Martedì 18 Giugno 2013 - Aggiornato alle 19:30
Normativa e prassi
Invio dati delle lettere d’intento,
nel modello basta indicare l’anno
nel modello basta indicare l’anno
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di compilazione del frontespizio, a seguito delle modifiche apportate dal decreto “semplificazioni tributarie”
Stesso modello, modalità di compilazione aggiornata. Nel frontespizio della “comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute” è sufficiente indicare l’anno di riferimento, cioè il 2012. I chiarimenti arrivano con la risoluzione n. 82/E dell’1 agosto, a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 16/2012, che ha previsto un termine più ampio per la trasmissione telematica del modello, da parte di chi vende beni o fornisce servizi a operatori non obbligati al pagamento dell’Iva (esportatori abituali).
L’invio del modello di comunicazione dei dati, infatti, non deve essere più eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della stessa “lettera d’intento”, ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione realizzata senza applicazione dell’Iva (articolo 2, comma 4, Dl 16/2012). Resta ferma la possibilità, per i contribuenti che ricevono le “lettere d’intento”, di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata.
In attesa che venga approvato un nuovo modello di comunicazione dei dati aggiornato alla modifica normativa, si continuerà a utilizzare quello attualmente in uso.
La risoluzione di oggi mette in evidenza che nel campo “periodo di riferimento” si dovrà indicare esclusivamente l’anno, cioè il 2012. Ciò, sia nel caso in cui la comunicazione è effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell’operazione sia nel caso in cui risulti antecedente alla stessa operazione.
Dichiarazione d’intento e obbligo di comunicazione
Si ricorda, brevemente, che gli esportatori abituali possono acquistare senza il pagamento dell’Iva se, nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, hanno registrato esportazioni e altre operazioni a esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo (ad esempio, esportatori che nel 2011 hanno avuto un volume d’affari di 100mila euro e hanno effettuato esportazioni per un valore superiore a 10mila euro).
Per acquistare senza pagamento dell’Iva, gli esportatori abituali devono presentare ai loro fornitori una dichiarazione d’intento.
I soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti degli esportatori abituali hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute (articolo 1, comma 1, legge 746/1983).
La comunicazione va trasmessa, solo in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, eccetera).
L’invio del modello di comunicazione dei dati, infatti, non deve essere più eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della stessa “lettera d’intento”, ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione realizzata senza applicazione dell’Iva (articolo 2, comma 4, Dl 16/2012). Resta ferma la possibilità, per i contribuenti che ricevono le “lettere d’intento”, di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata.
In attesa che venga approvato un nuovo modello di comunicazione dei dati aggiornato alla modifica normativa, si continuerà a utilizzare quello attualmente in uso.
La risoluzione di oggi mette in evidenza che nel campo “periodo di riferimento” si dovrà indicare esclusivamente l’anno, cioè il 2012. Ciò, sia nel caso in cui la comunicazione è effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell’operazione sia nel caso in cui risulti antecedente alla stessa operazione.
Dichiarazione d’intento e obbligo di comunicazione
Si ricorda, brevemente, che gli esportatori abituali possono acquistare senza il pagamento dell’Iva se, nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, hanno registrato esportazioni e altre operazioni a esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo (ad esempio, esportatori che nel 2011 hanno avuto un volume d’affari di 100mila euro e hanno effettuato esportazioni per un valore superiore a 10mila euro).
Per acquistare senza pagamento dell’Iva, gli esportatori abituali devono presentare ai loro fornitori una dichiarazione d’intento.
I soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti degli esportatori abituali hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute (articolo 1, comma 1, legge 746/1983).
La comunicazione va trasmessa, solo in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, eccetera).
Patrizia De Juliis
pubblicato Mercoledì 1 Agosto 2012
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