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Normativa e prassi
Per i futuri dottori di ricerca
iscrizione con lo sconto del Fisco
iscrizione con lo sconto del Fisco
Il corso è da considerare “di istruzione universitaria”; detraibili, pertanto, le relative spese di frequenza
Frequentare un dottorato fa risparmiare sulle imposte. Anche per le spese di iscrizione a un dottorato di ricerca, infatti, vale la detrazione Irpef del 19% prevista dal Tuir per “alleggerire” i costi sostenuti per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 11/E del 17 febbraio, che prende le mosse dalla richiesta di un contribuente a cui il Caf ha negato la possibilità di detrarre le spese sostenute per iscriversi a un corso di dottorato di ricerca presso un ateneo, senza beneficiare di alcuna borsa di studio.
In particolare, i tecnici delle Entrate chiariscono che il dottorato di ricerca rappresenta un titolo che si ottiene dopo aver seguito un corso specifico previsto dall’ordinamento universitario per preparare i laureati a svolgere attività di ricerca di alta qualificazione.
La normativa in materia dà questa chiave di lettura dei dottorati: "I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Le Università, con proprio regolamento disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso”(articolo 4, legge 210/1998).
Si considerano, quindi, veri e propri corsi di istruzione universitaria e i relativi costi d’iscrizione possono beneficiare della detrazione Irpef del 19%.
In linea, dunque, con la precedente prassi amministrativa, che ha già ammesso il beneficio fiscale in relazione alle spese sostenute per la frequenza di corsi di specializzazione attivati presso università statali riconosciuti in base all’ordinamento universitario, di corsi di perfezionamento, di master assimilabili - per durata e struttura - a corsi universitari o di specializzazione e se gestiti da istituti universitari (pubblici o privati), nonché per la frequenza della scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario.
Giulia Marconi
pubblicato Giovedì 18 Febbraio 2010
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