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Normativa e prassi
Irpef al Friuli Venezia Giulia,
due le strade per il versamento
due le strade per il versamento
Le disposizioni applicative che devono adottare i sostituti d’imposta per adempiere sono nel Dm del 17 ottobre 2008
I sostituti d’imposta – nel caso in questione, degli enti militari – tenuti a versare una quota parte delle ritenute Irpef alla Regione Friuli Venezia Giulia, quota pari al 60%, nell’effettuare l’adempimento devono tenere conto delle norme di attuazione contenute nel Dm del 17 ottobre 2008.
Questa soltanto è la norma di riferimento che attua quanto disposto dal decreto legislativo 137/2007 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di finanza regionale).
In particolare, se il pagamento avviene nelle tesorerie con sede sul territorio della regione, il sostituto dovrà effettuare due diverse operazioni, contraddistinte entrambe dalla dicitura “Ritenute Irpef”: una relativa alla quota del 60% assegnata alle casse regionali (per cui il versamento sarà diretto al conto di tesoreria intestato al Friuli Venezia Giulia), l’altra per destinare il restante 40% al bilancio dello Stato.
Nell’ipotesi in cui, invece, il sostituto d’imposta utilizzi una filiale della Banca d’Italia fuori dalla regione, il versamento sarà interamente (per il 100%) diretto al bilancio dello Stato.
Infine, la scelta di adempiere con il modello F24 non comporta alcuna complessità. In sostanza sarà sufficiente seguire le ordinarie modalità di compilazione.
Le precisazioni fin qui riportate sono, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 198/E del 3 agosto che, pur rilevando l’inammissibilità dell’interpello proposto, in quanto non relativo a un caso concreto, ha comunque offerto la propria consulenza per chiarire le perplessità di un sostituto d’imposta di un ente militare in merito alla normativa a cui fare riferimento per effettuare un corretto versamento delle ritenute in questione.
Questa soltanto è la norma di riferimento che attua quanto disposto dal decreto legislativo 137/2007 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di finanza regionale).
I sostituti possono, pertanto, versare le somme in questione direttamente nelle filiali provinciali della tesoreria dello Stato, ovvero utilizzare l’F24.
In particolare, se il pagamento avviene nelle tesorerie con sede sul territorio della regione, il sostituto dovrà effettuare due diverse operazioni, contraddistinte entrambe dalla dicitura “Ritenute Irpef”: una relativa alla quota del 60% assegnata alle casse regionali (per cui il versamento sarà diretto al conto di tesoreria intestato al Friuli Venezia Giulia), l’altra per destinare il restante 40% al bilancio dello Stato.
Nell’ipotesi in cui, invece, il sostituto d’imposta utilizzi una filiale della Banca d’Italia fuori dalla regione, il versamento sarà interamente (per il 100%) diretto al bilancio dello Stato.
Infine, la scelta di adempiere con il modello F24 non comporta alcuna complessità. In sostanza sarà sufficiente seguire le ordinarie modalità di compilazione.
Le precisazioni fin qui riportate sono, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 198/E del 3 agosto che, pur rilevando l’inammissibilità dell’interpello proposto, in quanto non relativo a un caso concreto, ha comunque offerto la propria consulenza per chiarire le perplessità di un sostituto d’imposta di un ente militare in merito alla normativa a cui fare riferimento per effettuare un corretto versamento delle ritenute in questione.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Lunedì 3 Agosto 2009
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