Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Iva al 10% per i comfort dei soli pazienti
Si applica l'aliquota ordinaria se la fattura riporta un unico importo che comprende anche le prestazioni rese a favore degli accompagnatori
Con la risoluzione n. 111/E, l'Agenzia delle Entrate, nel rispondere a una istanza di interpello, ha ribadito un principio sostanzialmente consolidato e operante nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto. Infatti, con la suddetta nota è stato precisato che nel caso di prestazioni alberghiere fornite da un istituto sanitario sia al paziente che ad un ospite-accompagnatore dietro un corrispettivo univoco, l'aliquota Iva va applicata nella misura massima.
In particolare, l'istituto in argomento, ente di diritto pubblico, ha fatto presente che unitamente alle prestazioni di ricovero e cura fornisce anche delle prestazioni alberghiere di maggior comfort. Trattasi delle forniture di beni e servizi confortevoli quali la stanza a pagamento, il telefono, il televisore, eccetera, a fronte delle quali, nel caso il paziente sia accompagnato da un ospite, nell'impossibilità di individuare i specifici corrispettivi, viene richiesto un corrispettivo indifferenziato.
Pertanto, in tali casi si pone il problema di quale trattamento applicare o meglio a quale aliquota assoggettare le suddette operazioni.
Al riguardo, non vi è nell'ordinamento che disciplina l'imposta sul valore aggiunto (Dpr n. 633 del 1972) una disposizione specifica che preveda la soluzione a una simile fattispecie.
Infatti, l'articolo 16 del citato Dpr n. 633/1972 prevede, al primo comma, che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura massima del venti per cento della base imponibile dell'operazione, mentre, nei commi successivi, richiama le aliquote ridotte (4 e 10) per le operazioni previste nella tabella A, allegata allo stesso decreto, nelle parti seconda e terza.
Con riferimento alla fattispecie indicata nell'istanza di interpello, occorre preliminarmente chiarire che l'articolo 10, n. 19), del Dpr n. 633 prevede l'esenzione dal tributo per le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri, da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da altri soggetti, tra cui le Onlus, ricomprendendovi anche le somministrazioni di medicinali e vitto.
Il punto 120), parte terza, della richiamata tabella A stabilisce, invece, l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento alle prestazioni di maggior comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari.
In relazione alla normativa appena citata, appare del tutto evidente che sia l'esenzione che l'applicazione dell'aliquota ridotta siano riservate a soggetti ricoverati nei vari istituti o enti sanitari e, in particolare, le ordinarie prestazioni di ricovero e cura nonché la somministrazione di vitto e medicinali saranno esenti dall'Iva, mentre per tutte le prestazioni aggiuntive di maggior comfort, ovviamente fatturate separatamente da quelle esenti, effettuate nei confronti del paziente devono assoggettarsi all'aliquota del 10 per cento.
Se quindi le prestazioni più confortevoli sono rese a soggetti che accompagnano il paziente, esse dovranno essere assoggettate al tributo nella misura ordinaria del 20 per cento.
Conseguentemente, nell'eventualità in cui le suddette operazioni siano rese contestualmente al paziente e all'accompagnatore e nell'impossibilità di separare i rispettivi corrispettivi, all'unico importo dovrà applicarsi l'aliquota maggiore.
La soluzione fornita con la risoluzione n. 111/E costituisce un principio generale riconosciuto nell'ambito dell'ordinamento dell'Iva. Tale principio emerge da una consolidata prassi, soprattutto nell'ambito della problematica afferente l'aliquota da applicare alle somministrazioni di gas per uso domestico destinato alla cottura cibo e alla produzione di acqua calda e quello destinato al riscaldamento; in tali casi, è sempre stato affermato che quando non è possibile separare e individuare i consumi di gas destinato al riscaldamento (da assoggettare al 20 per cento) da quello restante destinato alla produzione di acqua calda e cottura cibo (da assoggettare al 10 per cento), sull'importo comprensivo di entrambi i consumi si rende applicabile l'aliquota più elevata.
In particolare, l'istituto in argomento, ente di diritto pubblico, ha fatto presente che unitamente alle prestazioni di ricovero e cura fornisce anche delle prestazioni alberghiere di maggior comfort. Trattasi delle forniture di beni e servizi confortevoli quali la stanza a pagamento, il telefono, il televisore, eccetera, a fronte delle quali, nel caso il paziente sia accompagnato da un ospite, nell'impossibilità di individuare i specifici corrispettivi, viene richiesto un corrispettivo indifferenziato.
Pertanto, in tali casi si pone il problema di quale trattamento applicare o meglio a quale aliquota assoggettare le suddette operazioni.
Al riguardo, non vi è nell'ordinamento che disciplina l'imposta sul valore aggiunto (Dpr n. 633 del 1972) una disposizione specifica che preveda la soluzione a una simile fattispecie.
Infatti, l'articolo 16 del citato Dpr n. 633/1972 prevede, al primo comma, che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura massima del venti per cento della base imponibile dell'operazione, mentre, nei commi successivi, richiama le aliquote ridotte (4 e 10) per le operazioni previste nella tabella A, allegata allo stesso decreto, nelle parti seconda e terza.
Con riferimento alla fattispecie indicata nell'istanza di interpello, occorre preliminarmente chiarire che l'articolo 10, n. 19), del Dpr n. 633 prevede l'esenzione dal tributo per le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri, da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da altri soggetti, tra cui le Onlus, ricomprendendovi anche le somministrazioni di medicinali e vitto.
Il punto 120), parte terza, della richiamata tabella A stabilisce, invece, l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento alle prestazioni di maggior comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari.
In relazione alla normativa appena citata, appare del tutto evidente che sia l'esenzione che l'applicazione dell'aliquota ridotta siano riservate a soggetti ricoverati nei vari istituti o enti sanitari e, in particolare, le ordinarie prestazioni di ricovero e cura nonché la somministrazione di vitto e medicinali saranno esenti dall'Iva, mentre per tutte le prestazioni aggiuntive di maggior comfort, ovviamente fatturate separatamente da quelle esenti, effettuate nei confronti del paziente devono assoggettarsi all'aliquota del 10 per cento.
Se quindi le prestazioni più confortevoli sono rese a soggetti che accompagnano il paziente, esse dovranno essere assoggettate al tributo nella misura ordinaria del 20 per cento.
Conseguentemente, nell'eventualità in cui le suddette operazioni siano rese contestualmente al paziente e all'accompagnatore e nell'impossibilità di separare i rispettivi corrispettivi, all'unico importo dovrà applicarsi l'aliquota maggiore.
La soluzione fornita con la risoluzione n. 111/E costituisce un principio generale riconosciuto nell'ambito dell'ordinamento dell'Iva. Tale principio emerge da una consolidata prassi, soprattutto nell'ambito della problematica afferente l'aliquota da applicare alle somministrazioni di gas per uso domestico destinato alla cottura cibo e alla produzione di acqua calda e quello destinato al riscaldamento; in tali casi, è sempre stato affermato che quando non è possibile separare e individuare i consumi di gas destinato al riscaldamento (da assoggettare al 20 per cento) da quello restante destinato alla produzione di acqua calda e cottura cibo (da assoggettare al 10 per cento), sull'importo comprensivo di entrambi i consumi si rende applicabile l'aliquota più elevata.
Luigi Marzullo
pubblicato Venerdì 6 Agosto 2004
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Salve quelle già compilate, che dovranno essere accettate da Banche, Poste e Agenti della riscossione, nelle deleghe di pagamento andrà “segnalata” la scelta del contribuente per il pagamento di giugno
Nessun invito al contraddittorio è previsto dalla legge per la liquidazione dell’imposta eseguita con tale metodo. È inutile dialogare se i dati corrispondono al dichiarato
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
28/4/2009
Nessuna riduzione d'imposta per restauro, risanamento e manutenzione straordinaria di un'area archeologica
12/8/2008
Il chiarimento dell'Agenzia sul quesito di una società di gestione finanziaria che utilizza servizi informatici di altra società
7/8/2008
A dispetto della gratuità formale, la cessione al Comune serviva a estinguere una precedente obbligazione
7/8/2008
L'affidamento del servizio dall'ente locale al privato può configurare un'attività imprenditoriale
Notizie correlate
- Cure mediche non convenzionate: imponibili “in corsia” se no esenti
- 20/8/2010

