Normativa e prassi
Lo sconto al disabile è tangibile.
Iva ordinaria per la comunicazione
Aliquota ridotta per l’acquisto dell’apparecchiatura (pc e telefono), non per i servizi connessi (internet)
L’aliquota Iva ridotta non è applicabile ai servizi di telecomunicazione prestati nei confronti dei disabili. La tassazione al 4%, infatti, è riservata soltanto alle operazioni di cessione e importazione di quelle apparecchiature che, in qualche modo, facilitano l’autonomia di chi soffre disagi fisici o psichici. L’agevolazione, invece, non è estendibile alle prestazioni di servizi connessi ai beni acquistati.
 
Il chiarimento è dell’Agenzia delle Entrate, che risponde, con la risoluzione n. 43/E del 27 maggio, a una società attiva nel settore delle telecomunicazioni.
Il dubbio da chiarire è se sia corretto applicare, come molti utenti chiedono, l’Iva scontata, prevista dall’articolo 2, comma 9, del Dl n. 669/1996, alle prestazioni di servizi collegate alla telefonia, all’utilizzo di Internet, al noleggio di modem e, in generale, ai cosiddetti servizi flat. Si tratta di facilitazioni, secondo la società, che aiutano in modo sostanziale le attività svolte dal portatore di handicap, dandogli la possibilità di superare difficoltà fisiche e mentali, facilitandolo nelle relazioni e nell’apprendimento; motivi che giustificherebbero, secondo l’istante, estendibile alle ipotesi descritte, il regime di favore.
 
Per l’Agenzia delle Entrate non è così. L’Iva al 4%, infatti, chiarisce la risoluzione, è riservata soltanto agli acquisti di strumenti tecnici o informatici che aiutano la persona disabile a superare gli ostacoli alla propria autonomia, mentre le operazioni connesse all’utilizzo di tali strumenti rimangono fuori dallo sconto d’imposta.
 
Il decreto del ministero delle Finanze del 14 marzo 1998, che detta legge in materia, all’articolo 1, precisa con chiarezza, sottolineano i tecnici del Fisco, che l’ambito di applicazione dell’aliquota ridotta è quello delle “cessioni e importazioni” di beni materiali e, in particolare delle apparecchiature e dei dispositivi “basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.”; quindi, nulla da fare per le “prestazioni di servizi”.
Un’interpretazione diversa, del resto, entrerebbe in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2006/112/Ce, concernente il sistema comune di tassazione ai fini Iva.
Anna Maria Badiali
pubblicato Giovedì 27 Maggio 2010

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