Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Erogazioni ai partiti oltre la soglia di sbarramento
La detrazione spetta anche se, a seguito di consultazione elettorale, i parlamentari non sono confermati
Il beneficio fiscale previsto per chi effettua erogazioni in denaro a favore di partiti e movimenti politici compete anche se nel corso dell'anno sono state svolte le votazioni politiche e il destinatario delle somme non ha riottenuto l'elezione di propri rappresentanti alla Camera o al Senato della Repubblica.
La precisazione dell'agenzia delle Entrate è contenuta nella risoluzione n. 410/Edel 30 ottobre, in risposta all'interpello formulato da un Caf nell'ambito della propria attività di assistenza fiscale ai contribuenti.
Ricostruendo l'iter normativo che regolamenta la contribuzione alle associazioni politiche, il documento di prassi richiama la legge 2/1997, che ha introdotto il diritto a una detrazione di imposta del 19% "per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici", e la risoluzione 15/2005, con la quale l'agenzia delle Entrate chiarì che, per avere diritto a fruire del beneficio fiscale, il destinatario del contributo deve avere almeno un rappresentante in Parlamento. Questo al fine di attribuire risorse a organizzazioni che effettivamente hanno una rappresentatività a livello nazionale, secondo la ratio della citata legge 2/1997.
La successiva legge 157/1999 ha apportato alcune modifiche alla precedente normativa, ma l'agevolazione fiscale è stata sostanzialmente confermata, aumentando anche il limite dell'importo massimo sul quale calcolare la detrazione (103.291,38 euro).
In conclusione, ai fini della spettanza della detrazione, è irrilevante che il partito ora non abbia più rappresentanti in Parlamento; è sufficiente che ne abbia avuti nel corso del periodo d'imposta.
La precisazione dell'agenzia delle Entrate è contenuta nella risoluzione n. 410/Edel 30 ottobre, in risposta all'interpello formulato da un Caf nell'ambito della propria attività di assistenza fiscale ai contribuenti.
Ricostruendo l'iter normativo che regolamenta la contribuzione alle associazioni politiche, il documento di prassi richiama la legge 2/1997, che ha introdotto il diritto a una detrazione di imposta del 19% "per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici", e la risoluzione 15/2005, con la quale l'agenzia delle Entrate chiarì che, per avere diritto a fruire del beneficio fiscale, il destinatario del contributo deve avere almeno un rappresentante in Parlamento. Questo al fine di attribuire risorse a organizzazioni che effettivamente hanno una rappresentatività a livello nazionale, secondo la ratio della citata legge 2/1997.
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In conclusione, ai fini della spettanza della detrazione, è irrilevante che il partito ora non abbia più rappresentanti in Parlamento; è sufficiente che ne abbia avuti nel corso del periodo d'imposta.
Rodolfo Rinaldi
pubblicato Venerdì 31 Ottobre 2008
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