Normativa e prassi
Le cessioni di cippato di legno
scontano l'Iva ordinaria del 20%
Gli accertamenti tecnici rilevano che non è riconducibile fra i prodotti che fruiscono dell'aliquota ridotta
cippato di legno
Aliquota Iva ordinaria per le cessioni di "cippato", legname ridotto in scaglie da appositi macchinari. I laboratori chimici doganali, intervenuti per l'esatta codifica del prodotto, lo hanno definito "legno in piccole placche o in particelle, di conifere". Non può essere quindi classificato, come invece sostiene l'istante, "legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine", beni che scontano l'aliquota Iva al 10% (punto 98, Tabella A, parte III del Dpr 633/1972).

E' il chiarimento fornito dall'Agenzia con la risoluzione 124/E del 6 maggio in risposta a una società che chiedeva se il cippato di legno, utilizzato come biomassa in apposite centrali termiche per produrre energia elettrica, poteva beneficiare dell'aliquota ridotta.

Il documento di prassi, tuttavia, rileva che l'istanza è trattata solo nell'ambito della consulenza giuridica generale, in quanto il caso in esame presuppone una serie di accertamenti di natura tecnica, per verificare l'effettiva composizione del prodotto, che esulano dall'ambito dell'interpello.

Sulla base dei test effettuati dai laboratori delle Dogane, che hanno classificato il prodotto come "legno in piccole placche o particelle" (voce 4409 10 della Tariffa doganale in vigore al 31/12/1987), conclude l'Agenzia, le cessioni di questo particolare legname frammentato scontano l'aliquota Iva ordinaria del 20 per cento.
Patrizia De Juliis
pubblicato Giovedì 7 Maggio 2009

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