Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Normativa e prassi
Interessi passivi più deducibili
se la holding non è industriale
se la holding non è industriale
Fondamentale il rapporto fra le partecipazioni in enti creditizi o finanziari e il totale dell'attivo patrimoniale
Interessi passivi con deducibilità limitata per l'holding il cui attivo patrimoniale è composto per più del 50% da partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria. In tal caso, infatti, la stessa si configura come industriale, e, in quanto tale, è esclusa dal trattamento favorevole previsto dal comma 5-bis dell'articolo 96 del Tuir.
Lo chiarisce l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 91/E del 2 aprile rispondendo a un interpello nel quale veniva posto un quesito relativo all'applicazione dell'articolo 96 del Tuir, commi da 1 a 4. La norma in questione, che interessa i soggetti Ires, a seguito delle modifiche recate dalla Finanziaria 2008, stabilisce che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili per un importo pari a quello degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza può essere calcolata in diminuzione fino al 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
Dalla disciplina generale sono esclusi (comma 5), tra gli altri:
L'istante vuole sapere se rientra tra le società che godono di questo particolare regime.
Le argomentazioni su cui si fonda la risposta al quesito proposto nell'interpello partono in primo luogo dalla corretta definizione di holding industriale. Infatti, il dubbio sul trattamento fiscale da applicare nasce, principalmente, proprio dalla qualificazione dell'impresa.
La società in questione opera nel settore finanziario e, in base all'attività svolta, è iscritta alla sezione speciale di cui all'articolo 113 del Tub (Testo unico bancario). Detiene, inoltre, il 51% delle azioni di "Beta" e, pur possedendo le caratteristiche utili per essere considerata capogruppo della compagine assicurativa "Delta" formata da "Beta" e dalle compagnie da questa controllate, ha rinunciato a tale qualifica in favore di "Beta" stessa. È, inoltre, a sua volta controllata da "Gamma" che detiene il 75% del suo capitale sociale e sta al vertice di un "conglomerato finanziario che esercita prevalentemente nel settore assicurativo".
L'istante redige il proprio bilancio basandosi sui criteri civilistici previsti per i soggetti che operano nel ramo delle compagnie di assicurazione visto che, attualmente, la sua principale funzione è quella di finanziaria di controllo del gruppo capeggiato da "Beta". La sua attività nel settore bancario, precisa infatti, è assolutamente di secondo piano rispetto a quello assicurativo. Ritiene, in sintesi, di non avere le caratteriste di una holding industriale. Questa circostanza, più il fatto di possedere i requisiti utili per poter rivestire la carica di capogruppo assicurativo, le fanno sostenere la tesi di poter rientrare tra i soggetti individuati dal comma 5.
Più complessa l'analisi svolta dall'agenzia delle Entrate.
In primo luogo, in relazione al comma 5, evidenzia che "le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi", per essere considerate tali, non devono a loro volta essere controllate da un altro soggetto; questo presupposto si deduce sia dalla lettura dell'articolo 61, comma 1, del Tub, sia dall'articolo 83 del Dlgs 209/2005 per quanto riguarda le imprese assicurative.
Il passo successivo è chiarire quali sono le peculiarità che "trasformano" una holding in una holding industriale. La risoluzione specifica che a fare la differenza è il valore contabile delle partecipazioni detenute in società industriali che non devono superare il 50% del totale dell'attivo patrimoniale.
In sostanza, la società potrà usufruire del regime di favore se capogruppo del gruppo assicurativo "Delta" o se rientra fra i soggetti indicati all'articolo 1 del Dlgs 87/1992 e, contemporaneamente, non è una holding industriale. In caso contrario, dovrà applicare il trattamento disciplinato dai commi da 1 a 4 dell'articolo 96 del Tuir, per la deducibilità degli interessi passivi.
Lo chiarisce l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 91/E del 2 aprile rispondendo a un interpello nel quale veniva posto un quesito relativo all'applicazione dell'articolo 96 del Tuir, commi da 1 a 4. La norma in questione, che interessa i soggetti Ires, a seguito delle modifiche recate dalla Finanziaria 2008, stabilisce che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili per un importo pari a quello degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza può essere calcolata in diminuzione fino al 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
Dalla disciplina generale sono esclusi (comma 5), tra gli altri:
- le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi
- i soggetti finanziari individuati dall'articolo 1 del Dlgs 87/1992 (banche, società finanziarie capogruppo bancari, eccetera), con eccezione delle holding industriali.
L'istante vuole sapere se rientra tra le società che godono di questo particolare regime.
Le argomentazioni su cui si fonda la risposta al quesito proposto nell'interpello partono in primo luogo dalla corretta definizione di holding industriale. Infatti, il dubbio sul trattamento fiscale da applicare nasce, principalmente, proprio dalla qualificazione dell'impresa.
La società in questione opera nel settore finanziario e, in base all'attività svolta, è iscritta alla sezione speciale di cui all'articolo 113 del Tub (Testo unico bancario). Detiene, inoltre, il 51% delle azioni di "Beta" e, pur possedendo le caratteristiche utili per essere considerata capogruppo della compagine assicurativa "Delta" formata da "Beta" e dalle compagnie da questa controllate, ha rinunciato a tale qualifica in favore di "Beta" stessa. È, inoltre, a sua volta controllata da "Gamma" che detiene il 75% del suo capitale sociale e sta al vertice di un "conglomerato finanziario che esercita prevalentemente nel settore assicurativo".
L'istante redige il proprio bilancio basandosi sui criteri civilistici previsti per i soggetti che operano nel ramo delle compagnie di assicurazione visto che, attualmente, la sua principale funzione è quella di finanziaria di controllo del gruppo capeggiato da "Beta". La sua attività nel settore bancario, precisa infatti, è assolutamente di secondo piano rispetto a quello assicurativo. Ritiene, in sintesi, di non avere le caratteriste di una holding industriale. Questa circostanza, più il fatto di possedere i requisiti utili per poter rivestire la carica di capogruppo assicurativo, le fanno sostenere la tesi di poter rientrare tra i soggetti individuati dal comma 5.
Più complessa l'analisi svolta dall'agenzia delle Entrate.
In primo luogo, in relazione al comma 5, evidenzia che "le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi", per essere considerate tali, non devono a loro volta essere controllate da un altro soggetto; questo presupposto si deduce sia dalla lettura dell'articolo 61, comma 1, del Tub, sia dall'articolo 83 del Dlgs 209/2005 per quanto riguarda le imprese assicurative.
Il passo successivo è chiarire quali sono le peculiarità che "trasformano" una holding in una holding industriale. La risoluzione specifica che a fare la differenza è il valore contabile delle partecipazioni detenute in società industriali che non devono superare il 50% del totale dell'attivo patrimoniale.
In sostanza, la società potrà usufruire del regime di favore se capogruppo del gruppo assicurativo "Delta" o se rientra fra i soggetti indicati all'articolo 1 del Dlgs 87/1992 e, contemporaneamente, non è una holding industriale. In caso contrario, dovrà applicare il trattamento disciplinato dai commi da 1 a 4 dell'articolo 96 del Tuir, per la deducibilità degli interessi passivi.
Anna Maria Badiali
pubblicato Giovedì 2 Aprile 2009
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