Normativa e prassi
Liquidazione infraquinquennale.
L'ultimo esercizio salta Unico
La frazione di periodo d'imposta che precede la chiusura della procedura è assorbita dal risultato globale

L'intervallo di tempo compreso fra l'inizio dell'ultimo esercizio e la chiusura di una liquidazione "infraquinquiennale" non costituisce un autonomo periodo di imposta, per il quale presentare la dichiarazione dei redditi e liquidare provvisoriamente l'imposta.
Il chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 66/E del 6 luglio.

Le società soggette a Ires, quando la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, determinano il reddito provvisoriamente, per ogni esercizio intermedio, liquidando il tributo definitivo, a conguaglio, in base al bilancio finale (a meno che la procedura non vada oltre i cinque esercizi, ipotesi in cui i risultati provvisori si cristallizzano).

Nel caso all'esame dell'Amministrazione finanziaria, la liquidazione (di una Srl) era cominciata nel luglio del 2006 ed era terminata il 24 dicembre del 2009. Il dubbio interpretativo era legato all'eventuale obbligo di presentazione della dichiarazione (e quindi di versamento dell'imposta provvisoria) anche per il periodo 1° gennaio-24 dicembre 2009.
L'Agenzia delle Entrate - come anticipato - ha precisato che il reddito prodotto nella frazione di periodo antecedente la chiusura della liquidazione risulta assorbito dal risultato globale della procedura, emergente dal bilancio finale di liquidazione. Perciò, per tale periodo, nessuna dichiarazione e nessun versamento provvisorio dell'Ires.

Riassumendo gli obblighi a suo carico, la liquidata Srl è chiamata a presentare entro il 30 settembre 2010 (ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura della liquidazione) la dichiarazione riepilogativa Ires relativa all'intero periodo di liquidazione, sulla base del bilancio finale della procedura, utilizzando il modello Unico SC 2009 (Unico 2010 è utilizzabile solo per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2009), versando entro il sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta l'eventuale conguaglio Ires a debito.

Questo, ai fini Ires. Si ricorda, infatti, che per quanto riguarda Irap e Iva ogni periodo d'imposta successivo a quello di messa in liquidazione è considerato un autonomo periodo da dichiarare e liquidare definitivamente. Perciò, entro il 30 settembre andranno presentate anche le dichiarazioni Iva (modello Iva 2010) e Irap (modello Irap 2009) per il periodo 1° gennaio-24 dicembre 2010.
 

r.fo.
pubblicato Martedì 6 Luglio 2010

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