Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Normativa e prassi
Gestione patrimonio immobiliare
in campo Iva se attività commerciale
in campo Iva se attività commerciale
Il principio riguarda anche gli enti locali dotati di idonea organizzazione per lo svolgimento delle operazioni
L'attività di gestione del patrimonio immobiliare da parte di enti locali è considerata fiscalmente rilevante, ai fini Iva, quando integra lo svolgimento di una attività commerciale. In materia di locazione di un bene, la durata effettiva del contratto, l'entità della clientela, l'importo degli introiti e la predisposizione di una idonea struttura per svolgere l'esercizio di gestione sono elementi qualificanti che consentono di stabilire se l'attività sia finalizzata a realizzare o meno profitti e abbia quindi una valenza commerciale.
È la conclusione a cui è pervenuta l'agenzia delle Entrate con la risoluzione 169/E del 1° luglio.
La tesi del contribuente
La pronuncia dell'Agenzia prende le mosse da un'istanza di interpello presentata dall'Associazione nazionale dei piccoli comuni, che si è rivolta all'Amministrazione finanziaria per conoscere il trattamento fiscale Iva da riservare all'attività di gestione del proprio patrimonio immobiliare. Diverse le modalità con cui viene svolta l'attività: contratti di locazione, atti di natura complessa costituiti da un atto unilaterale e da una convenzione che disciplina i rapporti tra contraenti, e atti di affidamento a terzi. Secondo l'istante, ai fini Iva, assume rilievo che l'attività di gestione degli immobili sia svolta dagli enti locali con modalità privatistiche e con mezzi organizzati secondo criteri di abitualità, sistematicità e unità. Un ulteriore parametro per verificare l'esistenza di un'organizzazione di mezzi può essere rappresentato, secondo l'istante, dal fatto che la gestione immobiliare sia "incardinata" nella struttura organizzativa degli enti locali e nei procedimenti amministrativi. In particolare l'individuazione, con atto della Giunta comunale, degli immobili rilevanti ai fini Iva, l'individuazione degli uffici e dei responsabili dei procedimenti, come l'ufficio di Ragioneria e l'ufficio Contratti.
La posizione dell'Agenzia
L'Agenzia rileva, in via preliminare, che la cessione e la locazione degli immobili integrano il presupposto oggettivo di applicazione dell'Iva ma, affinché abbiano rilevanza ai fini dell'imposta, è necessario che si realizzi anche il presupposto soggettivo. In base a quanto stabilito dalla normativa Iva (articolo 4 del Dpr 633/1972), un ente non commerciale è soggetto passivo quando svolge un'attività commerciale con professionalità, organizzazione, sistematicità e abitualità. L'attività può considerarsi strutturata in forma d'impresa quando vi è alla base una organizzazione di mezzi e risorse finalizzate a conseguire un risultato economico ovvero il capitale è impiegato e coordinato per fini produttivi nell'ambito di una operazione di rilevante entità economica (cfr risoluzione 286/2007).
Dalla direttiva Ue alla Corte di giustizia
L'Agenzia ricorda quanto previsto dalla direttiva Ce del Consiglio 112/2006 che identifica come soggetto passivo ai fini Iva chiunque esercita - in modo autonomo e in qualsiasi luogo - un'attività economica, intesa come sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne degli introiti con carattere di stabilità. E per verificare che esista questo scopo - ha affermato la Corte di giustizia - la circostanza che un bene è sfruttabile solo economicamente è elemento sufficiente per sostenere che il proprietario lo utilizza per realizzare introiti che hanno un certo carattere di stabilità. Secondo gli eurogiudici, per stabilire se, in materia di locazione, il bene è utilizzato al fine di conseguire con stabilità dei profitti e si configuri l'esercizio di una attività economica rilevante a fini Iva, la durata effettiva del contratto, l'entità della clientela e l'importo degli introiti sono elementi che possono aiutare nel processo di valutazione.
Le conclusioni
Nel caso in questione, conclude l'Agenzia, l'attività di gestione del patrimonio immobiliare da parte di enti locali è rilevante ai fini Iva se integra lo svolgimento di una attività commerciale; per stabilire se esista o meno un'organizzazione in forma d'impresa, è necessario procedere a una valutazione complessiva dei diversi parametri. Tra questi, assume rilievo anche l'esistenza di una struttura adeguata per lo svolgimento dell'attività di gestione dei beni immobili.
È la conclusione a cui è pervenuta l'agenzia delle Entrate con la risoluzione 169/E del 1° luglio.
La tesi del contribuente
La pronuncia dell'Agenzia prende le mosse da un'istanza di interpello presentata dall'Associazione nazionale dei piccoli comuni, che si è rivolta all'Amministrazione finanziaria per conoscere il trattamento fiscale Iva da riservare all'attività di gestione del proprio patrimonio immobiliare. Diverse le modalità con cui viene svolta l'attività: contratti di locazione, atti di natura complessa costituiti da un atto unilaterale e da una convenzione che disciplina i rapporti tra contraenti, e atti di affidamento a terzi. Secondo l'istante, ai fini Iva, assume rilievo che l'attività di gestione degli immobili sia svolta dagli enti locali con modalità privatistiche e con mezzi organizzati secondo criteri di abitualità, sistematicità e unità. Un ulteriore parametro per verificare l'esistenza di un'organizzazione di mezzi può essere rappresentato, secondo l'istante, dal fatto che la gestione immobiliare sia "incardinata" nella struttura organizzativa degli enti locali e nei procedimenti amministrativi. In particolare l'individuazione, con atto della Giunta comunale, degli immobili rilevanti ai fini Iva, l'individuazione degli uffici e dei responsabili dei procedimenti, come l'ufficio di Ragioneria e l'ufficio Contratti.
