Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
La transazione fiscale apre all'Iva.
Sì alla dilazione del pagamento
Sì alla dilazione del pagamento
Confermata l'impossibilità di proporre la riduzione del debito, ammessa invece per gli accessori all'imposta
Si prospetta un'ulteriore chance di risanamento per le imprese in crisi, che possono ora presentare una domanda di transazione fiscale per l'Iva, anche se limitata alla possibilità di ottenerne una dilazione di pagamento.
Con la circolare n. 14/E del 10 aprile, l'agenzia delle Entrate interviene per chiarire gli effetti delle modifiche apportate alla disciplina della transazione fiscale dal decreto legge 185/2008, convertito, con modificazioni dalla legge 2/2009. Tra le novità introdotte, anche l'estensione della procedura ai crediti contributivi amministrati dagli enti previdenziali e assistenziali.
La transazione fiscale e l'Iva prima del decreto legge 185/2008
A seguito della riforma organica delle procedure concorsuali, introdotta dai decreti legislativi 5/2006 e 169/2007, è apparso sulla scena il nuovo istituto della transazione fiscale previsto all'articolo 182-ter del regio decreto 267/1942 (legge fallimentare). Per la prima volta, è stata prevista la possibilità di una falcidia o dilazione di pagamento del credito tributario, con le modalità e i limiti illustrati dall'agenzia delle Entrate nella circolare 40/2008 e nella risoluzione 3/2009.
Il nuovo istituto ha realizzato così uno dei principi fondamentali della riforma, quello di consentire la conservazione dell'impresa quando vi siano effettive possibilità di un suo risanamento, ammettendo la riduzione del credito tributario in sede di concordato preventivo e, successivamente, con il Dlgs 169/2007, anche nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Rimaneva, tuttavia, fuori dal campo di applicazione della norma il debito Iva, il cui carattere di "risorsa propria" della Comunità europea ne impediva la falcidia o la dilazione. Esclusione, questa, particolarmente sentita dagli operatori economici e non sempre condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Sulla questione è intervenuto il legislatore che, con l'articolo 32, comma 5, del Dl 185/2008, ha modificato l'articolo 182-ter in più parti, stabilendo, tra l'altro, che la proposta di transazione fiscale può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento Iva. In definitiva, un'implicita conferma della posizione assunta dall'Agenzia nella circolare 40/2008 in ordine alla non applicabilità della transazione all'imposta sul valore aggiunto.
I chiarimenti forniti dalla circolare
La circolare, dunque, precisa che l'estensione della transazione all'Iva riguarda unicamente la possibilità di ottenere un pagamento dilazionato e non la riduzione dell'entità del debito. Peraltro, l'Agenzia ribadisce che, limitatamente agli accessori all'imposta, il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato del relativo credito (cfr. circolare 40/2008).
Vengono poi affrontati gli aspetti più propriamente procedurali della modifica in esame, sia con riferimento al concordato preventivo sia per quanto concerne le trattative che precedono gli accordi di ristrutturazione dei debiti.
In particolare, si segnala l'interpretazione data sulla decorrenza della norma. L'Agenzia ammette la possibilità di presentare la proposta di transazione fiscale sull'Iva anche per le procedure in corso alla data di entrata in vigore del Dl 185/2008, eventualmente mediante integrazione della domanda precedentemente presentata.
Infine, per quanto concerne l'estensione della transazione fiscale ai crediti previdenziali, la circolare precisa che è necessario differenziare le due procedure. Si tratta, infatti, di due tipologie di crediti che hanno una diversa regolamentazione giuridica (basti pensare, infatti, alle diversità in tema di ente creditore, causa del credito, interesse tutelato e, di conseguenza, giurisdizione competente, eccetera) e, quindi, posizione giuridica e interessi economici non omogenei.
Con la circolare n. 14/E del 10 aprile, l'agenzia delle Entrate interviene per chiarire gli effetti delle modifiche apportate alla disciplina della transazione fiscale dal decreto legge 185/2008, convertito, con modificazioni dalla legge 2/2009. Tra le novità introdotte, anche l'estensione della procedura ai crediti contributivi amministrati dagli enti previdenziali e assistenziali.
La transazione fiscale e l'Iva prima del decreto legge 185/2008
A seguito della riforma organica delle procedure concorsuali, introdotta dai decreti legislativi 5/2006 e 169/2007, è apparso sulla scena il nuovo istituto della transazione fiscale previsto all'articolo 182-ter del regio decreto 267/1942 (legge fallimentare). Per la prima volta, è stata prevista la possibilità di una falcidia o dilazione di pagamento del credito tributario, con le modalità e i limiti illustrati dall'agenzia delle Entrate nella circolare 40/2008 e nella risoluzione 3/2009.
Il nuovo istituto ha realizzato così uno dei principi fondamentali della riforma, quello di consentire la conservazione dell'impresa quando vi siano effettive possibilità di un suo risanamento, ammettendo la riduzione del credito tributario in sede di concordato preventivo e, successivamente, con il Dlgs 169/2007, anche nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Rimaneva, tuttavia, fuori dal campo di applicazione della norma il debito Iva, il cui carattere di "risorsa propria" della Comunità europea ne impediva la falcidia o la dilazione. Esclusione, questa, particolarmente sentita dagli operatori economici e non sempre condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Sulla questione è intervenuto il legislatore che, con l'articolo 32, comma 5, del Dl 185/2008, ha modificato l'articolo 182-ter in più parti, stabilendo, tra l'altro, che la proposta di transazione fiscale può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento Iva. In definitiva, un'implicita conferma della posizione assunta dall'Agenzia nella circolare 40/2008 in ordine alla non applicabilità della transazione all'imposta sul valore aggiunto.
I chiarimenti forniti dalla circolare
La circolare, dunque, precisa che l'estensione della transazione all'Iva riguarda unicamente la possibilità di ottenere un pagamento dilazionato e non la riduzione dell'entità del debito. Peraltro, l'Agenzia ribadisce che, limitatamente agli accessori all'imposta, il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato del relativo credito (cfr. circolare 40/2008).
Vengono poi affrontati gli aspetti più propriamente procedurali della modifica in esame, sia con riferimento al concordato preventivo sia per quanto concerne le trattative che precedono gli accordi di ristrutturazione dei debiti.
In particolare, si segnala l'interpretazione data sulla decorrenza della norma. L'Agenzia ammette la possibilità di presentare la proposta di transazione fiscale sull'Iva anche per le procedure in corso alla data di entrata in vigore del Dl 185/2008, eventualmente mediante integrazione della domanda precedentemente presentata.
Infine, per quanto concerne l'estensione della transazione fiscale ai crediti previdenziali, la circolare precisa che è necessario differenziare le due procedure. Si tratta, infatti, di due tipologie di crediti che hanno una diversa regolamentazione giuridica (basti pensare, infatti, alle diversità in tema di ente creditore, causa del credito, interesse tutelato e, di conseguenza, giurisdizione competente, eccetera) e, quindi, posizione giuridica e interessi economici non omogenei.
Federica Ruggiano
pubblicato Venerdì 10 Aprile 2009
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