Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Irap degli agricoltori Irpef:
un rinvio semplicemente dovuto
un rinvio semplicemente dovuto
Con un’interpretazione basata sulla ratio che ha ispirato il legislatore, l’Agenzia apre la porta d’accesso alle procedure semplificate nate nel 2008
Mai fermarsi al dato letterale, questo si evince dalla lettura della risoluzione 3/E del 9 gennaio che, andando oltre le parole scritte nelle norme, sancisce la possibilità, per imprenditori agricoli persone fisiche e società semplici, che normalmente determinano la base imponibile Irap ai sensi dell’articolo 9 del Dlgs 446/1997, di optare, in quanto soggetti Irpef, anche per l’applicazione delle norme previste dall’articolo 5-bis, dello stesso decreto, per le società di persone e le imprese individuali.
Aggirandosi tra le disposizioni del decreto Irap, infatti, si nota che gli imprenditori agricoli sono tenuti a determinare il valore della produzione sulla base della differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e quello degli acquisti destinati alla produzione (articolo 9, comma 1, Dlgs 446/1997) oppure, per opzione, secondo le norme previste nell’articolo 5 dello stesso decreto (articolo 9, comma 2), vale a dire applicando le regole che devono rispettare le società di capitali e gli enti commerciali.
Continuando a leggere il decreto in argomento, si trova una norma inserita dalla Finanziaria per il 2008 (la legge 244/2007), con la quale il legislatore ha introdotto una nuova disciplina di determinazione della base imponibile Irap per le società di persone e le imprese individuali, cioè i soggetti Irpef. La disposizione (articolo 5-bis) non contiene però alcun accenno agli imprenditori agricoli che svolgono l’attività individualmente o in forma di società semplice.
In sostanza, un’applicazione letterale degli articoli 9 e 5-bis escluderebbe dalla norma semplificativa proprio quei contribuenti Irpef “agricoli” che non sono obbligati a tenere la contabilità e porterebbe con sé un’inspiegabile discriminazione.
Pertanto, fornendo un’interpretazione logico sistematica delle disposizioni di riferimento, l’Agenzia delle Entrate apre la porta d’accesso all’articolo 5-bis anche agli imprenditori agricoli persone fisiche e società semplici.
In pratica, ora possono adottare il metodo “fiscale” che consente di calcolare la base imponibile Irap sottraendo dall’ammontare dei ricavi (articolo 85, comma 1, lettere a, b, f e g, del Tuir) e delle variazioni delle rimanenze finali (articoli 92 e 93 del Tuir), i costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali (comma 1, articolo 5-bis, Dlgs 446/1997).
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Paola Pullella Lucano
pubblicato Lunedì 9 Gennaio 2012
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