Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Normativa e prassi
Irap più leggera anche per gli Iacp.
Sì al cuneo fiscale e contributivo
Sì al cuneo fiscale e contributivo
Non rientrano, ai fini delle imposte sui redditi, tra le pubbliche amministrazioni, escluse dal beneficio
Gli Istituti autonomi per le case popolari possono usufruire delle deduzioni Irap relative al cuneo fiscale e contributivo, introdotte dalla Finanziaria 2007. Infatti, anche se formalmente considerati una pubblica amministrazione, sono qualificati, ai fini delle imposte sui redditi, come enti pubblici commerciali e rientrano, quindi, tra i soggetti che, in base alla disciplina Irap (Dlgs 446/1997), possono godere del beneficio.
E' quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 94/E del 3 aprile, in risposta a un interpello che mira appunto a sapere se gli Iacp possono beneficiare delle misure agevolative previste dalla legge 296/2006 in materia di Irap. Gli Istituti ritengono di poter essere ammessi agli "sconti" sulla base del loro inquadramento ai fini Ires: sono enti pubblici commerciali.
L'Agenzia concorda con quanto affermato dall'interpellante.
I tecnici delle Entrate ricordano in primis che il Dlgs 446/1997, come modificato dalla Finanziaria 2007, riconosce nuove deduzioni dalla base imponibile (cuneo fiscale e contributivo) ai soggetti passivi d'imposta indicati all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) dello stesso decreto. Rimangono fuori le imprese concessionarie di pubblici servizi e le pubbliche amministrazioni (lettera e-bis).
Pertanto, in base all'interpretazione letterale della norma, gli Iacp, in quanto pubblica amministrazione, dovrebbero essere esclusi dal beneficio.
In realtà, prosegue la risoluzione, ai fini delle imposte sui redditi, gli Iacp si qualificano come enti pubblici commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del Tuir). E proprio all'articolo 73 del Tuir si richiama il decreto Irap nell'individuare i soggetti passivi del tributo. Gli Iacp, pertanto, vanno considerati soggetti passivi Irap in base all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Dlgs 446/1997 (ammessi alle nuove deduzioni), e non ai sensi della lettera e-bis) (esclusi dalle agevolazioni).
L'Amministrazione finanziaria, infine, precisa che gli Istituti, se non hanno usufruito delle deduzioni Irap nel loro primo periodo di applicazione (periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007), possono presentare una dichiarazione integrativa entro i termini per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Nel caso in cui i termini per presentare la dichiarazione integrativa siano già scaduti, potranno recuperare l'eventuale imposta pagata in eccesso presentando un'apposita istanza di rimborso entro quarantotto mesi dalla data del versamento.
E' quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 94/E del 3 aprile, in risposta a un interpello che mira appunto a sapere se gli Iacp possono beneficiare delle misure agevolative previste dalla legge 296/2006 in materia di Irap. Gli Istituti ritengono di poter essere ammessi agli "sconti" sulla base del loro inquadramento ai fini Ires: sono enti pubblici commerciali.
L'Agenzia concorda con quanto affermato dall'interpellante.
I tecnici delle Entrate ricordano in primis che il Dlgs 446/1997, come modificato dalla Finanziaria 2007, riconosce nuove deduzioni dalla base imponibile (cuneo fiscale e contributivo) ai soggetti passivi d'imposta indicati all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) dello stesso decreto. Rimangono fuori le imprese concessionarie di pubblici servizi e le pubbliche amministrazioni (lettera e-bis).
Pertanto, in base all'interpretazione letterale della norma, gli Iacp, in quanto pubblica amministrazione, dovrebbero essere esclusi dal beneficio.
In realtà, prosegue la risoluzione, ai fini delle imposte sui redditi, gli Iacp si qualificano come enti pubblici commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del Tuir). E proprio all'articolo 73 del Tuir si richiama il decreto Irap nell'individuare i soggetti passivi del tributo. Gli Iacp, pertanto, vanno considerati soggetti passivi Irap in base all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Dlgs 446/1997 (ammessi alle nuove deduzioni), e non ai sensi della lettera e-bis) (esclusi dalle agevolazioni).
L'Amministrazione finanziaria, infine, precisa che gli Istituti, se non hanno usufruito delle deduzioni Irap nel loro primo periodo di applicazione (periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007), possono presentare una dichiarazione integrativa entro i termini per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Nel caso in cui i termini per presentare la dichiarazione integrativa siano già scaduti, potranno recuperare l'eventuale imposta pagata in eccesso presentando un'apposita istanza di rimborso entro quarantotto mesi dalla data del versamento.
Alessandra Gambadoro
pubblicato Venerdì 3 Aprile 2009
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