Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Istituti di ricovero e cura:
donazioni sempre deducibili
donazioni sempre deducibili
Per la norma valgono le finalità di ricerca e sperimentazione in materia di salute pubblica, svolte anche da organizzazioni con attività peculiari a quelle degli ospedali
Le donazioni agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) sono deducibili dal reddito delle persone fisiche e da quello dei soggetti Ires. Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 87/E del 19 agosto.
L'assunto deriva dalla richiesta di delucidazioni, formulata da un istituto scientifico che ha chiesto il riconoscimento come Irccs, una srl costituita da soci pubblici e privati, che si occupa, a livello nazionale, di formazione, cura, ricerca clinica, biologica e traslazionale in campo oncologico. Quest'ultimo tipo di attività può essere considerata un "ponte" tra la ricerca scientifica e le sue applicazioni pratiche, dalle analisi di laboratorio alla sperimentazione diretta sui malati.
Le norme che permettono le deduzioni
Sia l'articolo 1, comma 353, della legge 266/2005 (la finanziaria del 2006), sia l'articolo 10, comma 1, lettera l-quater, del Tuir citano, tra i destinatari delle donazioni che danno diritto a una deduzione dal reddito, gli enti di ricerca pubblici.
La società che pone il quesito è, a suo dire, in procinto di ottenere il riconoscimento come Ircc. Questo tipo di istituti, secondo la norma che disciplina il riordino in materia sanitaria (Dlgs 502/1992), sono enti a rilevanza nazionale "che perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico … unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità".
È evidente, quindi, che questi Istituti hanno finalità di ricerca e sperimentazione in campo sanitario anche per mezzo del ricovero e della cura, attività tipiche delle strutture ospedaliere.
In proposito, è utile il riferimento al Dl 70/2011, più noto come decreto sviluppo, convertito con la legge 106/2011, che all'articolo 1 dispone "un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca" e al comma 3, dello stesso articolo, specifica che tra questi enti vanno compresi anche gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Conclusioni
È manifesta, secondo i tecnici dell'Agenzia delle Entrate, la volontà del legislatore di incentivare, anche attraverso lo strumento dell'agevolazione fiscale, le sovvenzioni e i finanziamenti a chi può dare garanzia di operatività nel campo della ricerca scientifica e di realizzazione dei progetti a essa connessi, caratteristica tipica degli Irccs, sia pubblici sia privati.
Nel caso specifico, l'Istituto che ha sollevato la richiesta di delucidazioni, potrà vedere riconosciuta l'agevolazione fiscale ai suoi finanziatori, naturalmente nell'ipotesi in cui concluderà il procedimento di riconoscimento come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.
L'assunto deriva dalla richiesta di delucidazioni, formulata da un istituto scientifico che ha chiesto il riconoscimento come Irccs, una srl costituita da soci pubblici e privati, che si occupa, a livello nazionale, di formazione, cura, ricerca clinica, biologica e traslazionale in campo oncologico. Quest'ultimo tipo di attività può essere considerata un "ponte" tra la ricerca scientifica e le sue applicazioni pratiche, dalle analisi di laboratorio alla sperimentazione diretta sui malati.
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Sia l'articolo 1, comma 353, della legge 266/2005 (la finanziaria del 2006), sia l'articolo 10, comma 1, lettera l-quater, del Tuir citano, tra i destinatari delle donazioni che danno diritto a una deduzione dal reddito, gli enti di ricerca pubblici.
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È evidente, quindi, che questi Istituti hanno finalità di ricerca e sperimentazione in campo sanitario anche per mezzo del ricovero e della cura, attività tipiche delle strutture ospedaliere.
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Rodolfo Rinaldi
pubblicato Venerdì 19 Agosto 2011
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