Normativa e prassi
Incentivo agli aumenti di capitale.
L'Irap non viene lasciata indietro
Riconosciuta la perdita fiscale eventualmente determinata, o incrementata, per effetto del bonus

Il bonus "aumenti di capitale" alleggerisce anche l'Irap. Il chiarimento è contenuto nella circolare n. 53/E del 21 dicembre, con la quale l'Agenzia delle Entrate fa il punto sull'incentivo, introdotto dal Dl 78/2009 (decreto "anticrisi") e costituito dall'esenzione da imposizione di un importo pari al 3% delle nuove risorse apportate, in società di persone e di capitale, da persone fisiche nel periodo compreso fra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010.

Tante strade per gli aumenti di capitale
Sono agevolabili i conferimenti, in denaro o in natura (compresi quelli in opere e servizi), in società di persone e di capitali:
  • nuove o già esistenti
  • anche in contabilità semplificata (la società, in tal caso, ha l'onere di redigere il prospetto di composizione del patrimonio netto con gli elementi rilevanti ai fini della determinazione della misura dell'incentivo)
  • effettuati sia da vecchi sia da nuovi soci, residenti e non.


Gli aumenti di capitale "eleggibili" sono, però, chiaramente, solo quelli "reali". La ragione è semplice: per fruire del beneficio è necessario immettere nuove risorse nella compagine.
Così, nel caso di aumenti di capitale "misti", assume rilievo solo la parte "a pagamento".

Una precisazione, poi, di non scarso rilievo: fruiscono del beneficio anche i versamenti a titolo di sovrapprezzo, quelli in denaro a fondo perduto senza obbligo di restituzione, nonché la rinuncia incondizionata a crediti verso la società. La ratio della norma è, infatti, incentivare le iniezioni di nuove risorse; quindi, in generale, gli aumenti di capitale proprio della società.

Fuori e dentro la finestra temporale
L'aumento di capitale deve essere perfezionato, come anticipato, fra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010. In proposito, il riferimento è la data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento o della modifica dell'atto costitutivo. Gli aumenti eseguiti mediante versamenti a fondo perduto o rinuncia a crediti si intendono perfezionati, rispettivamente, alla data del versamento e a quella dell'atto di rinuncia.

Attenzione: ai fini del beneficio rilevano solo le risorse effettivamente immesse nella società. Ciò vuol dire, ad esempio, che nel caso di conferimenti in denaro sarà agevolabile solo la parte che risulta versata entro il prossimo 5 febbraio; allo stesso modo, i conferimenti di opere e servizi rilevano nei limiti degli importi (risultanti da perizia di stima) corrispondenti alle prestazioni eseguite entro il 5 febbraio 2010.

A tutto c'è un limite
La detassazione opera fino ad aumenti di 500mila euro. L'importo, che deve essere riferito alla società (un soggetto può, perciò, anche effettuare conferimenti e versamenti "agevolati" a favore di più società, di ammontare complessivamente superiore al limite), va verificato in relazione alla quota imputabile alle persone fisiche.

Giù Ires, Irpef e Irap
Per l'aumento di capitale si presume un rendimento del 3% che viene escluso da imposizione fiscale, nel periodo d'imposta in cui è realizzato e nei successivi quattro.
Gli apporti possono, perciò, alleggerire le imposte sui redditi fino a 15mila euro l'anno (il 3% di 500mila), per 5 anni. Nel concreto, la società opererà una variazione in diminuzione della propria base imponibile. Una variazione che può anche determinare o incrementare una perdita fiscale, riconosciuta secondo le ordinarie regole del Tuir.

Stessa tecnica anche per l'Irap: variazione in diminuzione del valore della produzione netta, fino a concorrenza dello stesso.

Nel cesto con altri bonus
L'agevolazione è cumulabile con altre disposizioni di favore, a meno che le relative norme non dispongano diversamente. Sicuramente nessuna incompatibilità esiste con la "Tremonti-ter" (detassazione degli investimenti per l'acquisto di macchinari).

r.fo.
pubblicato Lunedì 21 Dicembre 2009

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