Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Normativa e prassi
Il Fisco aiuta l’energia pulita:
agevolata la produzione “familiare”
agevolata la produzione “familiare”
Cessioni agevolate per chi fornisce elettricità da fonti rinnovabili, destinandola agli usi domestici
Il mondo delle fonti rinnovabili riceve una mano dal Fisco, a condizione che l’energia immessa in rete da persone fisiche ed enti non commerciali sia prodotta mediante impianti di potenza fino a 20 kw posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’organizzazione.
Un po’ di storia
Il quesito
Il parere dell’Agenzia
Differente è il caso di immissione in rete di energia prodotta da persone fisiche o enti non commerciali tramite impianti di potenza fino a 20 kw non asserviti all’abitazione o alla sede ovvero di potenza superiore a 20 kw, oppure prodotta da chi svolge attività commerciale o lavoro autonomo.
Infine, l’Agenzia precisa che alla tariffa omnicomprensiva non dev’essere assoggettata alla ritenuta alla fonte del 4% prevista dall’articolo 28 del Dpr 600/1973, poiché si tratta di un corrispettivo e non di un contributo.
Questa, in sintesi, la risposta dell’Agenzia delle Entrate fornita, con la risoluzione n. 88/E del 25 agosto, al quesito posto dal Gestore dei servizi energetici in merito al corretto trattamento fiscale da riservare alla tariffa omnicomprensiva corrisposta a chi immette in rete energia elettrica non autoconsumata.
Un po’ di storia
Anche nel nostro Paese, come nel resto del mondo, sono state introdotte forme incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Attraverso il decreto del 18 dicembre 2008 emanato dal ministero dello Sviluppo economico e dal ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, è stato individuato nel Gestore del servizi energetici (Gse) l’ente preposto alla promozione, incentivazione e sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia.
Il Gse provvede al ritiro della energia immessa in rete - prodotta da impianti di fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico - ed eroga ai produttori di energia, che ne hanno diritto e ne hanno fatto richiesta in alternativa ai certificati verdi, una tariffa fissa omnicomprensiva, per un periodo di 15 anni.
In particolare, la tariffa viene pagata per l’energia fornita da impianti eolici con potenza compresa tra 1 e 200 kw e da impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, ad eccezione della fonte solare, con potenza annua non superiore a 1 Mw.
Il quesito
Il Gse chiede di conoscere il trattamento fiscale da applicare alla tariffa omnicomprensiva, prospettando che possa essere adottata la stessa soluzione indicata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 46/2007 per la tariffa incentivante corrisposta ai titolari di impianti fotovoltaici, dal momento che, pur con alcune differenze, è identica la finalità incentivante delle due misure.
Il parere dell’Agenzia
I tecnici delle Entrate concordano sul fatto che l’introduzione in rete dell’energia prodotta e non autoconsumata da parte di persone fisiche e enti non commerciali, con impianti non superiori a 20 kw utilizzati per alimentare la propria abitazione o la sede dell’organizzazione, non dà luogo a un’attività commerciale svolta abitualmente, dal momento che l’impianto è destinato prevalentemente a scopi “personali”.
La tariffa erogata, pertanto, non è imponibile ai fini Iva, mentre sul fronte delle imposte dirette va considerata come un reddito diverso.
Differente è il caso di immissione in rete di energia prodotta da persone fisiche o enti non commerciali tramite impianti di potenza fino a 20 kw non asserviti all’abitazione o alla sede ovvero di potenza superiore a 20 kw, oppure prodotta da chi svolge attività commerciale o lavoro autonomo.
In tutti questi casi, si configura lo svolgimento di una vera e propria attività commerciale: la tariffa pagata dal Gse è imponibile ai fini Iva e costituisce un ricavo che concorre alla determinazione del reddito d’impresa.
Infine, l’Agenzia precisa che alla tariffa omnicomprensiva non dev’essere assoggettata alla ritenuta alla fonte del 4% prevista dall’articolo 28 del Dpr 600/1973, poiché si tratta di un corrispettivo e non di un contributo.
Lilia Chini
pubblicato Giovedì 26 Agosto 2010
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