Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Normativa e prassi
Esiti dei controlli automatizzati,
migliora l’assistenza on line
migliora l’assistenza on line
Vita semplificata per gli intermediari con Pec e Civis, i nuovi canali per comunicare e chiarirsi con il fisco
Forniti, con la circolare n. 47/E del 4 novembre, i chiarimenti sulle procedure automatizzate delle dichiarazioni e sui nuovi canali di assistenza dedicati agli intermediari: “Pec”, “Civis”. I servizi consentono di richiedere assistenza all’Agenzia, nel caso in cui l’avviso telematico o la comunicazione di irregolarità siano ritenuti non corretti, senza doversi recare presso gli sportelli degli uffici. I canali di assistenza sono fruibili solo in caso di opzione espressa in sede di dichiarazione sia dall’intermediario che dal contribuente.
Delineati inoltre, con provvedimento direttoriale del 3 novembre, il contenuto dell’avviso telematico e le modalità e i termini entro cui gli intermediari si devono attivare nei confronti sia dei contribuenti sia dell’agenzia delle Entrate per rendere il servizio maggiormente efficace.
Pec - E’ una casella di posta elettronica certificata, canale con cui gli intermediari possono inviare i chiarimenti sulle comunicazioni di irregolarità trasmesse dall’Agenzia a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Utilizzata inizialmente per Unico SC 2007 (a giugno 2009) ed estesa poco dopo a Unico SP 2007, è ora usata per le anomalie rilevate anche su altri modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2007. Il messaggio di posta elettronica inviato dall’intermediario deve riguardare un unico avviso o comunicazione di irregolarità; ad esso vanno allegati un format con cui si forniscono i chiarimenti e, se lo si ritiene necessario, le immagini di eventuali documenti in formato PDF/A.
Civis - E’ un servizio, al momento attivato in via sperimentale, fruibile dagli intermediari che hanno l’accesso a Entratel, attraverso il quale l’utente invia i dati necessari per la risoluzione delle irregolarità segnalate: il numero dell’avviso telematico (o della comunicazione di irregolarità), il codice fiscale del contribuente, la motivazione della richiesta di assistenza, le informazioni utili per dar seguito alla richiesta. Anche in questo caso, per ogni avviso può essere inviata una sola richiesta. L’operatore che ha preso in gestione la pratica invia la risposta all’intermediario o, se occorre, lo invita a scegliere uno sportello delle Entrate presso cui recarsi di persona.
Avviso telematico - Come è noto, quando i controlli automatizzati delle dichiarazioni evidenziano delle differenze con i dati indicati nel modello, gli esiti sono trasmessi, tramite raccomandata, al contribuente o al sostituto d’imposta per l’eventuale regolarizzazione. Questi ultimi, nel caso di elementi non considerati o valutati erroneamente, entro trenta giorni dalla comunicazione possono fornire all’Agenzia i chiarimenti necessari.
Gli esiti dei controlli effettuati dal fisco possono essere inviati, in alternativa al cartaceo, mediante avviso telematico agli intermediari che hanno provveduto alla trasmissione della dichiarazione. A tal fine, è necessario che la dichiarazione contenga la specifica opzione del contribuente e la contestuale accettazione da parte dell’intermediario. Quest’ultimo può così gestire tutte le attività connesse alla dichiarazione, dalla compilazione al ricevimento dei risultati del controllo, alla richiesta di assistenza all’Agenzia per le eventuale correzioni dell’esito.
L’avviso telematico, effettuato agli intermediari tramite il canale Entratel, è rintracciabile dalla home page attraverso il percorso “Comunicazioni”/“Avvisi di irregolarità” che dà accesso a una tabella riepilogativa contenente le varie segnalazioni dell’Agenzia.
Relativamente all’anno di imposta 2007, è di 800mila il numero di avvisi inviati agli intermediari, di cui 200mila nell’ultima settimana.
Tempi - Gli intermediari comunicano al contribuente gli esiti del controllo automatizzato entro trenta giorni dal momento in cui l’avviso è reso disponibile dall’Agenzia. Dal sessantesimo giorno, invece, decorrono i trenta giorni a disposizione del contribuente per il pagamento o per l’eventuale richiesta di assistenza. Sono così ampliati (90 giorni) i tempi rispetto al normale invio cartaceo.
Revoca dell’intermediario - Nel caso in cui sussistano degli impedimenti di natura oggettiva per cui non è più possibile gestire gli esiti dei controlli automatizzati, gli intermediari devono tempestivamente segnalare la circostanza all’agenzia delle Entrate, comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione dell’avviso telematico. La revoca della scelta da parte dell’intermediario può avvenire solo nei seguenti casi:
- cessazione del rapporto di assistenza con il contribuente
- impossibilità di reperire il contribuente
- altre rilevanti situazioni particolari che possano giustificare il rifiuto dell’avviso telematico.
L’Agenzia, di conseguenza, provvederà a inviare al contribuente la comunicazione cartacea tramite raccomandata AR e verificherà, inoltre, l’effettiva sussistenza dei motivi di revoca. Ripetuti e immotivati rifiuti di gestire gli avvisi comporteranno per l’intermediario la revoca dell’abilitazione a Entratel.
L’Agenzia, in ogni caso, si riserva la facoltà di inviare gli esiti del controllo automatizzato direttamente al contribuente, anziché all’intermediario tramite avviso telematico, se, per particolari tipologie di dichiarazioni, ciò si rendesse necessario.
Patrizia De Juliis
pubblicato Mercoledì 4 Novembre 2009
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