Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Il registrare di cassa “attrae”
gli scanner nella Tremonti-ter
gli scanner nella Tremonti-ter
Detassati i beni non rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco, se indispensabili all’asset agevolato
La detassazione degli investimenti in macchinari (“Tremonti-ter”) si estende, qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, ai componenti accessori indispensabili al funzionamento dei beni agevolabili, anche se non rientranti nella divisione 28 della Tabella Ateco.
Con la risoluzione n. 91/E del 17 settembre, l’Agenzia delle Entrate fornisce, così, ulteriori chiarimenti sull’ambito oggettivo dell’agevolazione disciplinata dall’articolo 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, che consente di escludere dall’imposizione sul reddito d’impresa un importo pari al 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature, compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, fatti a decorrere dal 1° luglio 2009 – data di entrata in vigore del citato decreto – e fino al 30 giugno 2010.
La risoluzione prende spunto da un’istanza di interpello presentato da un contribuente che chiedeva se fossero ricompresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, e quindi agevolabili, gli investimenti in apparecchi misuratori fiscali e impianti di condizionamento e riscaldamento. Era chiesto, altresì (base del principale chiarimento), se l’agevolazione tornasse applicabile anche all’investimento in quei componenti (non compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007) indispensabili al funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali e degli impianti di condizionamento e riscaldamento.
Al riguardo, l’Agenzia, sulla base del parere tecnico rilasciato dall’Istat circa l’inclusione dei predetti beni nella citata divisione 28 della tabella Ateco 2007, ha ritenuto, conseguentemente, agevolabili gli investimenti effettuati dall’interpellante in apparecchi misuratori fiscali ed impianti di condizionamento e riscaldamento.
Con la risoluzione è stato inoltre specificato che l’agevolazione “Tremonti-ter” si estende anche agli investimenti in quei componenti indispensabili al funzionamento dei beni agevolabili, intendendo per tali, i componenti assolutamente necessari al funzionamento dei beni compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 che ne costituiscono, al contempo, normale dotazione. Mentre, precisa l’Agenzia, l’agevolazione non può estendersi anche agli investimenti in quei beni (non compresi nella divisione 28) che, seppure acquistati per essere destinati al servizio (anche esclusivo) del bene agevolabile, non costituiscono componente essenziale né dotazione del medesimo.
Nella fattispecie concreta in esame, l’Agenzia ha ritenuto indispensabili (e quindi agevolabili) anche gli investimenti fatti dal contribuente interpellante in:
E’ stato, infine, ribadito che ai fini della determinazione dell’agevolazione il valore degli investimenti deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali, previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b) del Tuir. In proposito, è stata richiamata la circolare n. 44/E del 2009 con la quale è stato precisato che il valore degli investimenti comprende “anche gli oneri accessori di diretta imputazione che l’impresa deve sostenere affinché il bene possa essere utilizzato (ad es. spese di trasporto, installazione, ecc.)”. Nel caso concreto in esame, l’Agenzia ha ritenuto, tuttavia, non possibile includere tra gli oneri accessori di diretta imputazione all’investimento in impianti di condizionamento e riscaldamento le spese per la realizzazione, in genere, di strutture edili per il sostegno delle macchine e delle apparecchiature tecnologiche.
Con la risoluzione n. 91/E del 17 settembre, l’Agenzia delle Entrate fornisce, così, ulteriori chiarimenti sull’ambito oggettivo dell’agevolazione disciplinata dall’articolo 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, che consente di escludere dall’imposizione sul reddito d’impresa un importo pari al 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature, compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, fatti a decorrere dal 1° luglio 2009 – data di entrata in vigore del citato decreto – e fino al 30 giugno 2010.
La risoluzione prende spunto da un’istanza di interpello presentato da un contribuente che chiedeva se fossero ricompresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, e quindi agevolabili, gli investimenti in apparecchi misuratori fiscali e impianti di condizionamento e riscaldamento. Era chiesto, altresì (base del principale chiarimento), se l’agevolazione tornasse applicabile anche all’investimento in quei componenti (non compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007) indispensabili al funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali e degli impianti di condizionamento e riscaldamento.
Al riguardo, l’Agenzia, sulla base del parere tecnico rilasciato dall’Istat circa l’inclusione dei predetti beni nella citata divisione 28 della tabella Ateco 2007, ha ritenuto, conseguentemente, agevolabili gli investimenti effettuati dall’interpellante in apparecchi misuratori fiscali ed impianti di condizionamento e riscaldamento.
Con la risoluzione è stato inoltre specificato che l’agevolazione “Tremonti-ter” si estende anche agli investimenti in quei componenti indispensabili al funzionamento dei beni agevolabili, intendendo per tali, i componenti assolutamente necessari al funzionamento dei beni compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 che ne costituiscono, al contempo, normale dotazione. Mentre, precisa l’Agenzia, l’agevolazione non può estendersi anche agli investimenti in quei beni (non compresi nella divisione 28) che, seppure acquistati per essere destinati al servizio (anche esclusivo) del bene agevolabile, non costituiscono componente essenziale né dotazione del medesimo.
Nella fattispecie concreta in esame, l’Agenzia ha ritenuto indispensabili (e quindi agevolabili) anche gli investimenti fatti dal contribuente interpellante in:
- scanner per la lettura dei codici a barre dei prodotti, touch screen per la digitazione dei codici a barre dei prodotti, display cliente, self scanning utilizzato autonomamente dal cliente per la lettura dei codici a barre dei prodotti acquistati, stampante, pin pad pagamento, cassetto porta denaro, in quanto componenti necessari per il funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali
- tubi, canali, quadri, cablaggi elettrici e relativo sistema di controllo, in quanto componenti necessari per il funzionamento degli impianti di riscaldamento e condizionamento.
E’ stato, infine, ribadito che ai fini della determinazione dell’agevolazione il valore degli investimenti deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali, previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b) del Tuir. In proposito, è stata richiamata la circolare n. 44/E del 2009 con la quale è stato precisato che il valore degli investimenti comprende “anche gli oneri accessori di diretta imputazione che l’impresa deve sostenere affinché il bene possa essere utilizzato (ad es. spese di trasporto, installazione, ecc.)”. Nel caso concreto in esame, l’Agenzia ha ritenuto, tuttavia, non possibile includere tra gli oneri accessori di diretta imputazione all’investimento in impianti di condizionamento e riscaldamento le spese per la realizzazione, in genere, di strutture edili per il sostegno delle macchine e delle apparecchiature tecnologiche.
Antonino Iacono
pubblicato Venerdì 17 Settembre 2010
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