Se c’è l’una, esenzione dall’altro
Tale indirizzo, pienamente in linea con la consolidata posizione espressa precedentemente in materia dall'Amministrazione finanziaria nella risoluzione 292337/1983 e nella circolare 1/1984, trova il suo fondamento nel principio di alternatività tra Iva e imposta di bollo.
In base all'articolo 6 della tabella del Dpr 642/1972 e all'articolo 7, comma V, della legge 405/1990, le fatture, ricevute, quietanze, note, i documenti di accreditamento e addebitamento di somme relative a operazioni soggette a Iva sono esenti da imposta di bollo in modo assoluto, cioè anche in caso di registrazione.
Come ribadito dalla risoluzione, per fruire dell'esenzione, i documenti su citati devono necessariamente recare l'indicazione dell'importo dell'Iva. Nel caso in cui nel documento l'imposta non sia evidenziata, è indispensabile apporre una dicitura atta a confermare che l'emissione del documento riguarda il pagamento di corrispettivi assoggettati a Iva.
Esenti da bollo sono anche le fatture emesse riguardanti operazioni non imponibili per cessioni all'esportazione di merci (dirette e triangolari) od operazioni intracomunitarie, nonché le fatture emesse nei confronti di acquirenti/committenti soggetti passivi Iva in applicazione del meccanismo del reverse charge.
È invece soggetto all'imposta di bollo di 1,81 euro fin dall'origine ciascun esemplare di fatture, cartacee ed elettroniche, nonché i documenti aventi un importo complessivo superiore a 77,47 euro emessi per le seguenti operazioni:
- operazioni escluse dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 15 del Dpr 633/1972
- operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del Dpr 633/1972
- operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale
- operazioni non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, le cessioni agli esportatori abituali o esportazioni indirette.
Per i casi sopraelencati l'imposta viene assolta mediante applicazione di contrassegno sul documento emesso oppure in maniera virtuale, qualora sussista autorizzazione rilasciata dalla direzione regionale delle Entrate.
Nel caso in cui nella fattura vengano evidenziati sia importi assoggettati a Iva sia importi non assoggettati, con l'importo non assoggettato di ammontare superiore a 77,47 euro, come indicato nella circolare ministeriale 1/301333 del 1984 e nella 98/2001, il bollo è dovuto.
Non va dimenticato che, se per qualsiasi ragione (smarrimento, mancata ricezione del documento, ecc.) il soggetto che ha emesso il documento originale rilascia una "copia conforme" della fattura, si applica, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, lo stesso trattamento fiscale riservato al documento originale. Pertanto, ad esempio, una copia di fattura per operazione esente da Iva di importo superiore a 77,47 euro deve essere assoggettata a bollo.
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