- Impraticabile separare le due tipologie di servizi, perché riconducibili allo stesso codice di attività Ateco
- Dalla Finanziaria modifiche alla tabella delle aliquote Iva
- 10/1/2006

- Niente 4% per i servizi socio-sanitario-assistenziali resi dalle cooperative; 10% per l'energia elettrica utilizzata dai consorzi di bonifica e irrigazione; 20% per i programmi pornografici delle tv a pagamento
- Telefono, radio e Tv in servizio di ospedalizzazione pagano l’Iva
- 7/12/2005
- Secondo i giudici comunitari queste prestazioni non possono usufruire dell’esenzione prevista dall’articolo 13
- Iva ordinaria per il gas metano a uso domestico promiscuo
- 4/12/2006

- Per l’applicazione dell’aliquota ridotta, il combustibile oggetto della fornitura va impiegato solo per la cottura cibi e la produzione di acqua calda, non anche per il riscaldamento
Archivio Normativa e prassi
Maggio, 2012
(13)
Aprile, 2012
(21)
Marzo, 2012
(23)
Febbraio, 2012
(23)
Gennaio, 2012
(17)
Dicembre, 2011
(27)
Novembre, 2011
(22)
Ottobre, 2011
(15)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(14)
Luglio, 2011
(19)
Giugno, 2011
(22)
















