Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
“Finanziamenti” dei concessionari
esclusi dal meccanismo del pro rata
esclusi dal meccanismo del pro rata
Le operazioni concluse dai rivenditori di auto per favorire le vendite non costituiscono “attività propria”
Le operazioni di finanziamento fornite dalle concessionarie automobilistiche ai propri clienti non concorrono alla determinazione della percentuale di detraibilità Iva (articolo 19-bis, comma 2, del Dpr 633/1972) in quanto "accessorie" all'ordinaria attività commerciale svolta dai rivenditori auto.
A chiarirlo la risoluzione n. 41/E del 5 aprile.
A chiarirlo la risoluzione n. 41/E del 5 aprile.
Secondo quanto descritto dall'istante, le operazioni consistono in prestiti erogati dalla concessionaria sotto forma di leasing o di finanziamento diretto e il concessionario può svolgere sia una semplice attività di intermediazione sia direttamente la stipula del prestito in nome della finanziaria.
L'Agenzia ricorda, in primo luogo, che la percentuale di detrazione Iva nel meccanismo del pro-rata è "determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo (...)" (articolo 19-bis, Dpr 633/1972).
Sottolinea, inoltre, che restano escluse da tale calcolo le operazioni esenti quando: non fanno parte dell'attività propria del soggetto passivo d'imposta, rappresentano un'attività occasionale, sono accessorie alle operazioni imponibili.
Da questa premessa, ne consegue che le operazioni svolte dalle case automobilistiche descritte dall'istante non possono considerarsi "attività propria" dell'impresa, rivestendo, invece, il carattere di accessorietà.
L'Agenzia ricorda, in primo luogo, che la percentuale di detrazione Iva nel meccanismo del pro-rata è "determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo (...)" (articolo 19-bis, Dpr 633/1972).
Sottolinea, inoltre, che restano escluse da tale calcolo le operazioni esenti quando: non fanno parte dell'attività propria del soggetto passivo d'imposta, rappresentano un'attività occasionale, sono accessorie alle operazioni imponibili.
Da questa premessa, ne consegue che le operazioni svolte dalle case automobilistiche descritte dall'istante non possono considerarsi "attività propria" dell'impresa, rivestendo, invece, il carattere di accessorietà.
Tale orientamento è confermato anche da due pronunce della Corte di cassazione. La prima ha precisato che la natura accessoria del finanziamento si può dedurre dal fatto che il prestito viene erogato nei confronti di clienti commerciali ed è finalizzato al solo acquisto di merci (sentenza 7214/2001). La seconda ha previsto l'esclusione dal calcolo della percentuale di detrazione, delle attività eseguite in modo occasionale o accessorio rispetto a quella principale (sentenza 11085/2008).
L'Agenzia sottolinea, inoltre, che, per l'esclusione dal calcolo del pro-rata di detraibilità, le attività devono avere un limitato impiego di lavoro, beni e servizi rilevanti ai fini Iva.
Infine, conclude la risoluzione, tale meccanismo di calcolo non è escluso se i prestiti sono diretti ad attività diverse da quella principale. Nel caso in esame, i "finanziamenti" avrebbero concorso alla determinazione della percentuale di detraibilità dell'Iva se non fossero stati destinati alla compravendita di auto.
Patrizia De Juliis
pubblicato Martedì 5 Aprile 2011
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