Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Enti locali, il visto non è necessario
per compensare l’Iva over 15mila
per compensare l’Iva over 15mila
E’ sufficiente che la dichiarazione a credito sia sottoscritta dall’organo di revisione previsto dal Tuel
Negli enti locali, la sottoscrizione della dichiarazione da parte del collegio dei revisori (articolo 234 del Testo unico degli enti locali - Dlgs 267/200) assicura e garantisce la stessa tipologia di controlli che il Dlgs 39/2010 attribuisce al revisore legale dei conti (persona fisica o società), relativamente alla situazione contabile e finanziaria delle società di capitali, presso le quali esercita la sua funzione. Ne consegue che, per gli enti locali, tale sottoscrizione assume la stessa valenza giuridica del visto di conformità previsto dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del Dlgs 241/1997.
Questo l’interessante chiarimento contenuto nella risoluzione n. 90/E del 17 settembre.
Il caso in esame
Ciò premesso, il Comune istante vuole sapere se, ai fini della compensazione del credito Iva, per un importo superiore ai 15mila euro, il visto di conformità debba essere acquisito anche in relazione alle dichiarazioni presentate dagli enti locali.
Al riguardo, il Comune ritiene che la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo di revisione abbia la stessa valenza giuridica del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Dlgs 241/1997, considerato che:
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
La medesima norma dispone che, in alternativa, la dichiarazione è sottoscritta“…dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile,…”.
In merito alla natura giuridica del visto di conformità, l’Agenzia fa presente che lo stesso costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto all’Amministrazione finanziaria e, per quanto riguarda l’Iva, tali controlli consistono nella verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Nell’ambito del Tuel, l’articolo 234 dispone che la revisione economico-finanziaria degli enti locali è affidata a un collegio di revisori composto da tre membri (ovvero ad un solo revisore nel caso di Comuni più piccoli) che svolge, per l’ente locale, “…la stessa funzione di garanzia – in ordine alla regolarità contabile e finanziaria dell’Ente stesso – che il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 attribuisce al revisore legale dei conti (persona fisica o società), relativamente alla situazione contabile e finanziaria delle società di capitali, presso le quali esercita la sua funzione”.
Infine, secondo l’Agenzia, tale interpretazione trova conferma anche nel recente parere n. 305 del 16 marzo 2010 - reso dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia - nel quale l’organo contabile ha incidentalmente precisato che la competenza del collegio dei revisori “…è quella di asseverare i conti pubblici, nel senso proprio di garantire che gli elementi contabili comunicati all’Amministrazione finanziaria corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili”.
Il caso in esame
Un Comune chiede all’Agenzia delle Entrate di precisare le disposizioni contenute nell’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del Dl 1° luglio 2009, n. 78, che, nel disciplinare l’utilizzo in compensazione dei crediti Iva di importo superiore a 15mila euro, impone ai contribuenti l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Dlgs 241/1997, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge tale credito.
In alternativa, sempre il citato articolo 10, consente che la dichiarazione possa essere sottoscritta anche dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del Dpr 322/1998, relativamente a quei contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile.
Ciò premesso, il Comune istante vuole sapere se, ai fini della compensazione del credito Iva, per un importo superiore ai 15mila euro, il visto di conformità debba essere acquisito anche in relazione alle dichiarazioni presentate dagli enti locali.
Al riguardo, il Comune ritiene che la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo di revisione abbia la stessa valenza giuridica del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Dlgs 241/1997, considerato che:
- ai sensi dell’articolo 234 del Tuel, la revisione economico-finanziaria degli enti locali è affidata ad un collegio di revisori composto da tre membri - scelti, uno, tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, un altro tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e il terzo tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri - ovvero a un solo revisore nel caso di Comuni più piccoli;
- ai sensi dell’articolo 239 del Tuel, tale organo di revisione svolge la funzione di vigilanza sulla regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili in modo analogo a quella prevista per il rilascio del visto di conformità, di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Dlgs 241/1997.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione finanziaria, nel concordare con l’interpretazione prospettata dall’istante, ricorda innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del Dl 78/2009, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15mila euro annui, “…hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito”.
La medesima norma dispone che, in alternativa, la dichiarazione è sottoscritta“…dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile,…”.
In merito alla natura giuridica del visto di conformità, l’Agenzia fa presente che lo stesso costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto all’Amministrazione finanziaria e, per quanto riguarda l’Iva, tali controlli consistono nella verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Nella risoluzione si precisa, poi, che in alternativa al visto di conformità (che può essere rilasciato dai Caf-imprese; dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, ovvero dagli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria), “…i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile, possono effettuare la compensazione dei crediti IVA, se la dichiarazione è sottoscritta - oltre che dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del DPR n. 322 del 1998 e, cioè, dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale - dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo DPR e, cioè, dai soggetti che esercitano il controllo contabile (cfr., circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009, punto 1.)”.
Il citato articolo 1, comma 5, del Dpr 322/1998, prevede che “la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione”.
Nell’ambito del Tuel, l’articolo 234 dispone che la revisione economico-finanziaria degli enti locali è affidata a un collegio di revisori composto da tre membri (ovvero ad un solo revisore nel caso di Comuni più piccoli) che svolge, per l’ente locale, “…la stessa funzione di garanzia – in ordine alla regolarità contabile e finanziaria dell’Ente stesso – che il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 attribuisce al revisore legale dei conti (persona fisica o società), relativamente alla situazione contabile e finanziaria delle società di capitali, presso le quali esercita la sua funzione”.
Infine, secondo l’Agenzia, tale interpretazione trova conferma anche nel recente parere n. 305 del 16 marzo 2010 - reso dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia - nel quale l’organo contabile ha incidentalmente precisato che la competenza del collegio dei revisori “…è quella di asseverare i conti pubblici, nel senso proprio di garantire che gli elementi contabili comunicati all’Amministrazione finanziaria corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili”.
Marco Denaro
pubblicato Venerdì 17 Settembre 2010
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