Normativa e prassi
La depubblicizzazione delle Ipab
sdoppia il regime tributario Irap
Autonoma soggettività passiva d'imposta per le fondazioni derivanti dalla "trasformazione" delle Istituzioni
generica solidarietà
Il mutamento della qualificazione giuridica di una Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (Ipab) da ente pubblico non economico a ente privato comporta una distinta soggettività passiva e l'applicazione di un differente regime tributario ai fini Irap.
Questo, in sintesi, il principio espresso dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 90/E del 1° aprile, in risposta a un quesito avente a oggetto il trattamento tributario applicabile, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, all'ipotesi di trasformazione di una Ipab da ente pubblico non economico a fondazione di diritto privato, a seguito del processo di "depubblicizzazione" di queste istituzioni, previsto dal decreto legislativo 207/2001.

La richiesta avanzata dal contribuente era finalizzata, sostanzialmente, a conoscere se la predetta trasformazione determinasse o meno, ai fini dell'assoggettamento a Irap, la nascita di un nuovo soggetto d'imposta, con conseguenze in merito all'individuazione del periodo d'imposta e alla quantificazione dell'obbligazione tributaria.

Gli uffici finanziari hanno dapprima esaminato la disciplina del tributo, contenuta nel decreto legislativo 446/1997, il quale, nell'elencare i soggetti passivi dell'imposta, individua distintamente, fra l'altro, gli enti privati non commerciali e le Amministrazioni pubbliche di cui al Dlgs 165/2001 (fra le quali sono ricompresi gli enti pubblici non economici), prevedendo, per le stesse tipologie di soggetti, distinte modalità di determinazione della base imponibile nonché diverse aliquote d'imposta.

Da ciò consegue, secondo l'agenzia delle Entrate, la sussistenza di una distinta e autonoma soggettività passiva dell'ente pubblico preesistente (Ipab) rispetto alla fondazione privata risultante dal processo di depubblicizzazione.

La conclusione, secondo l'Amministrazione finanziaria, è coerente con la disciplina extra-fiscale che ha previsto la "trasformazione" delle Ipab e, in particolare:
  • con la normativa concernente il riordino delle istituzioni, prevista dal Dlgs 207/2001, secondo cui le persone giuridiche private risultanti dalla trasformazione delle Ipab "subentrano" in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni pubbliche dalle quali derivano
  • con la previsione contenuta nella disciplina regionale, secondo cui, relativamente al caso di specie, tra Ipab e fondazione "non si determina soluzione di continuità legale".

Tali previsioni normative, infatti, ad avviso dei tecnici del Fisco, limitandosi a disciplinare la continuità, in capo alla fondazione di diritto privato, dei rapporti giuridici facenti capo alla preesistente Ipab, risultano coerenti con la sussistenza di una distinta soggettività in capo alla fondazione.

In sintesi, le Ipab e le fondazioni di diritto privato derivanti dalla loro trasformazione devono considerarsi due soggetti autonomi d'imposta, con conseguente applicazione, in capo agli stessi, di differenti regimi tributari ai fini Irap.

Massimo Calistri
Francesco Dionisi
pubblicato Mercoledì 1 Aprile 2009

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