Normativa e prassi
Per il luogo delle prestazioni di servizi in arrivo nuovi criteri
Sono quelli introdotti, ai fini Iva, dalla direttiva Ue 2008 che armonizza l’assetto normativo per combattere l’evasione dell’imposta
              

La disciplina è particolarmente articolata e produrrà i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2015, ossia al termine di un periodo transitorio, necessario per favorire l’allineamento degli ordinamenti tributari dei singoli Stati. La recente direttiva 2008/8 del Consiglio del 12 febbraio 2008 interviene nella normativa tributaria comunitaria con l’obiettivo di semplificare e omogeneizzare la disciplina Iva. La disciplina è particolarmente articolata e produrrà i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2015, ossia al termine di un periodo transitorio, necessario per favorire l’allineamento degli ordinamenti tributari dei singoli Stati. Le motivazioni che hanno indotto il legislatore comunitario sono esplicitamente espresse nel preambolo del provvedimento, nel quale trovano menzione i principali fattori di trasformazione del volume e della struttura dei servizi e con essi della necessità di una rimodulazione uniforme della legislazione.

L’analisi delle motivazioni
Vi si legge, infatti, che la realizzazione del mercato interno, la globalizzazione, la deregolamentazione e le innovazioni tecnologiche hanno contribuito a trasformare profondamente natura dei servizi favorendo la crescita esponenziale del numero sempre più elevato di quelli che possono essere prestati a distanza. Al fenomeno gli ordinamenti interni hanno risposto con interventi frammentari nel corso degli anni e attualmente numerosi servizi specifici sono di fatto tassati in base al principio della destinazione. La direttiva 2008/08, dunque, per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, modifica il criterio di determinazione del luogo delle prestazioni di servizi, definito dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, introducendo importanti innovazioni  che andranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2010. Non va sottaciuto che il nuovo sistema è strutturato in una serie di norme che posseggono carattere generale, passibili di eccezioni in parte previste dalla stessa direttiva  nel rispetto della esigenza di prevenire i casi di doppia imposizione e di non imposizione, e in parte rimesse alle modalità di attuazione del contenuto della direttiva stessa da parte degli Stati membri. Vediamo, in sintesi, quali sono i criteri contemplati nella direttiva.

Il contenuto delle disposizioni generali
Ai fini dell’applicazione delle regole relative al luogo delle prestazioni di servizi è considerato soggetto passivo  colui che esercita attività o effettua operazioni non considerate cessioni di beni né prestazioni di servizi imponibili mentre è considerata soggetto passivo la persona giuridica che non è soggetto passivo e che è identificata ai fini Iva. In base alle nuove regole il luogo delle prestazioni dei servizi resi: a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata  in un luogo diverso da quello in cui ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo viene identificato con quello del domicilio o della residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi in questione; a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica. Anche in questa ipotesi se i servizi sono prestati da una stabile organizzazione del prestatore situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di servizi è quello in cui è fissata la stabile organizzazione e in mancanza quello del domicilio o della residenza abituale del prestatore; a persone che non sono soggetti passivi da un intermediario che agisce in nome e per conto altrui è il luogo in cui viene effettuata l’operazione principale; in relazione a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l’esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene; in relazione ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati all’organizzatore di tali attività e quelli correlati, è il luogo in cui tali attività si svolgono materialmente.

Il luogo delle prestazioni di trasporto
La direttiva, inoltre, contiene importanti precisazioni circa la qualificazione del trasporto intracomunitario di beni e innova nella definizione del luogo delle prestazioni di trasporto. Si considera trasporto intracomunitario di beni il quello il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo è identificabile nei territori di due Stati membri. In particolare, luogo di partenza è quello in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni a prescinderedal percorso effettuato per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni, mentre è luogo di arrivo quello in cui il trasporto si conclude effettivamente. Precisa la direttiva che il luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri è quello in cui si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse; di beni diversi dal trasporto intracomunitario i beni rese a persone che non sono soggetti passivi è quello dove si effettuali trasporto in funzione delle distanze percorse; intracomunitario di beni rese a persone che non sono soggetti passivi è il luogo di partenza del trasporto.

Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione, catering e noleggio
Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e catering è diversamente identificato in funzione del luogo di materiale esecuzione. Il luogo delle prestazioni di: ristorazione e catering diversi da quelli materialmente effettuati abordo di navi, aerei o treni durante il trasporto di passeggeri nella comunità è quello incui le prestazioni sono materialmente eseguite; ristorazione e catering prestati a bordo dei mezzi di cui al comma precedente è il luogo di partenza del trasporto passeggeri. Viene inoltre precisato che per noleggio a breve termine s’intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni e, nel caso di natanti, non superiore a novanta giorni.

Il luogo delle prestazioni di servizi prestati per via elettronica
La direttiva interviene anche nel controverso mercato del commercio elettronico e, nell’escludere che le mere comunicazioni tra prestatore di servizi e destinatari possano configurare un “servizio elettronico”, dispone che il luogo delle prestazioni di servizi prestati per via elettronica, resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che fuori della Comunità abbia stabilito la sede della propria attività economica o ivi disponga di una stabile organizzazione dalla quale sono stati resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente è il luogo in cui la persona non soggetto passivo è stabilita o domiciliata o abitualmente residente.

Il luogo delle prestazioni di servizi tassativamente indicati
Il luogo di particolari prestazioni di servizi - quali  cessioni e concessioni di diritti d’autore, brevetti, marchi di fabbrica e simili, prestazioni pubblicitarie, consulenze tecniche o legali, operazioni bancarie, finanziarie e assicurative,  locazione di beni mobili ad eccezione di quelli di trasporto, forniture di gas ed energia elettrica, servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione - a persona non soggetto passivo stabilita, domiciliata o abitualmente residente al di fuori della Comunità è il luogo in cui  la persona stessa si è stabilita, domiciliata o ha la residenza abituale.
Antonina Giordano
pubblicato Venerdì 25 Luglio 2008

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