Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Normativa e prassi
Irap, public utilities sempre fuori
dallo sconto sul cuneo fiscale
dallo sconto sul cuneo fiscale
Nessuna rilevanza, ai fini dell'agevolazione, che il servizio sia affidato da una controllante alla sua controllata
L'Amministrazione finanziaria torna sulla vexata quaestio relativa all'esclusione delle imprese "regolamentate", operanti in concessione e a tariffa nel settore dei pubblici servizi, dalle misure Irap concernenti il cuneo fiscale e contributivo.
L'occasione della nuova pronuncia viene fornita, in sede di interpello, da una società a responsabilità limitata, a cui la propria società controllante, titolare unica della concessione ministeriale per la gestione dei servizi aeroportuali, ha affidato in subconcessione la gestione di una serie di servizi, compresi quelli inerenti la gestione dei parcheggi interni e la rimozione dei veicoli in sosta vietata. Gli atti di affidamento in subconcessione non sarebbero riconducibili nell'ambito della categoria degli atti amministrativi di natura concessoria; inoltre, il corrispettivo relativo ai servizi affidati non avrebbe la natura di "tariffa", in quanto frutto della libera determinazione delle parti.
Risulterebbero, pertanto, carenti, nel caso di specie, i due requisiti prescritti dalla norma, diretti all'individuazione delle attività regolamentate richiamate dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto Irap ed escluse dalla fruizione delle agevolazioni in esame. Questa la tesi sostenuta dalla società interpellante.
Diverso avviso esprime l'Amministrazione finanziaria che perviene a conclusioni opposte con la risoluzione n. 204/E del 6 agosto.
Viene, dapprima, ricordato, coerentemente a quanto già affermato nei precedenti documenti di prassi (si vedano, in particolare, la circolare n. 61/E del 19 novembre 2007 e le risoluzioni nn. 423 del 5 novembre 2008, 428, 429 e 430 del 10 novembre 2008), che la "concessione" ricorre tutte le volte in cui venga trasferita a un privato la gestione di un'attività di pubblico interesse solitamente riservata, sebbene non in via esclusiva, alla pubblica amministrazione, dovendo pertanto prescindere dalla qualificazione formale (cosiddetto nomen iuris) dello "strumento" con il quale l'affidamento in questione viene posto in essere. Entrando, poi, a discutere nel merito la fattispecie rappresentata, viene chiarito che non può essere disconosciuta la natura concessoria del rapporto per il solo fatto che l'atto di affidamento intervenga, in questo caso, tra due soggetti di diritto privato e non veda il diretto coinvolgimento di un soggetto di diritto pubblico.
Il pieno e diretto controllo esercitato dalla società concedente, unica titolare della concessione ministeriale, sulla società subconcessionaria, affidataria dei servizi, inducono, infatti, a ritenere che, sebbene sul piano formale la società istante si configuri come un soggetto giuridicamente distinto dalla società controllante, sul piano sostanziale, la medesima operi come longa manus e si atteggi a mera articolazione interna della stessa.
Per tale via, si giunge ad affermare la sussistenza, nel caso in esame, di un'attività regolamentata in forza di una concessione. Sull'altro versante, quello diretto a stabilire se ricorra anche l'ulteriore criterio posto dalla norma - vale a dire l'esistenza di una tariffa, viene confermato e meglio precisato che per "tariffa" deve intendersi il prezzo regolamentato, in assenza di libero mercato, diretto a remunerare il gestore del servizio e a garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento realizzato e della connessa gestione. Sussistendo entrambi i requisiti prescritti dall'articolo 11 del decreto Irap, viene perciò escluso che la società interpellante possa fruire delle misure relativi all'imposta regionale sul cuneo fiscale.
L'occasione della nuova pronuncia viene fornita, in sede di interpello, da una società a responsabilità limitata, a cui la propria società controllante, titolare unica della concessione ministeriale per la gestione dei servizi aeroportuali, ha affidato in subconcessione la gestione di una serie di servizi, compresi quelli inerenti la gestione dei parcheggi interni e la rimozione dei veicoli in sosta vietata. Gli atti di affidamento in subconcessione non sarebbero riconducibili nell'ambito della categoria degli atti amministrativi di natura concessoria; inoltre, il corrispettivo relativo ai servizi affidati non avrebbe la natura di "tariffa", in quanto frutto della libera determinazione delle parti.
Risulterebbero, pertanto, carenti, nel caso di specie, i due requisiti prescritti dalla norma, diretti all'individuazione delle attività regolamentate richiamate dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto Irap ed escluse dalla fruizione delle agevolazioni in esame. Questa la tesi sostenuta dalla società interpellante.
Diverso avviso esprime l'Amministrazione finanziaria che perviene a conclusioni opposte con la risoluzione n. 204/E del 6 agosto.
Viene, dapprima, ricordato, coerentemente a quanto già affermato nei precedenti documenti di prassi (si vedano, in particolare, la circolare n. 61/E del 19 novembre 2007 e le risoluzioni nn. 423 del 5 novembre 2008, 428, 429 e 430 del 10 novembre 2008), che la "concessione" ricorre tutte le volte in cui venga trasferita a un privato la gestione di un'attività di pubblico interesse solitamente riservata, sebbene non in via esclusiva, alla pubblica amministrazione, dovendo pertanto prescindere dalla qualificazione formale (cosiddetto nomen iuris) dello "strumento" con il quale l'affidamento in questione viene posto in essere. Entrando, poi, a discutere nel merito la fattispecie rappresentata, viene chiarito che non può essere disconosciuta la natura concessoria del rapporto per il solo fatto che l'atto di affidamento intervenga, in questo caso, tra due soggetti di diritto privato e non veda il diretto coinvolgimento di un soggetto di diritto pubblico.
Il pieno e diretto controllo esercitato dalla società concedente, unica titolare della concessione ministeriale, sulla società subconcessionaria, affidataria dei servizi, inducono, infatti, a ritenere che, sebbene sul piano formale la società istante si configuri come un soggetto giuridicamente distinto dalla società controllante, sul piano sostanziale, la medesima operi come longa manus e si atteggi a mera articolazione interna della stessa.
Per tale via, si giunge ad affermare la sussistenza, nel caso in esame, di un'attività regolamentata in forza di una concessione. Sull'altro versante, quello diretto a stabilire se ricorra anche l'ulteriore criterio posto dalla norma - vale a dire l'esistenza di una tariffa, viene confermato e meglio precisato che per "tariffa" deve intendersi il prezzo regolamentato, in assenza di libero mercato, diretto a remunerare il gestore del servizio e a garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento realizzato e della connessa gestione. Sussistendo entrambi i requisiti prescritti dall'articolo 11 del decreto Irap, viene perciò escluso che la società interpellante possa fruire delle misure relativi all'imposta regionale sul cuneo fiscale.
Stefania Tiberi
pubblicato Giovedì 6 Agosto 2009
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