Normativa e prassi
Investimenti in aree svantaggiate.
Piccola impresa, grande credito
La misura dell'agevolazione dipende dal possesso o meno dei requisiti atti a qualificare l'azienda quale Pmi
Se alla data in cui l'investimento è effettuato non sussistono i requisiti di Pmi, l'agevolazione per investimenti nelle aree svantaggiate (articolo 8, legge 388/2000) spetta nella misura del 29,75% (85% di 35%) anziché del 42,5 per cento.
E' solo uno dei chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 88/E del 1° aprile. Con il documento di prassi, è stato anche confermato quanto chiarito nella circolare 38/2002, e cioè che il credito d'imposta spettante alle società fuse o incorporate potrà essere fruito dalla società risultante dalla fusione o incorporante nel rispetto delle condizioni di legge.

Il quesito
L'Amministrazione finanziaria è stata interpellata da una società che, al momento della presentazione dell'istanza di ammissione al credito di imposta per investimenti relativi alla edificazione di un centro commerciale, aveva i requisisti atti a qualificarla quale piccola-media impresa; requisiti che sono venuti meno a seguito della successiva acquisizione della stessa da parte di un gruppo societario. Ed è proprio in relazione alla perdita di tale qualifica che l'istante chiedeva conferma al Fisco in merito al comportamento da adottare ai fini dell'applicazione delle corrette percentuali di utilizzo del credito stesso.
La società, inoltre, chiedeva se per i beni agevolati oggetto di affitto del ramo di azienda potesse configurarsi o meno una destinazione a "strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione".

La risposta
Per poter beneficare di una maggiore intensità di aiuto (cioè, di una maggiore percentuale di utilizzo del credito) non si può prescindere dalla circostanza che la società possieda i requisiti di Pmi. E' muovendo da tale circostanza che l'Agenzia ha precisato che ove la realizzazione degli investimenti agevolabili venga effettuata in più esercizi, ai fini della applicazione della percentuale "maggiorata" (pari al 42,50% dell'investimento) è necessario verificare che il requisito di Pmi sussista alla data in cui, sulla base delle regole di competenza contenute nell'articolo 109 del Tuir, si considerano effettuate le singole operazioni di investimento.
In altre parole, se alla data in cui l'investimento è effettuato non sussistono i requisiti di Pmi, l'agevolazione risulterà fruibile nella misura del 29,75% dell'investimento stesso, anziché del 42,50%.

Inoltre, sulla questione della destinazione dei beni oggetto di affitto di ramo azienda a "strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione" il Fisco, nel precisare che a tale ipotesi trovano applicazione le medesime considerazioni contenute nella circolare 38/2002 - secondo cui per effetto di una operazione di trasferimento di un bene operato nel contesto di una cessione o conferimento d'azienda (o di ramo d'azienda) non si realizza la "rideterminazione" del credito d'imposta in relazione ai beni agevolati oggetto degli stessi - ha chiarito che tale beneficio non può prescindere dalle regole contenute nella norma antielusiva contenuta al comma 7 dell'articolo 8, legge 388/2000.

Seguendo, dunque, tale impostazione, nella risoluzione è stato precisato che a seguito di una operazione di affitto di ramo d'azienda, la società non dovrà rideterminare il credito d'imposta in relazione ai beni agevolati facenti parte del ramo d'azienda affittato, sempreché tali beni vengano utilizzati nell'esercizio della medesima attività commerciale a cui erano originariamente destinati per tutto il quinquennio di tutela fiscale.

Carola Cerbini
Patrizia Claps
pubblicato Mercoledì 1 Aprile 2009

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