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Normativa e prassi
Irpef, senza esenzione i vitalizi
concessi ai parlamentari uscenti
concessi ai parlamentari uscenti
Gli assegni di fine mandato fuori dalla normativa riservata alle pensioni per le vittime del terrorismo
I vitalizi non sono pensioni. Con questa massima essenziale il Fisco chiude le porte all’esenzione Irpef per le rendite a vita e gli altri trattamenti assimilati collegati a una carica elettiva. Tali assegni, infatti, non hanno natura previdenziale, ma sono vere e proprie indennità correlate alla cessazione dell’incarico pubblico.
Questo ragionamento presuppone che, per poter essere esentati dall’Irpef, le rendite a vita, versate ai parlamentari e agli altri titolari di cariche elettive dopo la fine del mandato, devono essere assimilabili alle pensioni. Un paragone che non regge, come ha sottolineato anche la Corte costituzionale con una sentenza del 1994, perché il vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, è legato a un’indennità di carica che a sua volta è correlata allo svolgimento di un mandato pubblico. Di conseguenza, per il Fisco, gli assegni vitalizi di questo tipo non hanno niente a che vedere con le pensioni. Non a caso, l’articolo 52 del Testo unico delle imposte sui redditi prevede che i vitalizi per incarichi pubblici siano tassati “per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali” e che i relativi contributi siano indeducibili, al contrario di quello che accade per i contributi versati alle forme pensionistiche obbligatorie.
A chiarirlo è l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 262/E del 26 ottobre, che fa il punto sul regime fiscale previsto per i vitalizi erogati agli onorevoli dopo la fine del mandato. In particolare, questi assegni non possono essere assimilati alle pensioni e, quindi, non sono esenti dall’Irpef come i trattamenti pensionistici riservati alle vittime di atti di terrorismo.
A questo proposito, la legge 206/2004 riconosce dieci anni di versamenti contributivi figurativi per aumentare l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, il tfr o un altro trattamento equipollente a tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente a causa di stragi e azioni terroristiche e ai loro familiari, anche superstiti (coniuge, figli o, in assenza di questi, genitori), indipendentemente dal fatto che siano dipendenti pubblici o privati o lavoratori autonomi.
Le pensioni in questione, in base alla stessa norma, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Una disposizione su cui si è espressa recentemente anche la presidenza del Consiglio dei ministri, secondo cui il beneficio dell’esenzione Irpef si applica sull’intera pensione e non solo sulla parte corrispondente al trattamento figurativo dei versamenti contributivi. “La legge 206 del 2004 – si legge, infatti, nel Dpcm emanato nel 2007 in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi – si riferisce espressamente alla pensione e non a quota o alla maggiorazione di essa”.
Un’interpretazione ripresa dalle Entrate con due successive risoluzioni di febbraio e dicembre 2008, che ribadiscono entrambe l’estensione dell’esenzione Irpef ai trattamenti pensionistici intesi nella loro globalità. L’ultimo documento di prassi, in particolare, specifica che il termine “pensione” usato dalla legge sulle vittime del terrorismo va inteso in un’accezione più ampia rispetto al suo significato letterale, includendo “tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti di cui fruiscono i soggetti considerati dalla legge n. 206 del 2004”.
Laura Mingioni
pubblicato Lunedì 26 Ottobre 2009
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