Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Il Sindaco lascia la sua poltrona.
E un'Irap più pesante al Comune
E un'Irap più pesante al Comune
L'indennità di fine mandato corrisposta all'ex primo cittadino rientra nella base imponibile del tributo
La "buonuscita" spettante al sindaco non più in carica, pur essendo assoggettata a imposizione secondo le stesse regole applicabili al Tfr ai fini dell'Irpef, perde, strada facendo, l'analogia fiscale con il trattamento di fine rapporto. Quest'ultimo, a differenza delle indennità corrisposte, in generale, agli amministratori locali in dipendenza del termine del mandato elettorale, nel caso all'attenzione dell'Agenzia, a un primo cittadino uscente, resta fuori dalla base imponibile Irap perché escluso anche dalla formazione di quella previdenziale.
In base a questo assunto, nel ricordare che le Amministrazioni pubbliche devono determinare la base imponibile Irap tenendo conto del "sistema retributivo" e, per tale motivo ne fanno parte:
L'attrazione dell'indennità di fine mandato è desumibile, inoltre, da un chiarimento arrivato già nel 2001: "i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 (ora 50) del TUIR concorrono a formare la base imponibile IRAP nell'importo determinato ai sensi del successivo articolo 48-bis (ora 52), prescindendo, quindi, dalla rilevanza o meno che assumono ai fini dell'imposizione previdenziale" (risoluzione 24/2001).
Una risposta che chiarisce anche l'altro dubbio interpretativo sollevato dall'istante: l'importo da far confluire nella base imponibile Irap è lo stesso tassato ai fini Irpef. Quindi, l'abbattimento di 309,87 euro per anno (in base alle regole della tassazione separata, cui l'indennità è sottoposta) risulterà applicabile anche per calcolare l'imposta regionale sulle attività produttive, dovuta dall'ente locale.
In base a questo assunto, nel ricordare che le Amministrazioni pubbliche devono determinare la base imponibile Irap tenendo conto del "sistema retributivo" e, per tale motivo ne fanno parte:
- le retribuzioni corrisposte ai dipendenti
- i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
- i compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa e quelli per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
L'attrazione dell'indennità di fine mandato è desumibile, inoltre, da un chiarimento arrivato già nel 2001: "i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 (ora 50) del TUIR concorrono a formare la base imponibile IRAP nell'importo determinato ai sensi del successivo articolo 48-bis (ora 52), prescindendo, quindi, dalla rilevanza o meno che assumono ai fini dell'imposizione previdenziale" (risoluzione 24/2001).
Una risposta che chiarisce anche l'altro dubbio interpretativo sollevato dall'istante: l'importo da far confluire nella base imponibile Irap è lo stesso tassato ai fini Irpef. Quindi, l'abbattimento di 309,87 euro per anno (in base alle regole della tassazione separata, cui l'indennità è sottoposta) risulterà applicabile anche per calcolare l'imposta regionale sulle attività produttive, dovuta dall'ente locale.
r.fo.
pubblicato Giovedì 15 Aprile 2010
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