contribuente, che beneficia delle agevolazioni prima casa senza acquisire la residenza nel comune dov’è ubicato l’immobile acquistato, commette elusione fiscale
testo alternativo per immagine
È l'appuntamento di chiusura con l'imposta sostitutiva dell'Irpef dovuta sull'incremento annuale del capitale accantonato per il trattamento di fine rapporto di lavoro
testo alternativo per immagine
Consentono di versare il 4 per mille sui “valori” ancora segretati al 2011 e il 10 per mille su quelli prelevati dal rapporto di deposito all’entrata in vigore del Salva Italia
testo alternativo per immagine
Per i contribuenti delle zone interessate dalle recenti eccezionali precipitazioni, sarà valutata la disapplicazione delle sanzioni previste per eventuali ritardi
testo alternativo per immagine
Per il contribuente, il diritto al rimborso inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione ed è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale
carta
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
testo alternativo per immagine
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
testo alternativo per immagine
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
testo alternativo per immagine
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
spesometro
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
pillole
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
giovane
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012