Normativa e prassi
Il rappresentate si fa "cliente"
e importa da San Marino
Ok, la srl della piccola Repubblica può utilizzare il suo operatore in Italia per le cessioni intracomunitarie
uomo con valigia
Lecita l’operazione in due tempi per la cessione di beni all’interno dell’area Ue da parte di una azienda con sede in San Marino, che vuole realizzare le vendite attraverso il proprio rappresentante fiscale in Italia. Corretto, infatti, ai fini Iva, procedere all’importazione delle merci da parte dell’operatore ai sensi della disciplina che regola gli scambi tra i due Stati confinanti (Dm 24 dicembre 1993) e procedere poi a una cessione intracomunitaria verso altri paesi dell’Unione.
 
È questa, in sintesi, la risposta che l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 123 del 6 maggio, dà una società che chiede chiarimenti in merito alla correttezza delle modalità sopra descritte e all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (articolo 17, comma 3, del Dpr 633/1972).
 
L’istante ritiene che, vista la particolare configurazione geografica che lega San Marino all’Italia, è praticamente obbligatorio procedere a un’importazione e successiva cessione intracomunitaria, affinché l’operatore economico italiano possa commercializzare beni per conto dell’impresa sammarinese. Alcune condizioni contrattuali andrebbero a garantire la legittimità dell’operazione.
L’effettivo passaggio della merce potrebbe essere accertato, ad esempio, con la clausola DAF che precisa rischi e obblighi di entrambe le parti e il luogo dove il passaggio deve avvenire dopo le formalità doganali e prima di oltrepassare il confine. Particolare fondamentale, visto che tra i due Stati non esiste controllo doganale.
Il “cliente” italiano dovrà provvedere, inoltre, a tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa Iva comprese le annotazioni sul registro degli acquisti (per l’importazione) e delle vendite (per la cessione intracomunitaria).
Per quanto riguarda il trasporto dal confine italo-sammarinese ad altro Paese Ue, trattandosi di operazione intracomunitaria, l’istante ritiene che:
  • lo spedizioniere debba emettere fattura imponibile ai fini Iva perché il soggetto nei confronti dei quali è prestato il servizio è identificato in Italia ai fini dell’imposta
  • è fuori campo Iva il tragitto all’interno del piccolo Stato fino al confine, mancando in questo caso il presupposto della territorialità
  • i documenti di viaggio dovranno indicare il confine quale luogo di partenza della merce.
 
In sostanza, l’agenzia delle Entrate dà il suo ok alla procedura descritta nell’interpello.
Mette in chiaro, innanzitutto, che i prodotti provenienti da San Marino e diretti in Italia, come in qualsiasi altro stato membro, si configurano quali importazioni. Evidenzia, però, che stante la particolare posizione geografica della piccola Repubblica, le regole variano se lo scambio avviene con l’Italia. Mentre, infatti, in via generale la merce entra attraverso il normale controllo di frontiera, questa modalità non è possibile con il nostro Paese, in quanto manca fisicamente la barriera doganale.
 
In questo caso occorre applicare le procedure previste dal decreto ministeriale 24 dicembre 1993:
  1. emissione della fattura da parte del cedente sammarinese con l’applicazione dell’Iva dovuta dal cessionario (suo responsabile fiscale nel nostro Paese nel caso specifico) e pagamento dell’imposta all’ufficio tributario della piccola Repubblica. Quest’ultimo, a sua volta, provvederà a riversare l’imposta alle Entrate di Pesaro, competente al riguardo. La fattura originale dovrà essere conservata dall’operatore italiano che la annoterà nel registro degli acquisti
  2. applicazione dell’inversione contabile (articolo 17, terzo comma, del Dpr 63371972). La società che vende rilascia la fattura senza applicazione dell’Iva. Sarà poi l’operatore italiano che compra a dover perfezionare il documento indicando l’imposta e annotandola sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti.
 
Le Entrate, ricordano, inoltre, che le merci devono essere accompagnate da un documento di trasporto, mentre non è richiesta la compilazione del modello Intrastat.
 
Nulla osta, sostengono i tecnici delle Entrate esaminando il caso specifico, che l’operazione descritta nell’interpello segua l’iter delle due distinte operazioni (importazione e successiva cessione intracomunitaria) tramite il “cliente” italiano che rappresenta l’azienda non residente. Sarà il cessionario italiano, nell’ipotesi esaminata, a dover assolvere gli obblighi Iva in Italia secondo il meccanismo dell’inversione contabile.
 
La tesi è avvalorata da numerosi documenti di prassi menzionati nella risoluzione stessa.
La risoluzione 4/2003 ammetteva, infatti, già lo scambio intracomunitario di beni attraverso il rappresentante fiscale che realizza prima un acquisto Intra in Italia ed effettua poi cessioni interne con addebito ai clienti finali. Imposta versata, quindi, all’erario italiano. Stessa opportunità era stata già data, con una nota del ministero delle Finanze del 1998, anche alle società stabili al di fuori dell’Unione, San Marino tra queste.
 
Procedura lecita, quindi, ribadiscono dall’Agenzia, visto che l’imposta viene assolta in Italia per quanto riguarda la prima cessione, mentre nel successivo scambio intracomunitario l’Iva dovrà essere versata nel Paese di destinazione.
Altri particolari da evidenziare sono che la responsabilità della procedura doganale relativa all’importazione va a ricadere, con la clausola DAF, sul “cliente” acquirente e che lo spedizioniere nazionale incaricato dall’operatore italiano per il trasporto dei beni deve rilasciare fattura con Iva. Il trasferimento dei beni dal confine ad altro Stato membro deve concretamente essere desunto dalla documentazione relativa allo scambio, così da accertare l’assolvimento dell’imposta nel luogo di arrivo.
È infatti basilare che l’operazione non lasci alcun dubbio sulla sua liceità e sul fatto che possa essere stata intrapresa unicamente con lo scopo di acquisire indebiti vantaggi fiscali.
Anna Maria Badiali
pubblicato Giovedì 7 Maggio 2009

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