La posizione dell'Agenzia
L'Agenzia rileva, in via preliminare, che la cessione e la locazione degli immobili integrano il presupposto oggettivo di applicazione dell'Iva ma, affinché abbiano rilevanza ai fini dell'imposta, è necessario che si realizzi anche il presupposto soggettivo. In base a quanto stabilito dalla normativa Iva (articolo 4 del Dpr 633/1972), un ente non commerciale è soggetto passivo quando svolge un'attività commerciale con professionalità, organizzazione, sistematicità e abitualità. L'attività può considerarsi strutturata in forma d'impresa quando vi è alla base una organizzazione di mezzi e risorse finalizzate a conseguire un risultato economico ovvero il capitale è impiegato e coordinato per fini produttivi nell'ambito di una operazione di rilevante entità economica (cfr risoluzione 286/2007).
Dalla direttiva Ue alla Corte di giustizia
L'Agenzia ricorda quanto previsto dalla direttiva Ce del Consiglio 112/2006 che identifica come soggetto passivo ai fini Iva chiunque esercita - in modo autonomo e in qualsiasi luogo - un'attività economica, intesa come sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne degli introiti con carattere di stabilità. E per verificare che esista questo scopo - ha affermato la Corte di giustizia - la circostanza che un bene è sfruttabile solo economicamente è elemento sufficiente per sostenere che il proprietario lo utilizza per realizzare introiti che hanno un certo carattere di stabilità. Secondo gli eurogiudici, per stabilire se, in materia di locazione, il bene è utilizzato al fine di conseguire con stabilità dei profitti e si configuri l'esercizio di una attività economica rilevante a fini Iva, la durata effettiva del contratto, l'entità della clientela e l'importo degli introiti sono elementi che possono aiutare nel processo di valutazione.
Le conclusioni
Nel caso in questione, conclude l'Agenzia, l'attività di gestione del patrimonio immobiliare da parte di enti locali è rilevante ai fini Iva se integra lo svolgimento di una attività commerciale; per stabilire se esista o meno un'organizzazione in forma d'impresa, è necessario procedere a una valutazione complessiva dei diversi parametri. Tra questi, assume rilievo anche l'esistenza di una struttura adeguata per lo svolgimento dell'attività di gestione dei beni immobili.
Gianluca Di Muro
pubblicato Mercoledì 1 Luglio 2009
I più letti
Il contribuente, che beneficia delle agevolazioni prima casa senza acquisire la residenza nel comune dov’è ubicato l’immobile acquistato, commette elusione fiscale
È l'appuntamento di chiusura con l'imposta sostitutiva dell'Irpef dovuta sull'incremento annuale del capitale accantonato per il trattamento di fine rapporto di lavoro
Consentono di versare il 4 per mille sui “valori” ancora segretati al 2011 e il 10 per mille su quelli prelevati dal rapporto di deposito all’entrata in vigore del Salva Italia
Per i contribuenti delle zone interessate dalle recenti eccezionali precipitazioni, sarà valutata la disapplicazione delle sanzioni previste per eventuali ritardi
Per il contribuente, il diritto al rimborso inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione ed è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012
Dello stesso autore
9/2/2012
Firmato il trattato istitutivo del meccanismo europeo di stabilità. Ratifica entro luglio
8/2/2012
Annunciata oggi da Italia, Francia Germania, Spagna, Regno Unito e Usa l'intesa per un approccio comune
1/2/2012
Firma entro marzo e alla Corte Ue il ruolo di vigilanza. No di Regno Unito e Repubblica ceca
31/1/2012
A farlo i tre ministri del governo Harper intervenuti al World Economic Forum
Notizie correlate
- Affidamento rete fognaria comunale. Quando il canone non sfugge all'Iva
- 6/5/2009

- L'accordo fra l'ente locale e il soggetto gestore del servizio può configurare un'attività imprenditoriale
- Società di comodo, la nuda proprietà fuori dall'imponibile
- 4/8/2005
- L'immobile concesso in usufrutto non rientra nel calcolo del valore delle immobilizzazioni
- Studio professionale: ok la cessione che comprende anche la clientela
- 16/2/2010

- E' legittimo il contratto di vendita che include, oltre agli elementi materiali, anche quelli immateriali
- Enc, quando gestire box auto è un'attività commerciale
- 11/10/2007

- Determinanti per la tassazione, l'organizzazione di mezzi e risorse ovvero l'impiego e il coordinamento di un capitale di rilevante entità
Archivio Normativa e prassi
Febbraio, 2012
(8)
Gennaio, 2012
(17)
Dicembre, 2011
(27)
Novembre, 2011
(22)
Ottobre, 2011
(15)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(14)
Luglio, 2011
(19)
Giugno, 2011
(22)
Maggio, 2011
(25)
Aprile, 2011
(20)
Marzo, 2011
(22)



















