Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Normativa e prassi
Interessi legali in calo dal 2010.
Il decreto pubblicato in Gazzetta
Il decreto pubblicato in Gazzetta
La modifica arriva dal Mef sulla base del rendimento medio dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo
Buone notizie per chi ha somme da pagare con aggiunta di interessi legali.
Aggiornato al ribasso, infatti, con un decreto del 4 dicembre firmato dal ministro dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre, il tasso percentuale. Il nuovo coefficiente è pari all'1% contro l'attuale 3% che, attenzione però, rimarrà in vigore fino al prossimo 31 dicembre.
È con l'anno nuovo, infatti, e più precisamente dal 1° gennaio 2010, che scatterà il valore "scontato" di due punti.
La variazione arriva dal Mef al quale il Codice civile (articolo 1284, comma 1) assegna il compito di intervenire e modificare il saggio di interesse legale sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.
La correzione, quindi, non è automatica, ma ha come presupposto il cambiamento di tali dati di riferimento. Quello ora in vigore, ad esempio, è rimasto valido per due anni, dal 1° gennaio 2008 a tutto il 2009.
Condizione necessaria affinché il nuovo interesse venga applicato è la pubblicazione in Gazzetta del decreto di modifica entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avverrà il debutto.
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso. A tale proposito, si ricorda che gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Un esempio concreto per semplificare: su un versamento del saldo Ici effettuato il 15 gennaio 2010 (scadenza ordinaria il 16 dicembre 2009) bisognerà calcolare gli interessi del 3% dell'imposta dovuta dal 17 al 31 dicembre e dell'1% dal 1° al 15 gennaio.
Aggiornato al ribasso, infatti, con un decreto del 4 dicembre firmato dal ministro dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre, il tasso percentuale. Il nuovo coefficiente è pari all'1% contro l'attuale 3% che, attenzione però, rimarrà in vigore fino al prossimo 31 dicembre.
È con l'anno nuovo, infatti, e più precisamente dal 1° gennaio 2010, che scatterà il valore "scontato" di due punti.
La variazione arriva dal Mef al quale il Codice civile (articolo 1284, comma 1) assegna il compito di intervenire e modificare il saggio di interesse legale sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.
La correzione, quindi, non è automatica, ma ha come presupposto il cambiamento di tali dati di riferimento. Quello ora in vigore, ad esempio, è rimasto valido per due anni, dal 1° gennaio 2008 a tutto il 2009.
Condizione necessaria affinché il nuovo interesse venga applicato è la pubblicazione in Gazzetta del decreto di modifica entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avverrà il debutto.
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Anna Maria Badiali
pubblicato Mercoledì 16 Dicembre 2009
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