Mercoledì 8 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:58
Normativa e prassi
Fabbricati rurali a imponibile zero
in dichiarazione di successione
in dichiarazione di successione
La rendita catastale è ricompresa nel reddito dominicale se l'immobile è asservito al fondo agricolo
I dati identificativi dei fabbricati rurali iscritti con attribuzione di rendita nel Catasto dei fabbricati devono essere inseriti nella dichiarazione di successione con indicazione del corrispondente valore imponibile pari a zero.
Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 207/E del 6 agosto.
La questione, posta all'esame dell'agenzia delle Entrate, deriva dalla circostanza che, in occasione dell'istituzione del Catasto dei fabbricati (disposta dall'articolo 9 del decreto legge n. 553 del 1997 al fine di inventariare in modo completo e uniforme il patrimonio edilizio), il legislatore ha stabilito che anche i fabbricati rurali - diversamente da quanto previsto in passato - siano censiti in Catasto con attribuzione di rendita propria.
Nelle more del censimento è sorto il problema concernente l'eventuale disparità di trattamento, ai fini fiscali, derivante dal fatto che, allo stato attuale, alcune costruzioni, sono state già censite e iscritte al Catasto e, quindi, hanno una rendita catastale, mentre altre ne sono sprovviste, perché ancora non registrate.
Ciò ha comportato, per l'appunto, la necessità di chiarire che l'autonoma rendita catastale attribuita ai fabbricati rurali non rileva ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.
In particolare, nella risoluzione 207/E, l'Agenzia richiama l'attenzione sull'espressa previsione dell'articolo 9 del decreto legge n. 553/1997, ai sensi del quale l'iscrizione in Catasto dei fabbricati rurali non determina la perdita del carattere di ruralità ai fini fiscali, purché, ovviamente, continuino a sussistere tutte le condizioni soggettive e oggettive previste dal medesimo articolo 9.
Di conseguenza, la previsione normativa dell'attribuzione di una rendita catastale tali costruzioni non può considerarsi influente sui criteri di determinazione del reddito dominicale dei terreni, in base ai quali il reddito del terreno agricolo è comprensivo anche della redditività degli immobili rurali allo stesso asserviti.
La rendita catastale del fabbricato rurale assumerebbe rilevanza autonoma solo nel caso venissero a mancare i prescritti requisiti di ruralità.
Sulla base delle predette considerazioni, l'Agenzia afferma che, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni e della compilazione della relativa dichiarazione, la rendita dei fabbricati rurali - ove attribuita - deve considerarsi ricompresa nel reddito dominicale dei terreni agricoli ai quali detti edifici sono asserviti e non rileva, quindi, in sede di determinazione dell'imposta.
Dal punto di vista pratico, ne discende che, nel quadro B del modello 4, da utilizzare per compilare la dichiarazione di successione, deve essere indicata la rendita catastale dell'edificio (oltre a quella del terreno agricolo sul quale insiste) mentre, relativamente al fabbricato, deve essere segnalato un valore imponibile pari a zero. Nello spazio riservato alle note, inoltre va precisato, che si tratta di costruzione per la quale ricorrono le condizioni di ruralità prescritte dalla legge.
Al riguardo, l'Agenzia evidenzia che, affinché la rendita catastale dei fabbricati rurali non rilevi autonomamente, ma sia considerata ricompresa nel reddito dominicale dei terreni sui quali insistono, è, tuttavia, necessario che gli immobili in questione, oltre a presentare tutti i requisiti sopra descritti, risultino effettivamente asserviti e strumentali al fondo agricolo e vengano, altresì, trasferiti unitamente al fondo stesso.
Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 207/E del 6 agosto.
La questione, posta all'esame dell'agenzia delle Entrate, deriva dalla circostanza che, in occasione dell'istituzione del Catasto dei fabbricati (disposta dall'articolo 9 del decreto legge n. 553 del 1997 al fine di inventariare in modo completo e uniforme il patrimonio edilizio), il legislatore ha stabilito che anche i fabbricati rurali - diversamente da quanto previsto in passato - siano censiti in Catasto con attribuzione di rendita propria.
Nelle more del censimento è sorto il problema concernente l'eventuale disparità di trattamento, ai fini fiscali, derivante dal fatto che, allo stato attuale, alcune costruzioni, sono state già censite e iscritte al Catasto e, quindi, hanno una rendita catastale, mentre altre ne sono sprovviste, perché ancora non registrate.
Ciò ha comportato, per l'appunto, la necessità di chiarire che l'autonoma rendita catastale attribuita ai fabbricati rurali non rileva ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.
In particolare, nella risoluzione 207/E, l'Agenzia richiama l'attenzione sull'espressa previsione dell'articolo 9 del decreto legge n. 553/1997, ai sensi del quale l'iscrizione in Catasto dei fabbricati rurali non determina la perdita del carattere di ruralità ai fini fiscali, purché, ovviamente, continuino a sussistere tutte le condizioni soggettive e oggettive previste dal medesimo articolo 9.
Di conseguenza, la previsione normativa dell'attribuzione di una rendita catastale tali costruzioni non può considerarsi influente sui criteri di determinazione del reddito dominicale dei terreni, in base ai quali il reddito del terreno agricolo è comprensivo anche della redditività degli immobili rurali allo stesso asserviti.
La rendita catastale del fabbricato rurale assumerebbe rilevanza autonoma solo nel caso venissero a mancare i prescritti requisiti di ruralità.
Sulla base delle predette considerazioni, l'Agenzia afferma che, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni e della compilazione della relativa dichiarazione, la rendita dei fabbricati rurali - ove attribuita - deve considerarsi ricompresa nel reddito dominicale dei terreni agricoli ai quali detti edifici sono asserviti e non rileva, quindi, in sede di determinazione dell'imposta.
Dal punto di vista pratico, ne discende che, nel quadro B del modello 4, da utilizzare per compilare la dichiarazione di successione, deve essere indicata la rendita catastale dell'edificio (oltre a quella del terreno agricolo sul quale insiste) mentre, relativamente al fabbricato, deve essere segnalato un valore imponibile pari a zero. Nello spazio riservato alle note, inoltre va precisato, che si tratta di costruzione per la quale ricorrono le condizioni di ruralità prescritte dalla legge.
Al riguardo, l'Agenzia evidenzia che, affinché la rendita catastale dei fabbricati rurali non rilevi autonomamente, ma sia considerata ricompresa nel reddito dominicale dei terreni sui quali insistono, è, tuttavia, necessario che gli immobili in questione, oltre a presentare tutti i requisiti sopra descritti, risultino effettivamente asserviti e strumentali al fondo agricolo e vengano, altresì, trasferiti unitamente al fondo stesso.
Franca Cirimele
Carla Tiberino
pubblicato Giovedì 6 Agosto 2009
I più letti
A decidere sull’applicabilità dell’inversione contabile è la possibile utilizzazione del meccanismo all’interno dei pc e non la loro effettiva destinazione finale
Completano la vetrina on line delle dichiarazioni 2012, nelle quali sono recepite le modifiche ispirate dalle tante novità normative intervenute sulla disciplina lo scorso anno
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
L’Agenzia delle Entrate torna sulla questione già affrontata con la risoluzione n. 26/E del 7 marzo scorso, approfondendone i contenuti e ribadendo il principio di fondo
Al pari del ricorrente, è tenuto a riproporre al giudice di merito le questioni non accolte in primo grado dalla Ctp, altrimenti è come se rinunciasse al loro riesame
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012
Dello stesso autore
26/7/2010
Per integrare il requisito che da diritto ai benefici fiscali si computano anche i voti spettanti alle fiduciarie
30/6/2010
La presenza o meno di effetti traslativi di beni immobili o di diritti reali determina la competenza a riscuotere
17/5/2010
Viene meno la certificazione, grazie alla nuova disposizione entrata in vigore lo scorso febbraio
12/2/2010
Per determinare base imponibile, aliquota e franchigia, non rileva la parentela tra de cuius ed erede
Notizie correlate
- Fabbricati ex rurali: le modalità di accertamento in catasto
- 7/3/2007

- Ampi i poteri riconosciuti agli uffici provinciali, che provvederanno anche all’acquisizione degli elementi resi disponibili da altri soggetti pubblici nell’ambito di loro compiti istituzionali
- Applicazione dell'Ici a un fabbricato di proprietà di una cooperativa agricola
- 20/6/2005

- Fino al 1997, in mancanza di identità soggettiva tra proprietario dell'immobile e proprietario dei terreni cui lo stesso risulta asservito, non può riconoscersi il carattere di ruralità e quindi l'esenzione dal tributo
- Immobili rurali, la domanda al catasto entro fine mese
- 22/9/2011

- La richiesta di variazione della categoria può essere presentata direttamente dagli interessati o da professionisti e associazioni di categoria degli agricoltori
- Alla ricerca della ruralità perduta
- 18/6/2007

- Nel mirino anche i fabbricati mai dichiarati in catasto
Archivio Normativa e prassi
Febbraio, 2012
(7)
Gennaio, 2012
(17)
Dicembre, 2011
(27)
Novembre, 2011
(22)
Ottobre, 2011
(15)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(14)
Luglio, 2011
(19)
Giugno, 2011
(22)
Maggio, 2011
(25)
Aprile, 2011
(20)
Marzo, 2011
(22)
















